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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24132/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 4 comma 49 legge n. 350/2003 in relazione all'art. 517 c.p., sostenendo che la condotta doveva essere qualificata al più come illecito amministrativo (comma 49‑bis) e non penale. Deduceva errata applicazione normativa e vizio di motivazione: a suo dire le lenti erano dispositivi medici soggetti alla direttiva 93/42/CE (recepita con D.Lgs. n.46/1997), corredate da certificazione di organismo notificato (ICMSPA) e contrassegnate dalla dicitura "prodotto importato"; inoltre il marchio aziendale con tricolore non costituiva fattore decettivo essendo elemento storico del brand e la vendita avveniva tramite operatori qualificati (ottici), per cui la percezione rilevante sarebbe stata quella dell'operatore e non del consumatore finale. Si chiedeva quindi il riconoscimento dell'irrilevanza penale e/o l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal comma 49‑bis.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. I giudici hanno richiamato la distinzione normativa tra le fattispecie penali e amministrative previste dall'art. 4, comma 49 e comma 49‑bis L. n. 350/2003 e hanno ritenuto che nel caso concreto ricorresse la fattispecie penale di "fallace indicazione": sulla confezione era visibile il logo con la bandiera italiana in modo evidente, mentre la dicitura "prodotto importato" compariva su un bordo laterale con caratteri piccoli e poco visibili. La Corte ha ritenuto decisivo l'effetto complessivo sul consumatore e ha escluso che la conformità normativa del dispositivo medico, la certificazione dell'organismo notificato, l'identificazione del fabbricante secondo la normativa UE o la vendita tramite operatori qualificati escludano la rilevanza penale dell'uso fallace del marchio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • L. n. 350/2003, art. 4 comma 49

    "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura \"made in Italy\" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa Europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura \"made in Italy\"."

    La Corte interpreta il comma 49 come norma generale che punisce penalmente sia la falsificazione esplicita dell'origine (es. "made in Italy" su prodotti non italiani) sia l'uso di segni o marchi che, nel loro insieme, possano indurre in errore il consumatore, anche quando sia presente una indicazione di provenienza estera ma resa non evidente.

  • L. n. 350/2003, art. 4 comma 49‑bis

    "Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. ... Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000."

    Il comma 49‑bis configura una fattispecie amministrativa sussidiaria: quando il titolare/licenziatario accompagna il marchio con indicazioni precise ed evidenti sull'origine estera o con impegno a fornire tali informazioni in fase di commercializzazione, l'illecito rimane amministrativo; in mancanza di tali elementi, può invece configurarsi il reato penale previsto dal comma 49.

  • Codice penale, art. 517

    Articolo richiamato come norma sanzionatoria per le ipotesi penali di false o fallaci indicazioni di provenienza/origine; la Corte conferma che alcune condotte tipizzate dall'art. 4 comma 49 rientrano nella fattispecie penale dell'art. 517 c.p.

  • Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) e D.Lgs. n. 46/1997

    La Corte osserva che la conformità del prodotto alla disciplina dei dispositivi medici e la relativa certificazione di qualità non esonerano dalla valutazione penale riguardante l'indicazione di origine: la normativa sui dispositivi medici regola qualità e sicurezza, ma non assorbe la tutela della corretta informazione sull'origine ai fini dell'art. 4 comma 49.

  • Decreto ministeriale 3 febbraio 2003 (regole commercializzazione lenti a contatto)

    La Corte ritiene che l'obbligo di commercializzazione tramite operatori qualificati (es. ottici) sia irrilevante ai fini della configurazione del reato di indicazione fallace dell'origine, perché la norma penale tutela l'informazione sull'origine rivolta al consumatore finale sin dalla presentazione in dogana.

Massime di principio

  • La qualificazione penale o amministrativa dipende dall'effetto complessivo sul consumatore: se i segni (es. bandiera, marchio) appaiono in modo tale da indurre il consumatore a ritenere il prodotto italiano e le indicazioni di origine estera sono poco visibili o non evidenti, può configurarsi il reato previsto dall'art. 4 comma 49 L. n.350/2003 in relazione all'art. 517 c.p.
  • La presenza di certificazioni di conformità (es. per dispositivi medici) o la regolarità rispetto alla normativa tecnica non escludono automaticamente la responsabilità penale per indicazioni di origine ingannevoli: qualità e origine sono profili distinti.
  • Il richiamo alla figura del fabbricante ai sensi della normativa UE o la vendita tramite operatori qualificati non eliminano la rilevanza penale dell'uso fallace del marchio; rileva la percezione complessiva del consumatore e la visibilità/leggibilità delle informazioni di provenienza.
  • Per ridurre il rischio penale le indicazioni di origine estera devono essere "precise ed evidenti": collocazione, dimensione e leggibilità dell'indicazione sull'imballaggio sono fattori decisivi. L'impegno formale del titolare a fornire informazioni chiare in fase di commercializzazione può rientrare nell'ipotesi di cui al comma 49‑bis e spostare la fattispecie verso l'ambito amministrativo.
  • In valutazioni analoghe i giudici esamineranno il packaging nel suo insieme e la probabilità di inganno di un esame sommario del consumatore; quindi, per evitare contestazioni penali, è consigliabile adottare indicazioni di origine ben visibili e comunicazioni trasparenti sul canale di importazione.

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