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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24131/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lottizzazione abusiva a loro ascritto e, contestualmente, aveva confermato la confisca urbanistica dei beni appartenenti alla società Plurimeria s.r.l. Contestavano: (i) l'erronea determinazione del momento consumativo del reato (sostenendo che la permanenza del reato fosse cessata al primo sequestro del 25.02.2010 e non al successivo del 24.03.2017); (ii) omissioni e vizi di motivazione con riferimento alla tipicità oggettiva e alla prova dei vincoli paesaggistici/ambientali; la mancata perizia in appello; (iii) l'assenza dell'elemento soggettivo per aver agito in scusabile affidamento sulle certificazioni amministrative comunali e regionali; inoltre deducevano interesse a censurare la confisca per il possibile rischio di azioni risarcitorie/di responsabilità nei loro confronti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che: (a) la questione della confisca non poteva essere efficacemente censurata dai ricorrenti poiché i beni confiscati appartenevano a terzi (Plurimeria s.r.l.) e quindi i ricorrenti non avevano un interesse concreto, attuale e concreto ad impugnare quella statuizione; il terzo proprietario, se leso, può far valere le proprie ragioni in sede esecutiva; (b) in linea di principio la confisca urbanistica può fondarsi su una pronuncia di proscioglimento per prescrizione soltanto se il giudice ha svolto un pieno accertamento di responsabilità nella sostanza, ma qui la censura sulla confisca non era proponibile dai ricorrenti privi di titolarità sui beni; (c) quanto alla declaratoria di prescrizione, le doglianze erano inammissibili o manifestamente infondate: ai sensi della giurisprudenza la Cassazione può accogliere censure che chiedano il proscioglimento per insussistenza soltanto se appare ictu oculi evidente la prova di innocenza; i ricorrenti non hanno dimostrato tale evidenza. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c) (Testo Unico Edilizia)

    La confisca lottizzatoria prevista da tale norma può operare anche in presenza di una pronuncia di proscioglimento per prescrizione quando il giudice abbia operato un accertamento di fatto e di responsabilità nella sostanza, idoneo a fondare la misura ripristinatoria.

  • Codice di procedura penale, art. 129, comma 2

    Prevede la regola di dichiarazione immediata della estinzione per prescrizione salva la possibilità, in presenza di evidenza dell'innocenza, di pronunciare il proscioglimento nel merito; la Corte ricorda che l'onere di dimostrare l'evidenza è molto elevato (ictu oculi).

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Norma sulla pronuncia di assoluzione in caso di prova ambivalente; richiamata nel quadro del favor rei e della possibile estensione dell'assoluzione in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 578 e art. 578-bis

    Regolano le statuizioni civili e le decisioni sull'impugnazione ai soli effetti della confisca in caso di estinzione per prescrizione: il giudice d'appello deve decidere sulla confisca previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Stabilisce il requisito dell'interesse concreto ed attuale per proporre ricorso per cassazione; la Corte lo usa per escludere la legittimazione a censurare la confisca da parte dei ricorrenti non titolari dei beni.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 49/2015

    la necessità, ai fini della confisca urbanistica, di un pieno accertamento della responsabilità dell'imputato ... la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità

    Afferma che la confisca può essere fondata sulla sostanza dell'accertamento anche se la forma della pronuncia è proscioglimento per prescrizione, purché il giudice abbia svolto un esame ampio e motivato della responsabilità.

  • Corte EDU, Grande Camera, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia, 28/06/2018

    necessario impegnarsi, al di là delle apparenze e del vocabolario utilizzato, ad individuare la realtà di una situazione ... tener conto della sua sostanza, in quanto la motivazione costituisce parte integrante della decisione

    Conferma che, ai fini del diritto convenzionale, importa la sostanza dell'accertamento e la motivazione, non soltanto la forma del dispositivo, specie quando una decisione sostanziale sui fatti è resa ma la pronuncia formale è un proscioglimento per prescrizione.

  • Cassazione, Sez. U, n. 13539/2020 e Sez. U, n. 35490/2009 (Tettamanti) e Sez. U n. 36208/2024 (Calpitano)

    Giurisprudenza di legittimità che disciplina il rapporto tra proscioglimento per prescrizione e possibilità di accertamenti 'di merito' ai fini di conseguenze civili o di confisca; riconosce il favor rei ma ammette approfondimenti quando le statuizioni civili richiedono un esame del compendio probatorio.

  • Cassazione, Sez. 3, n. 32363/2017 (Mantione) e Sez. 3, n. 372/2019 (Acampora)

    Ulteriori pronunce che chiariscono i limiti della confisca lottizzatoria, i poteri del giudice dell'esecuzione e il diritto del terzo proprietario a far valere le proprie ragioni nella fase esecutiva.

Massime di principio

  • Chi non è proprietario dei beni confiscati (terzo) non ha in generale un interesse concreto ad impugnare la confisca in Cassazione nell'ambito del procedimento penale a carico dell'imputato: il terzo deve far valere la propria posizione nella fase esecutiva.
  • La confisca urbanistica può essere disposta anche se la pronuncia è un proscioglimento per prescrizione, purché il giudice abbia svolto un accertamento sostanziale e motivato della responsabilità: la forma del dispositivo non sempre è l'elemento decisivo, conta la sostanza dell'accertamento.
  • In caso di estinzione del reato per prescrizione in sede di appello il ricorso per cassazione può ottenere il proscioglimento nel merito soltanto se è dimostrabile con immediatezza (ictu oculi) l'evidenza dell'innocenza; le rivalutazioni probatorie ordinarie non sono ammesse.
  • Per impugnare una decisione in Cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto, attuale e direttamente leso dall'atto impugnato; deduzioni ipotetiche o prospettive di eventuali azioni risarcitorie non sono sufficiente base di legittimazione.
  • L'affidamento su certificazioni amministrative può concorrere alla valutazione del dolo o della colpa, ma costituisce motivo di difesa da valutare nel merito; non basta l'allegazione generale dell'esistenza di una certificazione: occorre dimostrare che essa era idonea a determinare uno scusabile convincimento sulla liceità dell'operato.
  • Se si vuole contestare la legittimità della confisca occorre, se non si è parte nel procedimento, utilizzare la sede esecutiva per far valere la posizione di terzo leso; parallelamente, gli imputati possono limitarsi a contestare la dichiarazione di prescrizione solo dimostrando l'evidenza dell'innocenza.

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