Cassazione Penale, Sentenza n. 35984/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguardava un’indagine per favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) in relazione al supporto che l’indagato avrebbe prestato alla latitanza di un esponente di vertice di un clan mafioso, anche svolgendo il ruolo di collettore di informazioni e di raccordo tra i sodali. Il GIP aveva applicato gli arresti domiciliari, escludendo l’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 c.p.; il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 3 febbraio 2026, aveva annullato la misura per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione degli artt. 378 e 416-bis.1 c.p.: secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe ridotto a commenti o manifestazioni d’interesse condotte che rivelavano un contributo strategico alla protezione del latitante e alla sopravvivenza del sodalizio. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, contestando la lettura delle conversazioni intercettate: il confronto successivo a un blitz sarebbe stato un summit per verificare il sistema di sicurezza e organizzare gli spostamenti del latitante; gli interventi nelle liti tra le donne a lui vicine avrebbero tutelato la segretezza del covo; l’uso di un’utenza intestata a terzi avrebbe dimostrato l’intento di eludere i controlli. L’indagato ha aderito alla richiesta di inammissibilità, sostenendo che il ricorso sollecitava una non consentita rivalutazione delle intercettazioni. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza d’interesse: il pubblico ministero non aveva indicato ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, necessarie poiché, esclusa l’aggravante mafiosa, non operava la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del pubblico ministero per difetto del necessario interesse a impugnare. Quando l’appello cautelare annulla una misura per mancanza di gravità indiziaria e il reato non rientra nella presunzione dell’art. 275, comma 3, c.p.p., il pubblico ministero deve indicare anche le ragioni che sostengono la persistenza attuale e concreta delle esigenze cautelari. Nel caso concreto, esclusa l’aggravante mafiosa, tale indicazione mancava; la Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla qualificazione delle condotte e sulla motivazione del Tribunale. Il testo non riporta ulteriori statuizioni sulle spese o sulla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Nel ricorso contro l’annullamento della misura in appello cautelare, il pubblico ministero deve indicare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.; in mancanza, il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.
Nel caso di specie, già esclusa l'aggravante mafiosa, non opera alcuna presunzione di legittimità, sicché il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni a sostegno della persistenza, sino all'attualità, delle esigenze cautelari.
In assenza della presunzione prevista dalla norma, il pubblico ministero che impugna l’annullamento della misura deve giustificare la persistenza attuale delle esigenze cautelari.
La disposizione individua il reato oggetto dell’indagine, ma la Corte non ne esamina la configurabilità nel merito, essendo il ricorso dichiarato inammissibile per carenza d’interesse.
L’aggravante mafiosa era stata esclusa nel procedimento cautelare; tale esclusione comportava, nel caso concreto, che non operasse la presunzione richiamata dall’art. 275, comma 3, c.p.p.
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugna l’ordinanza che ha annullato una misura cautelare personale per difetto di gravità indiziaria deve indicare le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari quando, per il reato considerato, non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, c.p.p.; la mancata indicazione determina l’inammissibilità per carenza d’interesse.
- L’obbligo di allegare elementi sull’attualità delle esigenze cautelari sussiste anche se il provvedimento impugnato non ha esaminato tale presupposto, poiché l’interesse del pubblico ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35971/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35972/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35973/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35974/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35975/2026 del 13/10/2026
- Sentenza penale · 13 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 35979/2026 del 13/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →