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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12210/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato le domande della docente volte all'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità per la novità e complessità della questione giuridica.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una aspirante docente, in possesso di laurea in Economia e Commercio e di 24 CFU, volta a ottenere l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per alcune classi di concorso nella provincia di Ancona. Il Tribunale aveva respinto la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta ritenendo sufficiente, ai fini dell'equiparazione al titolo abilitante, il possesso congiunto di laurea e 24 CFU. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 59 del 2017, della l. n. 124 del 1999, del d.m. n. 249 del 2010 e del d.m. n. 384 del 2017, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato tali requisiti sufficienti per l'inserimento nelle fasce riservate agli abilitati. La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la formazione di giudicato interno sulla statuizione relativa alla prima fascia GPS, rilevando che la questione giuridica comune era stata comunque devoluta con l'impugnazione. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando il principio già affermato in precedenza secondo cui il possesso di laurea e 24 CFU costituisce solo titolo di accesso al concorso, non abilitatione all'insegnamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande della docente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 59 del 2017

    art. 5, comma 1; art. 5, comma 4-ter; art. 3

    Il possesso congiunto di laurea e 24 CFU è solo titolo per partecipare al concorso; l'abilitazione si consegue soltanto con il superamento di tutte le prove concorsuali. Tali requisiti non sono equiparabili all'abilitazione ai fini dell'accesso alle fasce riservate agli abilitati.

  • L. n. 124 del 1999

    La disciplina delle graduatorie provinciali per le supplenze è ricondotta all'art. 4, come modificato, e consente la regolazione temporanea tramite ordinanza ministeriale nei limiti previsti dalla legge.

  • d.m. 13 giugno 2007 n. 131

    La seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto è riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione o di idoneità equiparata, non a chi abbia soltanto laurea e 24 CFU.

  • d.m. n. 249 del 2010

    Richiamato dal ricorrente come fonte normativa del sistema di accesso all'abilitazione, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata.

  • d.m. n. 384 del 2017

    Richiamato dal ricorrente, senza autonoma incidenza decisiva nella ratio decidendi.

  • l. n. 145 del 2018

    Ha modificato il testo applicabile dell'art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017, ma non nel senso di trasformare i 24 CFU in titolo abilitante.

  • d.l. n. 126 del 2019, conv. in l. n. 159 del 2019

    Ha introdotto le graduatorie provinciali per le supplenze.

  • d.l. n. 22 del 2020, conv. in l. n. 41 del 2020

    Ha consentito al Ministero di disciplinare con ordinanza, in prima applicazione, tempi e modalità di formazione delle GPS.

  • O.M. n. 60 del 10 luglio 2020

    Per le GPS riserva la prima fascia ai soli titolari di abilitazione e colloca in seconda fascia gli aspiranti in possesso di laurea e dei 24 CFU, senza equiparare questi ultimi all'abilitazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per aderire alla motivazione di precedente conforme.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso alle fasce delle graduatorie scolastiche riservate agli abilitati, il possesso congiunto di laurea e 24 CFU non è equiparabile al titolo di abilitazione, quando la normativa di settore preveda che l'abilitazione si consegua solo all'esito positivo di specifiche procedure concorsuali o di percorsi abilitanti tipizzati.
  • La seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e la prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze sono riservate ai soli aspiranti muniti di abilitazione specifica o di titolo giuridicamente equiparato; chi possiede soltanto il titolo di studio e i 24 CFU deve essere collocato nelle fasce inferiori previste dalla disciplina applicabile.
  • La qualificazione di un requisito come "titolo di accesso al concorso" non implica, di per sé, che esso sia anche un titolo abilitante all'insegnamento: occorre distinguere nettamente tra requisiti di partecipazione a una procedura selettiva ed esito abilitante della procedura stessa.
  • Il giudicato interno su una statuizione non si forma quando la questione impugnata riguarda un requisito giuridico comune a più capi della decisione; la censura anche di uno solo degli elementi della sequenza fatto-norma-effetto riapre la cognizione sull'intera statuizione dipendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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