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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32541/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Un esercente di pasticceria convenne in giudizio la società proprietaria dell'immobile in cui svolgeva l'attività, chiedendo il risarcimento dei danni causati dal distacco di neve dal tetto, che aveva distrutto la struttura antistante il locale e determinato la chiusura dell'esercizio per alcuni giorni. Il tribunale accolse la domanda e condannò la proprietaria al pagamento di una somma risarcitoria. La corte d'appello riformò integralmente la decisione, ritenendo, in applicazione dell'art. 1227 c.c., che il comportamento colposo del danneggiato fosse l'unica causa del pregiudizio. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c., assumendo che la corte territoriale avesse erroneamente addossato la responsabilità al danneggiato; 2) omesso/errato esame di un fatto decisivo, individuato nelle dichiarazioni rese in interrogatorio formale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi investissero, in sostanza, il giudizio di fatto compiuto dalla corte territoriale circa l'applicazione dell'art. 1227, comma 2, c.c. e che, sotto la veste del vizio di motivazione, il ricorrente mirasse a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico del ricorrente; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Invocato dal ricorrente come norma corretta sulla responsabilità per danno da cose in custodia; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché reputa i motivi inammissibili.

  • art. 1227, comma 2, c.c.

    La Corte territoriale aveva ritenuto che il comportamento colposo del danneggiato fosse l'unica causa del pregiudizio; la Cassazione considera la censura inammissibile perché diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Dedotto come vizio di violazione di legge, ma in realtà volto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dedotto per omesso/errato esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a contestare l'interpretazione delle prove e quindi inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha dato atto che il ricorso è stato trattato secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione.
  • La censura che contesti l'applicazione dell'art. 1227 c.c. deve misurarsi con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; se mira a ribaltare la ricostruzione del nesso causale e della condotta del danneggiato, è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per chiedere una diversa lettura delle prove o delle dichiarazioni testimoniali/formali, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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