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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16812/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il professionista aveva chiesto alla Corte d'Appello il riconoscimento dell'indennizzo Pinto per la durata irragionevole di una vicenda processuale relativa alla distrazione delle spese in suo favore. Sosteneva di aver proposto, nel giudizio di merito presupposto, domanda di distrazione ex art. 93 c.p.c. e di essere titolare di un diritto proprio e autonomo al pagamento delle spese. Deduceva inoltre che la fase cognitiva e quella esecutiva dovessero essere considerate unitariamente come un unico procedimento, ancora pendente perché il credito non era stato integralmente soddisfatto, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19883/2019 e la tutela convenzionale ex art. 6 CEDU. La Corte d'Appello aveva invece dichiarato inammissibile la domanda quanto alla fase di cognizione, perché il ricorrente non era parte dei giudizi di merito, e infondata quanto alla fase esecutiva, ritenendo che i procedimenti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione non avessero superato il termine di ragionevole durata. In Cassazione il ricorrente denunciava violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c., degli artt. 1 bis e 3 L. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, assumendo che la Corte territoriale avesse travisato la domanda e non applicato correttamente i principi sulle fasi di merito ed esecutiva del credito distrattario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese non introduce un autonomo giudizio né trasforma l'avvocato antistatario in parte del processo di cognizione, poiché ha natura meramente accessoria e incidentale rispetto alla controversia principale; di conseguenza, il professionista non può chiedere l'indennizzo per la durata irragionevole di quella fase. Ha inoltre escluso l'applicabilità del principio delle Sezioni Unite n. 19883/2019, perché esso riguarda il caso del processo Pinto usato come giudizio presupposto di un'ulteriore equa riparazione, mentre qui il credito era per spese di lite distratte e le azioni esecutive promosse contro l'INPS erano state accertate come definite entro i termini ragionevoli. La Corte ha anche osservato che il ricorrente non aveva allegato l'incapienza del cliente o l'impossibilità di rivolgersi direttamente a lui per il soddisfacimento del credito professionale. Spese secondo soccombenza; esclusa l'applicazione del contributo unificato e del raddoppio ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    La domanda di distrazione delle spese non introduce un autonomo procedimento, ma sollecita un potere del giudice accessorio rispetto al giudizio principale.

  • artt. 93-100 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia e travisamento della domanda, ma non ritenuti violati.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi fosse travisamento del thema decidendum.

  • art. 86 c.p.c.

    Consente al difensore la difesa personale, ma non muta la natura accessoria della domanda di distrazione.

  • art. 1 bis L. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'equa riparazione.

  • art. 3, comma 1, L. 89/2001

    Richiamato dal ricorrente per il diritto all'equa riparazione per durata irragionevole.

  • art. 6, par. 1 CEDU

    Riconosce il diritto alla ragionevole durata del proprio processo, non di quello altrui al quale si sia solo interessati in via derivata.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    Il giudizio di equa riparazione ex L. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ritenuto inapplicabile in quanto il procedimento Pinto è esente da contributo unificato.

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese ha natura incidentale e accessoria: non apre un autonomo giudizio e non fa acquistare al difensore, di per sé, la qualità di parte del processo di cognizione.
  • L'avvocato che agisce per la distrazione non può invocare l'equa riparazione per la durata del giudizio principale in cui non era parte, perché l'art. 6 CEDU tutela la ragionevole durata del proprio processo, non di un processo altrui cui si sia solo interessati indirettamente.
  • I principi elaborati per la ragionevole durata di fasi cognitiva ed esecutiva relative a crediti indennitari ex lege Pinto non si applicano automaticamente ai crediti per spese di lite distratte verso un debitore diverso dallo Stato.
  • Per dedurre un danno da ritardo nella soddisfazione di un credito professionale, occorre allegare elementi concreti sull'incapienza del debitore originario o sull'impossibilità di soddisfarsi direttamente su di esso.
  • La durata del giudizio di opposizione all'esecuzione va valutata separatamente dalla fase esecutiva quando si tratti di procedure distinte, e non può essere automaticamente sommata ad essa salvo specifici presupposti normativi e fattuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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