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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per reati in materia di stupefacenti (art. 73 e 80 d.P.R. 309/1990) con pena di 6 anni e multa: contestano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e/o di minima partecipazione (art. 133 e art. 114 cod. pen.), lamentano vizio di motivazione e contraddittorietà nella valutazione delle confessioni e del ravvedimento, pongono questione di utilizzabilità della perizia tossicologica e della sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen., deducono errori quantitativi sulla droga effettivamente imputabile (kg) e censurano la confisca beni (quantità temporale e legittimazione ad impugnare). Inoltre è stata sollevata questione procedurale relativa alla nomina tardiva del difensore e alla richiesta di rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha respinto la richiesta di rinvio per legittimo impedimento del nuovo difensore (nomina tardiva e mancata giustificazione della mancata nomina di un sostituto). Quanto al merito delle censure, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha escluso le attenuanti generiche e/o la minima partecipazione, considerando la rilevante entità del carico, le modalità di occultamento, la continuità dell'attività e le intercettazioni che dimostravano l'intenzione di proseguire l'attività illecita. Ha inoltre dichiarato utilizzabili la perizia tossicologica e la sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis, richiamando il potere del giudice di integrare d'ufficio le prove ai sensi dell'art. 441(5) cod. proc. pen. Le doglianze meramente rivalutative, generiche o tardive sono state respinte. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990 (art. 73 e art. 80)

    art. 73-80 d.P.R. 309/1990

    Norme sostanziali sui delitti in materia di stupefacenti; la Corte le ha applicate ritenendo configurata l'importazione di ingente quantità e l'aggravante di cui all'art. 80

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente bilanciato gli elementi e potesse escludere le attenuanti generiche alla luce della gravità e della continuità del fatto

  • Codice penale, art. 114

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che richiede una partecipazione causalmente 'quasi trascurabile', ritenendo che nel caso concreto l'apporto del Da Rold non fosse marginale

  • Codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

    Potere del giudice di integrare d'ufficio le prove anche in riti speciali: la Corte ha confermato che tale potere è esercitabile, non necessita di specifica motivazione e può avvenire purché sia garantito il contraddittorio

  • Codice di procedura penale, art. 238-bis

    art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sentenze di patteggiamento come prova in altri procedimenti: la Corte ha ritenuto utilizzabile la sentenza di patteggiamento e la perizia in essa contenuta per provare la natura e quantità della sostanza

  • Codice di procedura penale, art. 360

    Norme sui mezzi di prova e impugnazioni: richiamata nella discussione sull'irriducibilità delle garanzie per atti irripetibili (narcotest); la Corte ha ritenuto la censura generica e l'accertamento tossicologico ripetibile sui campioni

  • d.P.R. 309/1990, art. 87 e art. 88

    art. 87 e art. 88 d.P.R. 309/1990

    Regole sulla prelievo e conservazione dei campioni di sostanze stupefacenti: la Corte ha osservato che, anche se il campione fosse stato analizzato in altro procedimento, le analisi sui campioni conservati sono possibili e la perizia è ripetibile

  • Codice di procedura penale, art. 108

    Termine a difesa: la Corte ha richiamato che il termine è funzionale a una difesa effettiva ma non dà diritto automatico al rinvio per nomine tardive del difensore

  • Codice di procedura penale, art. 420-ter, comma 5

    art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen.

    Onere del difensore che chiede rinvio per impedimento di giustificare la mancata nomina di un sostituto: la Corte ha ritenuto non assolto tale onere e ha respinto la richiesta di rinvio

  • Codice di procedura penale, art. 102

    Norma sui sostituti del difensore: richiamata dalla Corte quale obbligo del difensore in caso di concomitante impegno professionale

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Regola sulle spese del procedimento: la Corte ha disposto che i ricorrenti sostengano le spese per l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale, art. 238 (comma 2-bis)

    art. 238, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in rapporto all'utilizzo di atti a contenuto dichiarativo; la Corte ha precisato che il divieto di utilizzabilità non si estende automaticamente alla sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis

Massime di principio

  • La Corte di merito ha ampia discrezionalità nel riconoscere o escludere le circostanze attenuanti generiche: la gravità, la continuità e l'entità del fatto possono giustificare l'esclusione anche in presenza di ammissioni dell'imputato
  • Il giudice può acquisire d'ufficio prove essenziali (art. 441(5) c.p.p.) anche nei riti speciali, purché sia garantito il contraddittorio; la sentenza di patteggiamento acquisita ex art. 238-bis può avere valore probatorio
  • Le censure meramente rivalutative dei fatti (quantità di droga, valutazioni ispettive, fotografie non prodotte) sono inammissibili in Cassazione se non accompagnate da specificità e contestazione degli atti probatori
  • Gli accertamenti tossicologici sulla sostanza sono utilizzabili come prova e, se vi sono campioni conservati, le analisi sono ripetibili: la difesa deve specificare la distruzione o l'irripetibilità per sollevare profili di nullità
  • Le impugnazioni della confisca basate su indagini economiche e su stime (anche con uso di medie ISTAT per le spese familiari) richiedono elementi specifici e documentali contrari: l'onere di provare la provenienza lecita incombe sul proposto
  • La nomina tardiva del difensore non garantisce automaticamente il rinvio dell'udienza in Cassazione: il difensore che chiede rinvio per concomitante impegno deve provare di non avere potuto nominare un sostituto
  • In Cassazione non sono ammesse doglianze proposte tardivamente rispetto al grado di appello; inoltre, molti motivi devono essere articolati specificamente in appello per poter essere riproposti in Cassazione

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