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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24133/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativo all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l'anno 2015, fatto commesso il 31/12/2016). Il ricorso denunciava la errata applicazione delle norme sulla prescrizione (artt. 157 e ss. c.p.) e, in particolare, l'omessa applicazione dell'art. 17, comma 1‑bis del d.lgs. 74/2000 che eleva di un terzo i termini di prescrizione per i delitti indicati negli artt. 2-10 del decreto, con conseguente incidenza sul decorso della prescrizione e sul fatto che il reato non risultava ancora prescritto alla data della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente osservato che, per effetto della legge n. 114/2024, il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2, ma ha potuto ricorrere per cassazione. Nel merito la Corte ha applicato l'art. 17, comma 1‑bis del d.lgs. 74/2000 (entrato in vigore con la legge di conversione n. 148/2011 dal 17/9/2011), con la conseguenza che i termini di prescrizione risultavano elevati di un terzo e, pertanto, la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza. Ha inoltre richiamato la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze nel periodo 20/04/2023-22/02/2024, che deve essere aggiunta al periodo ordinario. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio, tenendo conto delle osservazioni sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5

    Articolo che individua il reato contestato (omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali); usato per qualificare il fatto oggetto del procedimento e per richiamare la specialità procedurale prevista dall'art. 550 c.p.p. in relazione a questo delitto.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 17, comma 1-bis

    i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo

    La Corte ha ritenuto applicabile tale norma ai fatti commessi il 31/12/2016 (successivi al 17/09/2011), con la conseguenza che il termine di prescrizione va aumentato di un terzo e la presunta prescrizione dichiarata in primo grado risultava errata.

  • codice penale - artt. 157 e ss.

    Richiamati per la disciplina generale della prescrizione e del relativo calcolo; la Corte ha ritenuto che siano stati applicati erroneamente in primo grado senza tener conto dell'incremento introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 74/2000.

  • cod. proc. pen. - art. 593, comma 2

    2. Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2

    La Corte ha evidenziato la modifica normativa (legge n. 114/2024) che impedisce al pubblico ministero di proporre appello in tali ipotesi; ciò rende il ricorso per cassazione l'unica impugnazione esperibile contro il proscioglimento.

  • cod. proc. pen. - art. 550, comma 2, lett. g)

    Richiamato per spiegare che per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 il pubblico ministero esercita l'azione penale con citazione diretta, collocando il reato tra quelli per i quali opera la disciplina speciale menzionata all'art. 593 c.p.p.

  • Legge 9 agosto 2024, n. 114

    disposizione introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25/08/2024

    Ha introdotto la modifica all'art. 593 c.p.p. che limita la possibilità di appello del pubblico ministero contro proscioglimenti per determinate fattispecie, incidendo sulle vie ordinarie di impugnazione e rendendo possibile il ricorso per cassazione.

  • Legge di conversione n. 148/2011 (d.l. n. 138/2011)

    Ha fissato la decorrenza dell'art. 17, comma 1-bis del d.lgs. 74/2000 (applicabile ai fatti successivi al 17/09/2011); la Corte l'ha ritenuta decisiva per stabilire l'applicabilità dell'aumento di un terzo dei termini di prescrizione.

Massime di principio

  • Quando si contesta la prescrizione occorre verificare tutte le modifiche legislative che incidono sui termini (es. incrementi di termini introdotti da norme speciali) e la loro data di entrata in vigore: esse si applicano ai fatti commessi successivamente alla decorrenza normativa.
  • Ai fini della prescrizione vanno considerati non solo i termini ordinari ma anche tutti i periodi di sospensione o interruzione (ad es. astensioni del difensore, sospensioni processuali, altre cause previste dalla legge), che possono prolungare il termine prescrizionale.
  • Per reati soggetti a speciali regole procedurali (es. reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione con citazione diretta), bisogna accertare le limitazioni alle impugnazioni previste dal codice di rito: una restrizione dell'appello per il pubblico ministero può rendere la cassazione l'unico rimedio esperibile.
  • In caso di controversie sul calcolo della prescrizione, il giudice di legittimità può annullare la sentenza di proscioglimento per erronea valutazione del decorso prescrizionale e rinviare per un nuovo giudizio, indicando come ricalcolare i termini (inclusi incrementi e sospensioni).
  • Sempre verificare la data di commissione del reato rispetto alla data di entrata in vigore della norma che modifica i termini di prescrizione: l'applicazione non è automatica se il fatto è anteriore alla decorrenza normativa.

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