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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24130/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: Ferrero impugnava la condanna per dichiarazione infedele e emissione di fatture per operazioni inesistenti (con specifiche contestazioni relative a determinate fatture), nonché la mancata esclusione della recidiva qualificata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa contestava l'idoneità della prova sulle fatture (sostenendo che le fatture facevano riferimento a società riconducibili allo stesso soggetto, senza impatto fiscale accertato), la corretta esclusione della recidiva in considerazione della natura e dell'estinzione di precedenti, e la valutazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso: ha confermato che l'emissione di fatture relative a beni già ceduti, a cespiti non registrati o a beni non rinvenibili integra, per 'inesistenza oggettiva', i reati di frode fiscale ex artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000; ha ritenuto inammissibile o infondato il gravame relativo alla prova e alle attenuanti generiche. Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla recidiva: la motivazione della Corte territoriale sulla recidiva qualificata è risultata insufficiente perché non ha operato la valutazione concreto-individuale richiesta dalla giurisprudenza (Sez. U. Calibè) e si è limitata al richiamo formale dei precedenti. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio sulla recidiva; il resto del ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    La Corte afferma che la fatturazione di operazioni inesistenti (beni già ceduti o cespiti non presenti in contabilità) integra il reato di frode fiscale ai sensi dell'art. 2 perché la fattura non corrisponde a una realtà effettiva e mira a creare un'apparente legittimazione fiscale per ridurre l'imponibile

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Integrato con l'art. 2: l'emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti integra la fattispecie penale prevista dall'art. 8 in combinato con l'art. 2 (illecito tributario consistente nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti)

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Riferito tra i precedenti rilevati nel casellario; la Corte d'appello aveva considerato tali precedenti connotati da 'particolare gravità' ma la Cassazione ha ritenuto necessaria una valutazione più concreta e individualizzata per l'applicazione della recidiva

  • Codice penale, art. 62-bis

    La norma sulle circostanze attenuanti generiche è di valutazione di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti da parte del giudice di merito quando la motivazione è congrua e non contraddittoria (esclusione fondata sulla mancanza di resipiscenza)

  • Codice di procedura penale, art. 460

    La difesa aveva invocato l'estinzione di reati risalenti per escludere la recidiva; la Corte osserva che la condanna a seguito di decreto penale di condanna rileva ai fini della recidiva e che l'effetto estintivo invocato non elimina automaticamente il riferimento ai precedenti per la recidiva

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9

    Richiamata la disciplina sul concorso di persone: la Corte ribadisce che la deroga al concorso prevista dall'art. 9 non opera quando emittente e utilizzatore delle fatture coincidono nella persona fisica (es. amministratore), perciò la coincidenza soggettiva non esclude il reato

Massime di principio

  • La fatturazione relativa a beni già ceduti, a cespiti non registrati o a beni non rinvenibili integra, per 'inesistenza oggettiva', il reato di frode fiscale ex artt. 2 e 8 D.lgs. 74/2000: la fattura che non documenta una realtà effettiva è idonea a costituire la fattispecie penale.
  • La mancata riscossione o il mancato pagamento della fattura è un indizio rilevante, ma non decisivo, della fittizietà dell'operazione; deve essere valutato in combinazione con altri elementi (mancanza di riscontro materiale, inserimento fraudolento nei registri, scopo di riduzione dell'imponibile).
  • Nel valutare la recidiva qualificata il giudice deve compiere una valutazione concreto-individuale (Sez. U. Calibè): occorre esaminare natura, gravità e temporalità dei precedenti, omogeneità rispetto al nuovo reato e altri elementi personalizzanti; il mero richiamo formale al casellario è insufficiente.
  • Le condanne emesse con decreto penale di condanna possono rilevare ai fini della recidiva; non tutte le estinzioni automatiche escludono la rilevanza dei precedenti per la recidiva senza una specifica e motivata valutazione.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è sindacabile marginalmente in Cassazione: se il giudice di merito ha motivato in modo congruo la esclusione (es. per mancanza di resipiscenza), la decisione di merito è normalmente confermabile.
  • Per contestare in sede di legittimità la motivazione probatoria il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza del ricorso: sono inammissibili censure che richiamino atti o dichiarazioni senza trascriverli o allegarli integralmente.

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