Cassazione Civile, Ordinanza n. 14096/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due licenziamenti intimati il 16 febbraio 2023 a un dirigente: uno per giusta causa da una società e uno, ritenuto privo di giustificatezza, dall’altra società del medesimo gruppo. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità dei recessi, rilevando che il lavoratore, mentre era alle dipendenze delle società, aveva continuato a svolgere attività di consulenza per una terza società limitatamente a due progetti PON e a cinque brevetti internazionali, settori ritenuti non interferenti con quelli delle datrici di lavoro, le quali peraltro erano a conoscenza di tale attività parallela. Le società ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 2105, 1175, 1375, 2119 c.c. e dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015, sostenendo che la mancata comunicazione del contratto di consulenza del 2 gennaio 2020 integrasse violazione dell’obbligo di fedeltà, pur ammettendo che il dipendente aveva informato le datrici dell’attività svolta in concreto; con il secondo, proposto solo da una delle due società, hanno dedotto violazione dell’art. 19 del c.c.n.l. dirigenti industria, assumendo che l’insussistenza della giusta causa non comportasse automaticamente l’ingiustificatezza del licenziamento del dirigente; con il terzo hanno denunciato nullità della sentenza per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e art. 111 Cost. in relazione alla statuizione di ingiustificatezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza, pur formalmente proposta come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una rivalutazione delle prove, censura inammissibile in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo: ha ribadito che giusta causa e giustificatezza del recesso dirigenziale sono concetti diversi; la giustificatezza viene meno quando il recesso sia arbitrario, privo di plausibile e ragionevole motivazione o esercitato in violazione di buona fede, e nella specie l’ingiustificatezza era stata correttamente affermata sulla base dell’accertata insussistenza degli addebiti. Ha inoltre escluso vizi motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L’asserita violazione dell’obbligo di fedeltà è stata esclusa perché i giudici di merito avevano accertato che l’attività esterna era conosciuta dalle datrici di lavoro e non interferiva con i loro interessi.
Richiamato quale parametro di correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte non ravvisa una sua violazione nel caso concreto.
Richiamato quale criterio di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte conferma che non risulta violato sulla base degli accertamenti di fatto.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la sussistenza della giusta causa, ma la Corte conferma l’insussistenza degli addebiti e quindi la legittimità della decisione di merito che ha escluso il presupposto del recesso per giusta causa.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2015
Applicato dalla Corte territoriale per la tutela reintegratoria e l’indennità risarcitoria in caso di insussistenza del fatto contestato.
art. 19 c.c.n.l. per i dirigenti industria
Interpretato nel senso che la giustificatezza del recesso dirigenziale richiede una motivazione non arbitraria e rispettosa di buona fede; l’insussistenza degli addebiti rende ingiustificato il licenziamento.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e non apparente, quindi non sussiste nullità.
art. 111 Cost.
La Corte esclude la violazione del precetto costituzionale sul dovere di motivazione, poiché la sentenza impugnata presenta un percorso logico-giuridico lineare.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge presuppone l’erronea interpretazione o applicazione della norma, non la contestazione della ricostruzione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura sulla ricostruzione del fatto è comunque preclusa in cassazione, specie in presenza di doppia conforme.
Indicato come base procedurale per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: quando la censura mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove, essa è inammissibile in cassazione.
- In presenza di doppia conforme, la rivalutazione del fatto è preclusa anche sotto il profilo del vizio motivazionale di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel rapporto dirigenziale, la nozione di "giustificatezza" del recesso è distinta dalla giusta causa: il licenziamento è ingiustificato quando il recesso è arbitrario, privo di plausibile e ragionevole motivazione o adottato in violazione dei canoni di buona fede.
- La mera insussistenza degli addebiti posti a base del licenziamento è sufficiente a fondare il giudizio di ingiustificatezza del recesso dirigenziale, ove il contratto collettivo colleghi la tutela a tale presupposto.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando espone un percorso logico-giuridico lineare che consenta di comprendere le ragioni della decisione, senza necessità di formule sacramentali.
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