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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27116/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Perugia che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiata e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma nel testo trascritto non sono riportati nel dettaglio i singoli motivi sostanziali. La Corte si è però soffermata su un profilo preliminare di ammissibilità: il giudizio di cassazione, rientrando nell'ambito dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, richiede che la procura speciale per il ricorso per cassazione sia conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi tale posteriorità. Nel caso concreto, la procura allegata al ricorso riportava la data e l'autenticazione della firma, ma non una certificazione esplicita da parte del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del decreto. Il Ministero dell'interno si è costituito solo per la discussione orale, senza controricorso tempestivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto irrituale la costituzione del Ministero, perché nel procedimento camerale in cassazione la partecipazione alla decisione deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Quanto al ricorso, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008: la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore; la sola autentica della firma o la sola indicazione della data non bastano. La formula utilizzata nella procura, limitata a "è autentica", è stata giudicata inidonea a integrare la necessaria certificazione della posteriorità. Non è stata disposta la regolazione delle spese per l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25

    comma tredicesimo, quarto periodo

    per i ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità, a pena di inammissibilità

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito di specialità

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disciplina ordinaria della procura per il ricorso per cassazione, non sufficiente a superare il requisito speciale previsto per la protezione internazionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 3 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata dalla Corte costituzionale

  • art. 10 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato in relazione alle fonti sovranazionali menzionate nella questione di legittimità costituzionale

  • artt. 28 e 46, par. 11, direttiva 2013/32/UE

    menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale

  • artt. 46, 18 e 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    menzionati nel ricostruire i parametri della questione di legittimità costituzionale

Massime di principio

  • Nel procedimento camerale in Cassazione la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria deve avvenire con controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per partecipare alla discussione orale non integra una valida costituzione.
  • Nelle controversie assoggettate all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se contiene un'espressa certificazione del difensore sulla posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
  • La semplice autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data della procura; l'onere di certificazione non è surrogabile dal contenuto complessivo dell'atto o dalla sola indicazione della data.
  • L'inosservanza del requisito formale speciale della procura comporta una specifica causa di inammissibilità del ricorso, non superabile mediante interpretazioni non aderenti al dato testuale.
  • L'onere di certificazione introdotto per i ricorsi in materia di protezione internazionale è considerato espressione della discrezionalità legislativa processuale e non lesivo, di per sé, del diritto di difesa o del principio di effettività della tutela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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