Parere n. 1038/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalle sig.re FEMO Angela e BARRA Michela per l’annullamento del DM 8 aprile 2009 n. 42 nella parte in cui dispone il collocamento -in coda- e non -a pettine- dei docenti che abbiano chiesto l’inserimento in graduatoria in altre tre province e che abbiano diritto a partecipare a posti riservati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte relativa all'inserimento "in coda" anziché "a pettine" nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che chiedono l'inserimento in altre tre province, anche se appartenenti a categorie protette aventi diritto alla riserva di posti.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti hanno impugnato il D.M. 42/2009 deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 2 della Costituzione, poiché il mancato trasferimento nella nuova graduatoria della situazione personale e dei titoli di riserva della graduatoria di origine avrebbe impedito il pieno svolgimento della personalità; dall'altro, la violazione della legge n. 68/1999, sostenendo che l'esclusione del beneficio della riserva dei posti per le categorie protette non fosse prevista dalla legge. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato la sussistenza dell'interesse a ricorrere contro l'atto generale, in assenza della prova della partecipazione alla procedura e dell'adozione di un concreto provvedimento lesivo di collocamento in graduatoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Il D.M. 42/2009 è un atto generale che disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento. La previsione contestata non impedisce in assoluto l'inserimento, ma può incidere sul posizionamento degli aspiranti; l'effettiva lesione è quindi verificabile soltanto dopo la presentazione della domanda, la valutazione dei titoli e l'adozione della graduatoria concreta. Dagli atti non risultava che le ricorrenti avessero presentato domanda di inserimento o conferma, né che fosse stato adottato nei loro confronti un provvedimento di collocamento deteriore. In base ai principi sull'impugnazione degli atti generali e della lex specialis, sarebbe stato necessario partecipare alla procedura e impugnare anche l'atto applicativo lesivo. La Sezione ha inoltre rilevato, per completezza, che il decreto era già stato annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011 sul ricorso n. 426/2010, adottato dopo la sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittima la disciplina derogatoria dell'inserimento "in coda" e riaffermato il principio dell'inserimento "a pettine".
Osservazioni
Interesse a ricorrere contro l'atto generale
Regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando producono una lesione immediata; quando la lesione è soltanto potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'atto applicativo concretamente lesivo.
Partecipazione alla procedura e impugnazione dell'atto applicativo
Anche quando l'atto generale costituisce la lex specialis di una procedura concorsuale e contiene una clausola immediatamente lesiva, il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione per differenziare la propria posizione e impugnare l'eventuale provvedimento applicativo che determini il concreto pregiudizio.
Inserimento in graduatoria e titoli di riserva
La contestata previsione relativa all'inserimento "in coda" non impediva l'accesso alla graduatoria, ma incideva potenzialmente sul posizionamento; il pregiudizio effettivo dipendeva dalla valutazione dei titoli dell'interessato e degli altri aspiranti.
Sopravvenuto annullamento della disciplina
Il D.M. 42/2009 risultava già annullato in parte qua in seguito al precedente parere della Sezione dell'11 maggio 2011, fondato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011 e sulla riaffermazione del principio dell'inserimento "a pettine".
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rimedio attraverso il quale è stato proposto il gravame.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Disciplina l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; la parte relativa all'inserimento "in coda" è stata impugnata.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
Ha previsto il piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato e la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento.
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
Ha disciplinato i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge n. 244/2007.
art. 2 Cost.
Invocato dalle ricorrenti in relazione al pieno svolgimento della personalità e alla tutela della posizione dei titolari del diritto alla riserva di posti; il motivo non è stato esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 3 Cost.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 41/2011, ha dichiarato illegittima la disciplina derogatoria dell'inserimento "in coda" per violazione del principio di uguaglianza.
art. 120, primo comma, Cost.
Richiamato nella sentenza della Corte costituzionale quale principio che impedisce ostacoli indiretti alla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.
Invocata dalle ricorrenti in relazione al collocamento obbligatorio e ai diritti delle categorie protette; la censura non è stata esaminata nel merito.
sentenza Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione n. 167/2009, ritenendo derogatoria e costituzionalmente illegittima la disciplina dell'inserimento "in coda" e riaffermando la regola dell'inserimento "a pettine".
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4
Richiamata per il principio secondo cui, anche in presenza di una clausola asseritamente lesiva della lex specialis, il ricorrente deve partecipare alla procedura e impugnare l'atto applicativo che concretizza la lesione.
Massime di principio
- Un atto generale è direttamente impugnabile soltanto quando produce una lesione immediata e attuale; se la lesione è meramente potenziale, l'interesse a ricorrere sorge con l'adozione dell'atto applicativo che concretizza il pregiudizio.
- Quando una disposizione dell'atto generale incide soltanto sul posizionamento o sulla valutazione comparativa dei destinatari, l'interesse a ricorrere richiede la partecipazione alla procedura e la dimostrazione dell'effettiva collocazione deteriore.
- Nelle procedure concorsuali o selettive, la partecipazione alla procedura è necessaria per differenziare la posizione del ricorrente da quella del quisque de populo; l'eventuale atto applicativo lesivo deve essere impugnato, anche mediante motivi aggiunti.
- L'annullamento della fonte normativa o dell'atto generale già intervenuto in altro giudizio può essere valorizzato come ulteriore ragione di inammissibilità o di carenza delle condizioni processuali del ricorso successivo, senza sostituire l'esame della concreta sussistenza dell'interesse a ricorrere.
Impugnazione del sistema di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due docenti contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'annullamento del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, nella parte in cui prevedeva l'inserimento "in coda" anziché "a pettine" dei docenti che chiedevano l'inserimento in altre tre province, anche quando appartenenti a categorie protette titolari di una riserva di posti.
Censure dedotte dalle ricorrenti
Le ricorrenti hanno sostenuto che la disciplina ministeriale:
- violasse l'art. 2 della Costituzione, non valorizzando nella nuova graduatoria la situazione personale e i titoli di riserva maturati nella graduatoria di origine;
- escludesse il beneficio della riserva di posti per le categorie protette senza una specifica base legislativa, in contrasto con la legge n. 68/1999.
Quadro normativo e funzione delle graduatorie
L'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006 ha previsto un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente negli anni 2007-2009, con l'obiettivo di affrontare il precariato storico e stabilizzare gli assetti scolastici. In tale contesto le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie a esaurimento.
Il D.M. 42/2009 ha disciplinato l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011. Il parere richiama inoltre il D.M. 10 settembre 2010, n. 249, relativo alla formazione iniziale degli insegnanti.
Interesse a ricorrere contro gli atti generali
La Sezione ha richiamato il principio secondo cui regolamenti e atti generali sono direttamente impugnabili quando le loro disposizioni producono una lesione immediata delle posizioni soggettive. Negli altri casi, quando la lesione è soltanto potenziale o futura, l'interesse a ricorrere si radica soltanto con l'adozione dell'atto applicativo.
Il principio opera anche per gli atti generali che svolgono funzione di lex specialis di una procedura concorsuale. In tale ipotesi il ricorrente deve presentare domanda di partecipazione, così da differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo, e deve impugnare l'atto applicativo che, in concreta applicazione della clausola contestata, determini la lesione.
Applicazione al caso concreto
Secondo la Sezione, la previsione dell'inserimento "in coda" non era una clausola ostativa all'inserimento in graduatoria né aveva carattere espulsivo. Essa poteva incidere sul posizionamento degli aspiranti, ma l'entità del pregiudizio era conoscibile soltanto dopo:
- la presentazione della domanda di inserimento o conferma;
- la valutazione dei titoli della singola aspirante;
- la valutazione comparativa dei titoli degli altri partecipanti;
- l'adozione della graduatoria concreta.
Dagli atti non risultava che le ricorrenti avessero presentato domanda di inserimento o conferma in graduatoria. Non risultava neppure l'adozione di un provvedimento che le avesse collocate in posizione deteriore. Il ricorso era stato rivolto esclusivamente contro l'atto generale, senza la prova della partecipazione alla procedura e senza l'impugnazione dell'eventuale atto applicativo lesivo.
Ulteriore rilievo sul precedente annullamento
La Sezione ha aggiunto che il D.M. 42/2009 risultava già annullato in parte qua a seguito del precedente parere dell'11 maggio 2011, reso sul ricorso n. 426/2010.
Quel parere aveva recepito gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che aveva dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 4-ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione n. 167/2009. La Corte aveva ritenuto che la disposizione, pur presentandosi come interpretazione autentica, avesse portata innovativa e retroattiva e introducesse una disciplina derogatoria, temporalmente circoscritta, rispetto alla regola dell'inserimento "a pettine".
La pronuncia costituzionale aveva inoltre individuato nell'inserimento "a pettine" la regola ordinamentale della materia, anche in relazione all'esigenza di non ostacolare indirettamente la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 120, primo comma, della Costituzione.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso parere definitivo nel senso che il ricorso straordinario dovesse essere dichiarato inammissibile per difetto delle condizioni processuali dell'interesse a ricorrere. Le censure sostanziali fondate sull'art. 2 della Costituzione e sulla legge n. 68/1999 non sono state esaminate nel merito.
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