Cassazione Penale, Sentenza n. 18212/2026 del 20/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra tre condanne pronunciate con sentenze diverse: associazione finalizzata al narcotraffico operante in Sicilia (sentenza Corte d'appello di Palermo, 2001) e due reati di spaccio commessi in Sardegna (1999, Corte d'appello di Cagliari) e in Calabria (2008, Corte d'appello di Reggio Calabria). La difesa ha sostenuto che la diversa collocazione spaziale e la ripetizione nel tempo costituiscono indice di un disegno unitario volto a estendere l'operatività transregionale del sodalizio; ha inoltre richiamato passaggi delle motivazioni di alcune sentenze che ipotizzavano un traffico transregionale e indicavano il ricorrente come corriere, nonché altri indici come la tipologia dei reati, l'ascesa delinquenziale e il coinvolgimento di familiari come potenziali elementi di unità dell'ideazione criminosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione (Corte di appello di Reggio Calabria) abbia applicato correttamente i principi giurisprudenziali sulla continuazione: per riconoscere l'unicità del disegno criminoso è necessaria la programmazione iniziale di una pluralità di condotte almeno delineate nelle linee essenziali. La Corte ha richiamato gli indici probatori necessari (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, e prova che i successivi reati fossero programmati al momento del primo). Nel caso concreto i reati sono risultati eterogenei per contesto spaziale e temporale (circa nove anni di intervallo e commessi in regioni diverse) e i due episodi di spaccio non erano reati fine dell'associazione giudicata in Sicilia; le allegazioni difensive non hanno fornito elementi sostanziali tali da invertire il valore negativo di tali indici. La generica ipotesi investigativa richiamata dalle sentenze non è stata ritenuta idonea a provare la programmazione unitaria. Per questi motivi la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma processuale che individua il motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha preso atto che il ricorso era articolato secondo tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di comparazione delle sentenze acquisite in executivis; la difesa si è riferita a tale norma nel riportare le deduzioni nelle forme consentite
Norma sostanziale che disciplina la continuazione; la Corte ha interpretato che per il riconoscimento è necessaria l'esistenza di un unico disegno criminoso programmato almeno nelle linee essenziali
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato che la presenza di una sentenza per associazione non comporta automaticamente che reati di spaccio commessi altrove siano reati fine di tale associazione, né che ciò basti a dimostrare la continuazione
Massime di principio
- L'onere di indicare e dimostrare gli elementi che collegano più reati in un unico disegno criminoso spetta a chi chiede il riconoscimento della continuazione; il condannato non deve provare l'unicità del disegno
- La continuità spazio-temporale è un indice fondamentale: ampi intervalli temporali e cambi di regione aumentano la probabilità che si tratti di azioni autonome e non di un progetto unitario
- L'omogeneità della tipologia di reato o la protezione dello stesso bene giuridico, da sole, non sono sufficienti per riconoscere la continuazione
- Per riconoscere la continuazione è necessario provare che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; la mera esistenza di indizi generici o di ipotesi investigative non concreti è insufficiente
- Legami familiari, ascesa criminale o scelte di vita delinquenziale ricorrenti non costituiscono di per sé prova della unità di ideazione criminosa senza ulteriori elementi specifici
- Il giudice dell'esecuzione deve compiere una verifica approfondita della congruenza e della logicità degli indici prodotti, ma non è tenuto a sostituirsi a valutazioni alternative prive di adeguato supporto probatorio
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