Cassazione Penale, Sentenza n. 24126/2025 del 01/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, confermando in parte la condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2015, aveva escluso la prescrizione per i reati anteriori ma aveva ritenuto sussistente la recidiva specifica basandosi su una precedente sentenza di patteggiamento (8/11/2013, irrevocabile 25/04/2014). Il ricorso deduceva, tra gli altri motivi, errore nell'applicazione dell'art. 445 comma 2 c.p.p. (effetto estintivo del patteggiamento), vizio di motivazione sulla inesigibilità della condotta e sull'elemento soggettivo, errore nel riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.) e mancata declaratoria di prescrizione del residuo reato; eccepiva inoltre questioni di competenza territoriale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo: la Corte territoriale ha errato nell'assumere come termine di decorrenza del quinquennio non il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento ma la data del fatto che quella sentenza aveva riguardato. La Suprema Corte richiama il principio che il quinquennio di cui all'art. 445 comma 2 c.p.p. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (o dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione), e che per escludere l'effetto estintivo la nuova fattispecie commessa nel quinquennio deve essere stata accertata con sentenza irrevocabile. Di conseguenza la sentenza di patteggiamento si è estinta e non poteva fondare la recidiva; in assenza di recidiva il reato residuo (omesso versamento per i mesi di gen-feb-mar 2015) si è prescritto al più tardi il 16/01/2023 (termine di prescrizione calcolato in anni 7 e mesi 6 ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., con sospensioni computate). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato è estinto per prescrizione, assorbendo i restanti motivi.
Norme richiamate
art. 445 comma 2 c.p.p.
Il termine quinquennale per l'effetto estintivo della sentenza di patteggiamento decorre dal passaggio in giudicato della sentenza stessa; la produzione impeditiva dell'effetto estintivo richiede che eventuali nuovi reati commessi nel quinquennio siano accertati con sentenza irrevocabile
art. 444 c.p.p.
Richiamata per indicare la natura della sentenza di patteggiamento che ha formato la pretesa base per la recidiva
art. 99 comma 2 c.p.
Regola la recidiva specifica: non può essere fondata su una precedente condanna i cui effetti penali si sono estinti ai sensi dell'art. 445 c.p.p.
art. 2 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito legge 11 novembre 1983 n. 638)
Norma delittuosa in base alla quale è stato contestato l'omesso versamento delle ritenute; utilizzata nel quadro della qualificazione del fatto
art. 157 e 161 c.p.
Usate per il calcolo del termine di prescrizione (anni 7 e mesi 6) del reato omissivo-istantaneo relativo agli omessi versamenti del 2015
art. 2 comma primo lett. b) D.Lgs. n. 422/1998
Individua il giorno sedici del mese successivo come termine utile per il versamento dei contributi; la data del termine di versamento determina il momento consumativo dell'omissione
art. 81 comma 2 c.p.
Richiamato nella contestazione originaria in relazione alla determinazione della pena per il reato considerato
Massime di principio
- La causa estintiva prevista dall'art. 445 c.p.p. (patteggiamento) produce effetti anche ai fini della recidiva: se il termine di estinzione decorre e non è stato accertato con sentenza irrevocabile un nuovo reato nel quinquennio, la precedente applicazione della pena non può essere utilizzata per aggravare per recidiva.
- Il quinquennio previsto dall'art. 445 c.p.p. decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento (o dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso), non dalla data di commissione del reato che quella sentenza ha sanzionato.
- Per impedire l'effetto estintivo non basta che un fatto nuovo sia stato commesso nel quinquennio: è necessario che tale nuova fattispecie sia stata accertata con sentenza irrevocabile entro il termine utile.
- Per i reati omissivi istantanei (es. omesso versamento di ritenute) il momento consumativo rilevante ai fini della prescrizione è la scadenza del termine utile per il versamento (es. il 16 del mese successivo), e la prescrizione va calcolata contando eventuali sospensioni previste dalla legge.
- Se la Corte di merito applica erroneamente il decorso dei termini (ad es. fa decorrere il quinquennio dalla data del fatto anziché dal passaggio in giudicato), la Cassazione può annullare senza rinvio quando l'errore determina l'estinzione del reato per prescrizione.
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