Cassazione Penale, Sentenza n. 23404/2022 del 15/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi erano diretti contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato le condanne per associazione per delinquere volta all'importazione, detenzione e cessione di cocaina (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) per il periodo indicato (dal settembre 1996). Le difese denunciavano, a vario titolo: vizio di motivazione e omissione di esame delle argomentazioni difensive; errata identificazione degli interlocutori nelle intercettazioni (richiedendo perizia fonica o contestando riconoscimenti vocali); mancata acquisizione/valutazione di consulenze sulla trascrizione delle intercettazioni; confusione con altra sentenza (art. 649 c.p.p.); e, soprattutto, estinzione del reato per prescrizione alla luce del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi relativi alla prescrizione per Giovanni Lo Iacono, Domenico Giuseppe Primavera e Nicola Primavera: il termine di prescrizione è stato calcolato a partire dal 28/10/1997 (arresto di D. Trimpoli) e, con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, il reato si è estinto il 29/12/2020, cioè dopo la sentenza di primo grado ma prima della decisione impugnata. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata per quanto riguarda quei ricorrenti per il reato relativo al capo A, per estinzione per prescrizione (senza che fosse possibile sostituire la dichiarazione di estinzione con un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.2 c.p.p., poiché non era ravvisabile la "prova evidente" dell'insussistenza del fatto). Per Massimo Murgioni e Fabio Ruvio i motivi articolati non sono risultati fondati e le valutazioni probatorie della Corte di appello (intercettazioni, dichiarazioni di Trimpoli, riscontri sulle utenze e frequentazioni) sono state ritenute coerenti: le loro statuizioni sono, in sostanza, confermate. La Corte ha quindi disposto l'annullamento parziale della sentenza impugnata (in relazione ai ricorrenti per i quali è intervenuta la prescrizione) e ha rigettato gli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto sussistente l'associazione per alcuni imputati in base a intercettazioni, riscontri e dichiarazioni, mentre la contestazione dei ricorrenti non ha dimostrato l'illogicità della valutazione probatoria.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Norma sulle condotte di importazione, detenzione e cessione di stupefacenti: parte delle imputazioni (capo B) era stata dichiarata estinta per prescrizione in sede di appello; la pronuncia di Cassazione ha confermato l'estinzione per prescrizione anche per il capo A nei confronti di alcuni ricorrenti.
codice penale, art. 157, comma 3 (testo previgente)
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nella formulazione previgente, ha inciso sulla determinazione del tempo di prescrizione (riduzione della pena applicabile e conseguente allungamento o accorciamento dei termini di prescrizione secondo la disciplina previgente). La Corte ha applicato la formula più favorevole ai rei per calcolare i termini di prescrizione.
Richiamata in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al loro effetto sul trattamento sanzionatorio, utile al calcolo della prescrizione.
codice penale, art. 160, comma 2
Norma richiamata per il calcolo del termine di prescrizione della pena: la Corte ha calcolato il termine di prescrizione (22 anni e 6 mesi) e ha aggiunto i periodi di sospensione occorsi, per giungere alla data di estinzione del reato.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
La norma consente, in casi di prescrizione, di sostituire la dichiarazione di estinzione con un proscioglimento nel merito solo quando l'"insussistenza del fatto" o la "non colpevolezza" risultino in modo evidente senza bisogno di prova. La Corte ha escluso l'applicabilità di tale strumento perché mancava la prova "evidente" dell'insussistenza o della non colpevolezza.
codice di procedura penale, art. 649
La norma tutela contro la riproposizione di fatti già giudicati: la Corte ha ritenuto che il divieto non operasse nel caso di Nicola Primavera poiché le due associazioni (quella per la quale era stato assolto e quella oggetto del presente processo) risultano diverse per partecipanti, ambito territoriale e programma criminoso.
codice di procedura penale, artt. 233 e 603
Richiamati dalle difese in relazione alla richiesta di acquisizione di relazioni tecniche e alle impugnazioni: la Corte ha ritenuto insussistente il vizio procedurale lamentato per il rigetto dell'acquisizione, ritenendo adeguate le modalità seguite dal giudice di merito.
codice di procedura penale, art. 121
Richiamato in ordine alla possibilità di acquisire, con consenso delle parti, relazioni tecniche come memoria tecnica; la Corte ha valutato che la difesa non abbia subito un pregiudizio rilevante dall'esito procedurale lamentato.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere calcolata tenendo conto degli effetti delle circostanze attenuanti applicate: il riconoscimento di attenuanti può modificare la durata utile al computo della prescrizione.
- La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non viene trasformata in proscioglimento ai sensi dell'art.129 c.2 c.p.p. se non è dimostrata in modo "evidente" l'insussistenza del fatto o la non colpevolezza; occorre quindi prova chiara e manifestamente obiettiva per ottenere il proscioglimento al posto della dichiarazione di prescrizione.
- L'identificazione di interlocutori in intercettazioni non richiede necessariamente perizia fonica: può essere ritenuta valida se corroborata da altri elementi (contenuto delle conversazioni, riconoscimenti da parte degli investigatori, intestazione delle utenze, riscontri fattuali); chi contesta il riconoscimento deve allegare elementi oggettivi contrari.
- La mera partecipazione a singole condotte illecite non è automaticamente sufficiente a configurare la partecipazione ad una associazione per delinquere; tuttavia, frequenti riscontri (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, riscontri esterni) possono comprovare l'esistenza e la partecipazione all'associazione.
- Il divieto di riproporre fatti già giudicati (art. 649 c.p.p.) si applica solo quando le fattispecie, i soggetti coinvolti e il contesto criminoso coincidono sostanzialmente; diversità di soggetto, ambito territoriale o programma criminoso può consentire un nuovo giudizio.
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