Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990) con pena di 6 anni e multa: contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di minima partecipazione (art. 133 e art. 114 cod. pen.), lamentano vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle confessioni e del ravvedimento, pongono questione di utilizzabilità della perizia tossicologica e della sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., deducono errori quantitativi sulla droga effettivamente imputabile (kg) e censurano la confisca beni (quantità temporale e legittimazione ad impugnare). Inoltre è stata sollevata questione procedurale relativa alla nomina tardiva del difensore e alla richiesta di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del nuovo difensore (nomina tardiva e mancata giustificazione della mancata nomina di un sostituto). Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche e/o la minima partecipazione, considerando la rilevante entità del carico, le modalità di occultamento, la continuità dell'attività e le intercettazioni che dimostravano l'intenzione di proseguire l'attività illecita. Ha inoltre dichiarato utilizzabili la perizia tossicologica e la sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis, richiamando il potere del giudice di integrare d'ufficio le prove ai sensi dell'art. 441(5) cod. proc. pen. Le doglianze meramente rivalutative, generiche o tardive sono state respinte. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990 (art. 73 e art. 80)
art. 73-80 d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali sui delitti in materia di stupefacenti; la Corte le ha applicate ritenendo configurata l'importazione di ingente quantità e l'aggravante di cui all'art. 80
Codice penale, art. 133
Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente bilanciato gli elementi e potesse escludere le attenuanti generiche alla luce della gravità e della continuità del fatto
Codice penale, art. 114
Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una partecipazione causalmente 'quasi trascurabile', ritenendo che nel caso concreto l'apporto del Da Rold non fosse marginale
Codice di procedura penale, art. 441, comma 5
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Potere del giudice di integrare d'ufficio le prove anche in riti speciali: la Corte ha confermato che tale potere è esercitabile, non necessita di specifica motivazione e può avvenire purché sia garantito il contraddittorio
Codice di procedura penale, art. 238-bis
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione di sentenze di patteggiamento come prova in altri procedimenti: la Corte ha ritenuto utilizzabile la sentenza di patteggiamento e la perizia in essa contenuta per provare la natura e quantità della sostanza
Codice di procedura penale, art. 360
Norme sui mezzi di prova e impugnazioni: richiamata nella discussione sull'irriducibilità delle garanzie per atti irripetibili (narcotest); la Corte ha ritenuto la censura generica e l'accertamento tossicologico ripetibile sui campioni
d.P.R. 309/1990, art. 87 e art. 88
art. 87 e art. 88 d.P.R. 309/1990
Regole sulla prelievo e conservazione dei campioni di sostanze stupefacenti: la Corte ha osservato che, anche se il campione fosse stato analizzato in altro procedimento, le analisi sui campioni conservati sono possibili e la perizia è ripetibile
Codice di procedura penale, art. 108
Termine a difesa: la Corte ha richiamato che il termine è funzionale a una difesa effettiva ma non dà diritto automatico al rinvio per nomine tardive del difensore
Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5
art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.
Onere del difensore che chiede rinvio per impedimento di giustificare la mancata nomina di un sostituto: la Corte ha ritenuto non assolto tale onere e ha respinto la richiesta di rinvio
Codice di procedura penale, art. 102
Norma sui sostituti del difensore: richiamata dalla Corte quale obbligo del difensore in caso di concomitante impegno professionale
Codice di procedura penale, art. 616
Regola sulle spese del procedimento: la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese per l'inammissibilità
Codice di procedura penale, art. 238 (comma 2-bis)
art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamata in rapporto all'utilizzo di atti a contenuto dichiarativo; la Corte ha precisato che il divieto di utilizzabilità non si estende automaticamente alla sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis
Massime di principio
- La Corte di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche: la gravità, la continuità e l'entità del fatto possono giustificare l'esclusione anche in presenza di ammissioni dell'imputato
- Il giudice può acquisire d'ufficio prove essenziali (art. 441(5) c.p.p.) anche nei riti speciali, purché sia garantito il contraddittorio; la sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis può avere valore probatorio
- Le censure meramente rivalutative dei fatti (quantità di droga, valutazioni ispettive, fotografie non prodotte) sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate da specificità e contestazione degli atti probatori
- Gli accertamenti tossicologici sulla sostanza sono utilizzabili come prova e, se vi sono campioni conservati, le analisi sono ripetibili: la difesa deve specificare la distruzione o l'irripetibilità per sollevare profili di nullità
- Le impugnazioni della confisca basate su indagini economiche e su stime (anche con uso di medie ISTAT per le spese familiari) richiedono elementi specifici e documentali contrari: l'onere di provare la provenienza lecita incombe sul proposto
- La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza in Cassazione: il difensore che chiede rinvio per concomitante impegno deve provare di non avere potuto nominare un sostituto
- In Cassazione non sono ammesse doglianze proposte tardivamente rispetto al grado di appello; inoltre, molti motivi devono essere articolati specificamente in appello per poter essere riproposti in Cassazione
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