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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00713/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2004 emesso nei confronti di una società. L’Ufficio recuperava a tassazione, tra l’altro, maggiori ricavi ritenendo rilevanti note di credito riferite a beni dei quali la società non aveva dimostrato l’utilizzazione, e contestava il mancato versamento dell’IVA su un’operazione ritenuta erroneamente esente. La Commissione tributaria regionale aveva respinto sia l’appello dell’Agenzia sia quello incidentale della società, affermando: da un lato, che non operava la presunzione di cessione ex d.P.R. n. 441/1997 in assenza di differenze inventariali riscontrate; dall’altro, che il rimborso delle spese di straordinaria manutenzione sostenute dalla società sull’azienda affittata dalla curatela fallimentare era fuori campo IVA perché privo di corrispettivo. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sulla presunzione di cessione e delle regole sull’onere della prova, per avere la CTR escluso in radice la ripresa senza verificare se l’accertamento fosse comunque sorretto da presunzioni semplici desumibili dalla documentazione contabile e dalle dichiarazioni del legale rappresentante; 2) violazione della disciplina IVA sulle prestazioni rese tramite mandatario senza rappresentanza, sostenendo che la società, obbligandosi a eseguire lavori di manutenzione straordinaria per conto della curatela con rimborso delle spese, operasse come mandatario senza rappresentanza e che quindi anche il rimborso dovesse essere imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Sul primo, ha confermato che la presunzione legale relativa di cessione ex d.P.R. n. 441/1997 richiede una differenza quantitativa dei beni risultante da inventario fisico o da confronto con la documentazione obbligatoria di magazzino; in mancanza di tali riscontri, la presunzione non opera. Tuttavia, la CTR ha errato nel non verificare se l’avviso fosse sorretto da altre presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. idonee a fondare la ripresa e a spostare l’onere della prova sul contribuente. Sul secondo, la Corte ha ritenuto che il rapporto descritto integrasse un’ipotesi di mandato senza rappresentanza: l’operazione del soggetto che esegue i lavori e il correlato rimborso del mandante sono entrambi imponibili IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    La presunzione legale relativa di cessione opera solo se l’ammanco dei beni risulta da verifica fisica o da confronto con la documentazione obbligatoria di magazzino; in mancanza di tali riscontri, la disciplina non si applica.

  • art. 2 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 441

    Richiamato insieme all’art. 1 per la disciplina dei beni non rinvenuti e delle presunzioni di cessione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova; la CTR non poteva escludere la ripresa senza verificare l’eventuale fondamento presuntivo dell’accertamento.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale base delle presunzioni semplici utilizzabili dall’Amministrazione per fondare l’accertamento.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono sorreggere la rettifica fiscale anche indipendentemente dalla presunzione legale del d.P.R. n. 441/1997.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare l’erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge denunciato in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio processuale denunciato in cassazione.

  • art. 3, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    In caso di mandato senza rappresentanza, la prestazione del mandatario e il rimborso del mandante rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa di cessione dei beni non rinvenuti opera solo quando l’ammanco sia accertato mediante inventario fisico o confronto con la documentazione contabile obbligatoria; in difetto, il giudice deve verificare se l’accertamento sia comunque sostenuto da presunzioni semplici.
  • Anche quando non è applicabile la presunzione speciale prevista per i beni di magazzino, l’Amministrazione può fondare la ripresa fiscale su presunzioni semplici desunte da documenti contabili o da altre risultanze istruttorie, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Nel processo tributario il giudice di merito non può limitarsi a escludere la disciplina speciale invocata dall’Ufficio, ma deve esaminare se gli elementi raccolti possano comunque sorreggere l’accertamento e spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.
  • Ai fini IVA, quando un soggetto si obbliga a eseguire prestazioni per conto di un altro in una struttura riconducibile al mandato senza rappresentanza, sia la prestazione resa al terzo sia il rimborso corrisposto dal mandante assumono rilevanza imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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