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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di convalida e sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente dei proventi di una serie di violazioni del d.lgs. n. 74/2000 (capo D2, D3, D7, D8). Il ricorrente denunciava la nullità del provvedimento 'genetico' per mancanza di autonoma valutazione da parte del G.i.p., sostenendo che il decreto si limitava a trasporre la richiesta della Procura Europea senza un autonomo esame in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari; contestava altresì il vuoto motivazionale sulla riconducibilità soggettiva delle condotte al D'Aiuto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità: ha ritenuto che il Tribunale della libertà, nel rigettare l'eccezione di nullità, avesse correttamente motivato richiamando e incorporando per ampi stralci la precedente ordinanza cautelare del 3 novembre 2022, e che l'autonoma valutazione del G.i.p. non richieda una riscrittura originale delle ragioni purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, rielaborazione critica degli elementi. Il ricorrente non ha indicato puntualmente i passaggi motivazionali che dimostrassero l'identità perfetta tra richiesta cautelare e provvedimento del G.i.p., rendendo il motivo generico. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Individuazione delle fattispecie di reato fiscais/tributarie oggetto delle indagini e dei provvedimenti di sequestro preventivo finalizzati alla confisca dei profitti illeciti.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamato per indicare che la requisitoria del Pubblico Ministero è stata redatta ai sensi della norma (riferimento formale alla procedura di deposito della requisitoria).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine ai motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato che il motivo posto sotto tale profilo fosse generico e quindi inammissibile.

  • art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che l'autonoma valutazione del giudice, anche quando effettua 'incorporazione' di atti o provvedimenti altrui, non richiede necessariamente motivazioni divergenti purché emerga conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi sottoposti a giudizio; principio esteso, per identità di ratio, anche alle misure cautelari reali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile ove non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui non si ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'autonoma valutazione del giudice che convalida misure cautelari può essere realizzata anche tramite l'incorporazione estensiva di provvedimenti o atti precedenti, purché dal provvedimento emergano chiaramente la conoscenza degli atti e, se necessario, una rielaborazione critica degli elementi probatori.
  • La mera affermazione che il provvedimento si limita a trasporre la richiesta dell'accusa non è sufficiente: chi impugna deve indicare puntualmente i passaggi motivazionali che dimostrino la coincidenza tra richiesta e provvedimento per superare l'esame di ammissibilità.
  • I motivi di impugnazione generici, privi di specifiche indicazioni sui punti di doglianza e sui passaggi logico-motivazionali contestati, sono dichiarati inammissibili.
  • I principi affermati per le misure cautelari personali relativi all'autonoma valutazione sono applicabili, per identità di ratio, anche alle misure cautelari reali (es. sequestri preventivi e misure finalizzate alla confisca).
  • In caso di ricorso inammissibile per colpa dell'istante è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è consigliabile valutare con precisione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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