Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: Ferrero impugnava la condanna per dichiarazione infedele e emissione di fatture per operazioni inesistenti (con specifiche contestazioni relative a determinate fatture), nonché la mancata esclusione della recidiva qualificata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa contestava l'idoneità della prova sulle fatture (sostenendo che le fatture facevano riferimento a società riconducibili allo stesso soggetto, senza impatto fiscale accertato), la corretta esclusione della recidiva in considerazione della natura e dell'estinzione di precedenti, e la valutazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: ha confermato che l'emissione di fatture relative a beni già ceduti, a cespiti non registrati o a beni non rinvenibili integra, per 'inesistenza oggettiva', i reati di frode fiscale ex artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000; ha ritenuto inammissibile o infondato il gravame relativo alla prova e alle attenuanti generiche. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla recidiva: la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva qualificata è risultata insufficiente perché non ha operato la valutazione concreto-individuale richiesta dalla giurisprudenza (Sez. U. Calibè) e si è limitata al richiamo formale dei precedenti. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla recidiva; il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
La Corte afferma che la fatturazione di operazioni inesistenti (beni già ceduti o cespiti non presenti in contabilità) integra il reato di frode fiscale ai sensi dell'art. 2 perché la fattura non corrisponde a una realtà effettiva e mira a creare un'apparente legittimazione fiscale per ridurre l'imponibile
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8
Integrato con l'art. 2: l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti integra la fattispecie penale prevista dall'art. 8 in combinato con l'art. 2 (illecito tributario consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti)
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter
Riferito tra i precedenti rilevati nel casellario; la Corte d'appello aveva considerato tali precedenti connotati da 'particolare gravità' ma la Cassazione ha ritenuto necessaria una valutazione più concreta e individualizzata per l'applicazione della recidiva
La norma sulle circostanze attenuanti generiche è di valutazione di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti da parte del giudice di merito quando la motivazione è congrua e non contraddittoria (esclusione fondata sulla mancanza di resipiscenza)
Codice di procedura penale, art. 460
La difesa aveva invocato l'estinzione di reati risalenti per escludere la recidiva; la Corte osserva che la condanna a seguito di decreto penale di condanna rileva ai fini della recidiva e che l'effetto estintivo invocato non elimina automaticamente il riferimento ai precedenti per la recidiva
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9
Richiamata la disciplina sul concorso di persone: la Corte ribadisce che la deroga al concorso prevista dall'art. 9 non opera quando emittente e utilizzatore delle fatture coincidono nella persona fisica (es. amministratore), perciò la coincidenza soggettiva non esclude il reato
Massime di principio
- La fatturazione relativa a beni già ceduti, a cespiti non registrati o a beni non rinvenibili integra, per 'inesistenza oggettiva', il reato di frode fiscale ex artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000: la fattura che non documenta una realtà effettiva è idonea a costituire la fattispecie penale.
- La mancata riscossione o il mancato pagamento della fattura è un indizio rilevante, ma non decisivo, della fittizietà dell'operazione; deve essere valutato in combinazione con altri elementi (mancanza di riscontro materiale, inserimento fraudolento nei registri, scopo di riduzione dell'imponibile).
- Nel valutare la recidiva qualificata il giudice deve compiere una valutazione concreto-individuale (Sez. U. Calibè): occorre esaminare natura, gravità e temporalità dei precedenti, omogeneità rispetto al nuovo reato e altri elementi personalizzanti; il mero richiamo formale al casellario è insufficiente.
- Le condanne emesse con decreto penale di condanna possono rilevare ai fini della recidiva; non tutte le estinzioni automatiche escludono la rilevanza dei precedenti per la recidiva senza una specifica e motivata valutazione.
- La valutazione delle attenuanti generiche è sindacabile marginalmente in Cassazione: se il giudice di merito ha motivato in modo congruo la esclusione (es. per mancanza di resipiscenza), la decisione di merito è normalmente confermabile.
- Per contestare in sede di legittimità la motivazione probatoria il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: sono inammissibili censure che richiamino atti o dichiarazioni senza trascriverli o allegarli integralmente.
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