Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente dei proventi di una serie di violazioni del d.lgs. n. 74/2000 (capo D2, D3, D7, D8). Il ricorrente denunciava la nullità del provvedimento 'genetico' per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., sostenendo che il decreto si limitava a trasporre la richiesta della Procura Europea senza un autonomo esame in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari; contestava altresì il vuoto motivazionale sulla riconducibilità soggettiva delle condotte al D'Aiuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: ha ritenuto che il Tribunale della libertà, nel rigettare l'eccezione di nullità, avesse correttamente motivato richiamando e incorporando per ampi stralci la precedente ordinanza cautelare del 3 novembre 2022, e che l'autonoma valutazione del G.i.p. non richieda una riscrittura originale delle ragioni purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, rielaborazione critica degli elementi. Il ricorrente non ha indicato puntualmente i passaggi motivazionali che dimostrassero l'identità perfetta tra richiesta cautelare e provvedimento del G.i.p., rendendo il motivo generico. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Individuazione delle fattispecie di reato fiscais/tributarie oggetto delle indagini e dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca dei profitti illeciti.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per indicare che la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi della norma (riferimento formale alla procedura di deposito della requisitoria).
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che il motivo posto sotto tale profilo fosse generico e quindi inammissibile.
art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'autonoma valutazione del giudice, anche quando effettua 'incorporazione' di atti o provvedimenti altrui, non richiede necessariamente motivazioni divergenti purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a giudizio; principio esteso, per identità di ratio, anche alle misure cautelari reali.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile ove non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'autonoma valutazione del giudice che convalida misure cautelari può essere realizzata anche tramite l'incorporazione estensiva di provvedimenti o atti precedenti, purché dal provvedimento emergano chiaramente la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi probatori.
- La mera affermazione che il provvedimento si limita a trasporre la richiesta dell'accusa non è sufficiente: chi impugna deve indicare puntualmente i passaggi motivazionali che dimostrino la coincidenza tra richiesta e provvedimento per superare l'esame di ammissibilità.
- I motivi di impugnazione generici, privi di specifiche indicazioni sui punti di doglianza e sui passaggi logico-motivazionali contestati, sono dichiarati inammissibili.
- I principi affermati per le misure cautelari personali relativi all'autonoma valutazione sono applicabili, per identità di ratio, anche alle misure cautelari reali (es. sequestri preventivi e misure finalizzate alla confisca).
- In caso di ricorso inammissibile per colpa dell'istante è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile valutare con precisione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.
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