Cassazione Civile, Ordinanza n. 27116/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiata e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma nel testo trascritto non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi sostanziali. La Corte si è però soffermata su un profilo preliminare di ammissibilità: il giudizio di cassazione, rientrando nell'ambito dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, richiede che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura allegata al ricorso riportava la data e l'autenticazione della firma, ma non una certificazione esplicita da parte del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per la discussione orale, senza controricorso tempestivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrituale la costituzione del Ministero, perché nel procedimento camerale in cassazione la partecipazione alla decisione deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Quanto al ricorso, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008: la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; la sola autentica della firma o la sola indicazione della data non bastano. La formula utilizzata nella procura, limitata a "è autentica", è stata giudicata inidonea a integrare la necessaria certificazione della posteriorità. Non è stata disposta la regolazione delle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, a pena di inammissibilità
richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità
richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, non sufficiente a superare il requisito speciale previsto per la protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale
art. 10 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata
art. 117, primo comma, Cost.
richiamato in relazione alle fonti sovranazionali menzionate nella questione di legittimità costituzionale
artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE
menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale
artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale
artt. 6, 13 e 14 CEDU
menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale
Massime di principio
- Nel procedimento camerale in Cassazione la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale non integra una valida costituzione.
- Nelle controversie assoggettate all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa certificazione del difensore sulla posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La semplice autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data della procura; l'onere di certificazione non è surrogabile dal contenuto complessivo dell'atto o dalla sola indicazione della data.
- L'inosservanza del requisito formale speciale della procura comporta una specifica causa di inammissibilità del ricorso, non superabile mediante interpretazioni non aderenti al dato testuale.
- L'onere di certificazione introdotto per i ricorsi in materia di protezione internazionale è considerato espressione della discrezionalità legislativa processuale e non lesivo, di per sé, del diritto di difesa o del principio di effettività della tutela.
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