Cassazione Civile, Ordinanza n. 21240/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da alcuni lavoratori della scuola assunti a termine, che avevano chiesto il riconoscimento, a fini economici, dell'anzianità maturata durante i rapporti a tempo determinato e la conseguente progressione retributiva in modo non discriminatorio rispetto al personale di ruolo; nel ricorso introduttivo avevano anche domandato l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, la conversione del rapporto e il risarcimento per il presunto abuso del lavoro a termine. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte la pretesa, riconoscendo l'anzianità e le differenze retributive per il periodo successivo al 10 luglio 2001, entro il limite della prescrizione quinquennale. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360 n. 3 c.p.c., denunciando la violazione e falsa applicazione dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 d.lgs. n. 297/1994. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe confuso la ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo con la diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dal lavoratore ancora a termine, e avrebbe impropriamente applicato principi riferiti a fattispecie non sovrapponibili. La Cassazione rileva però che le censure non si confrontano con l'azione effettivamente proposta e con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'assenza di ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento economico fra lavoratori a termine e a tempo indeterminato durante la pendenza del rapporto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze del Ministero non fossero specificamente riferite alla decisione impugnata, perché indirizzate contro una pretesa di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, mentre il giudizio riguardava la diversa domanda di parità di trattamento e progressione retributiva nel periodo di lavoro a termine. La Corte ha evidenziato che la ricostruzione della carriera ex artt. 485 e seguenti d.lgs. n. 297/1994 non risultava essere oggetto del giudizio e che il ricorso non aveva assolto all'onere di autosufficienza nel dimostrare il contrario. È stata inoltre ribadita la regola per cui, in cassazione, i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in mancanza, la censura è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi ex art. 366 n. 4 c.p.c. e comporta l'inammissibilità. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché le controparti sono rimaste intimate.
Norme richiamate
motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Il motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 n.4 cod. proc. civ.
La mancanza di specifica attinenza al decisum equivale alla carenza di una vera e propria censura, determinando inammissibilità.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La clausola 4 è richiamata come base della domanda di parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.
Norma relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente dopo l'immissione in ruolo, distinta dalla pretesa retributiva durante il rapporto a termine.
Richiamato insieme all'art. 485 nell'ambito della disciplina della ricostruzione della carriera.
Richiamato insieme agli artt. 485 e seguenti per la ricostruzione della carriera del personale amministrativo.
Indicato come antecedente normativo del criterio che parametra la retribuzione del personale a tempo determinato a quella iniziale del personale di ruolo.
art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte afferma che non può applicarsi alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, completi e soprattutto riferibili alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure che investano una questione diversa da quella decisa sono inammissibili.
- Quando la domanda accolta in appello riguarda la parità di trattamento retributivo del lavoratore a termine durante la pendenza del rapporto, non è pertinente un motivo costruito sulla disciplina della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo.
- Le pretese del lavoratore a termine per progressione economica nel corso del rapporto e quelle per ricostruzione della carriera successiva alla stabilizzazione sono distinte, perché presuppongono fatti costitutivi e discipline normative differenti.
- L'assenza di ragioni oggettive che giustifichino una diversità di trattamento economico tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, per il periodo di svolgimento del rapporto a termine, costituisce la ratio decisiva della tutela riconosciuta in questi casi.
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