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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20925/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare durata circa 13 anni, nella quale la società ricorrente era stata ammessa al passivo come creditrice chirografaria, poi rimasta insoddisfatta per un credito di euro 8.332,57. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001: aveva escluso l'indennizzo per altri opponenti ritenendo irrisori i rispettivi crediti e, quanto alla ricorrente, aveva liquidato euro 4.160,00 applicando una riduzione del 20% dell'indennizzo annuo ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001, sul presupposto che nel procedimento fallimentare vi fossero più di dieci parti/creditori ammessi al passivo. La ricorrente ha impugnato il decreto con due motivi: (1) violazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 e dei parametri convenzionali e costituzionali, perché la riduzione percentuale prevista per i processi con pluralità di parti non sarebbe applicabile alle procedure fallimentari, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica; (2) violazione delle norme sui compensi professionali e sulle spese di lite, perché la Corte territoriale avrebbe liquidato onorari inferiori ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per un giudizio collegiale dinanzi alla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello de L'Aquila in diversa composizione, affinché ridetermini l'indennizzo e le spese applicando i principi di diritto affermati. In particolare ha escluso l'applicabilità dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. n. 89/2001 alle procedure fallimentari per il solo fatto che i creditori ammessi al passivo siano numerosi, ritenendo che la norma riguardi i processi di cognizione con parti numerose e non le procedure concorsuali, nelle quali la pluralità dei creditori è fisiologica. Ha inoltre rilevato che la liquidazione delle spese di lite era inferiore ai minimi tariffari previsti per il valore della causa, con conseguente violazione di legge.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89

    disciplina l'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione; il ricorso è stato proposto in tale forma.

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), L. 24 marzo 2001, n. 89

    richiamato nel procedimento presupposto per escludere l'indennizzo in relazione alla pretesa minima entità del credito.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    la riduzione dell'indennizzo per pluralità di parti non si applica alle procedure fallimentari, perché la pluralità dei creditori è fisiologica e la norma riguarda i processi di cognizione con parti numerose.

  • art. 2, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89

    il giudice dell'equa riparazione può tenere conto della complessità della procedura e dell'elevato numero di soggetti nella quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 2, comma 2-bis, L. 24 marzo 2001, n. 89

    prevede una durata ragionevole più ampia per le procedure concorsuali rispetto ai giudizi ordinari.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    invocato come parametro convenzionale a sostegno della censura sulla riduzione dell'indennizzo.

  • art. 1 Protocollo addizionale alla CEDU

    invocato a sostegno della censura sull'erronea riduzione dell'indennizzo.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale leso dall'interpretazione applicata dalla Corte d'appello.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale di conformazione della disciplina interna alla CEDU.

  • art. 4 D.M. Giustizia n. 55/2014

    la liquidazione delle spese di lite deve rispettare i parametri tariffari applicabili al tipo e al valore della causa.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in tema di determinazione del compenso professionale secondo i parametri dovuti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione e regolazione delle spese processuali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    fatto valere come vizio di violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione, la riduzione dell'indennizzo prevista per i processi con pluralità di parti non può essere estesa automaticamente alle procedure fallimentari solo perché i creditori ammessi al passivo sono numerosi, poiché in tali procedure la pluralità dei creditori è elemento fisiologico e non eccezionale.
  • La maggiore complessità di una procedura concorsuale può incidere sulla liquidazione dell'indennizzo solo nei limiti della valutazione equitativa consentita dalla legge, ma non mediante l'applicazione meccanica di riduzioni percentuali pensate per il processo di cognizione ordinario.
  • La liquidazione delle spese di lite deve rispettare i minimi tariffari previsti dalla disciplina professionale applicabile al valore e al tipo di procedimento; una liquidazione inferiore a tali minimi integra violazione di legge.
  • Quando il giudice di merito applica criteri di riduzione dell'indennizzo o delle spese non previsti per il caso concreto, la decisione è cassabile con rinvio al giudice di merito per nuova determinazione conformemente ai principi di diritto affermati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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