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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22334/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento sintetico del reddito, per gli anni d'imposta 2005 e 2006, emessi nei confronti di un contribuente titolare di reddito agrario, con conseguente emissione delle relative cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte i ricorsi riuniti del contribuente; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva rigettato l'appello principale del contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Ufficio, ritenendo che, a fronte della presunzione posta a base dell'accertamento sintetico, spettasse al contribuente dimostrare che i redditi effettivi dell'attività agricola erano sufficienti a giustificare le manifestazioni di capacità contributiva contestate e ritenendo valida anche la notifica della cartella effettuata alla coniuge. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e, sostanzialmente, per motivazione apparente nella parte in cui la CTR aveva confermato l'accertamento senza confrontarsi con le prove e con la decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 179 e 2700 c.c., per non avere considerato le risultanze dell'atto pubblico di compravendita sulla provenienza delle somme impiegate per l'acquisto di terreni; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 159 c.c., per erronea valutazione della prova e omessa spiegazione delle ragioni del mancato assolvimento dell'onere probatorio; 4) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, con riferimento ai prospetti IRAP e agli smobilizzi di titoli che avrebbero dimostrato la capacità contributiva e la disponibilità di somme per gli acquisti immobiliari; 5) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, assumendo che, una volta offerta la prova contraria, sarebbe spettato all'Amministrazione dimostrare la correttezza dell'accertamento. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, qualificandolo come censura di motivazione meramente apparente, e ha assorbito i restanti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione perché si limitava a richiami astratti alla presunzione a favore dell'Ufficio e all'onere della prova del contribuente, senza confrontarsi con il caso concreto, con la decisione di primo grado, con i motivi di appello e con la documentazione prodotta. In particolare, la Corte ha osservato che, in tema di accertamento sintetico nei confronti di un contribuente titolare di reddito agrario, questi può sempre provare che il maggior reddito presunto deriva dallo sfruttamento del fondo o da fonti non tassabili o separatamente tassate; la CTR, però, non aveva spiegato perché la prova offerta non fosse sufficiente, né aveva considerato la parziale soccombenza dell'Ufficio in primo grado circa l'utilizzo di somme derivanti da disinvestimenti. Accolto il primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato solo come parametro evocato dal ricorrente; la Corte precisa che la doglianza va sostanzialmente ricondotta al vizio di motivazione apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non a un effettivo vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Evocato per la denuncia di violazione di norme sostanziali e processuali; nel caso concreto la Corte riqualifica la censura principalmente come vizio motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente e per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte non fonda la decisione su tale norma, ma sull'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 159 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva nel provvedimento.

  • art. 179 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto di terreni; non è però la base decisoria della Cassazione.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato per sostenere il valore probatorio dell'atto pubblico di compravendita relativamente alle dichiarazioni in esso contenute.

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973

    Norma centrale: consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi sintomatici di capacità contributiva, ma il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che il maggior reddito presunto deriva da redditi agrari effettivi, da fonti non tassabili o da redditi separatamente tassati.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in tema di successione nel processo di cassazione, con necessità di allegazione e documentazione della qualità di erede e partecipazione al contraddittorio mediante notificazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato come norma che consente le produzioni documentali necessarie a dimostrare la qualità di successore universale nel giudizio di cassazione.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato per distinguere le memorie illustrative, prive di carattere innovativo, dalla costituzione del successore universale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico fondato su presunzioni di capacità contributiva, il contribuente può sempre fornire prova contraria dimostrando che le spese o gli incrementi patrimoniali contestati trovano copertura in redditi effettivi dell'attività agricola, in redditi non tassabili o in redditi separatamente tassati.
  • La sentenza d'appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule astratte sull'onere della prova senza confrontarsi con le specifiche deduzioni, con la prova documentale prodotta e con le statuizioni della sentenza di primo grado.
  • Nel giudizio di impugnazione di accertamenti fiscali, il giudice di merito deve valutare in modo puntuale la documentazione offerta dal contribuente a sostegno della prova contraria e spiegare perché essa non sia idonea a vincere la presunzione posta dall'Ufficio.
  • Quando il primo giudice abbia ritenuto solo parzialmente infondate le riprese fiscali, il giudice d'appello non può riformare integralmente la decisione senza un'adeguata motivazione sul punto specifico oggetto di diverso apprezzamento.
  • Nel ricorso per cassazione l'erronea intestazione del motivo non comporta inammissibilità se dal contenuto della doglianza è chiaramente individuabile il vizio effettivamente denunciato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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