Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24151/2024 del 18/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'avv. Giuseppina Di Nuzzo aveva chiesto la liquidazione dell'onorario dovuto per difesa in favore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 97, comma 4 c.p.p.). Il Tribunale penale aveva rigettato l'istanza (decreto 13/07/2022). L'avvocatessa ha proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile, ma i diversi giudici interni (Giudice civile e Giudice penale dello stesso ufficio) si sono dichiarati incompetenti rispetto alla controversia, sollevando la questione e rimettendo gli atti alla Corte per la decisione sul presunto conflitto di competenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato che il conflitto di competenza dedotto non sussiste: si tratta di una questione di ripartizione interna degli affari all'interno della stessa sede giudiziaria e non di un conflitto di giurisdizione tra uffici diversi. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (in particolare Sez. U civ., n. 19161/2009 e la successiva elaborazione in Pislor), la Corte ha stabilito che, se il petitum è stato incanalato nello strumento o nella sede sbagliata, il giudice adito può limitarsi a dichiarare il "non luogo a provvedere" senza che ciò configuri difetto di giurisdizione; la pratica va poi riformulata nella sede e con la procedura corretta; quando l'errore della parte è scusabile, il giudice civile potrà rimettere in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. Conseguentemente la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per la regolare assegnazione interna e decisione sulla questione sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione degli onorari dell'avvocato che assiste il beneficiario; la controversia riguarda la richiesta di pagamento dell'onorario basata su tale norma

  • art. 702-bis cod. proc. civ.

    Regola la procedura di opposizione utilizzata dall'avvocato contro il provvedimento di rigetto della liquidazione: è lo strumento processuale prescelto dall'opponente per impugnare il decreto di rigetto

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 97, 116, 117

    Regolamento attuativo in materia di gratuito patrocinio e criteri per la liquidazione dei compensi; invocato dall'opponente per censurare il rigetto della richiesta di pagamento

  • Sez. U civ., n. 19161 del 03/09/2009

    Principio secondo cui la ripartizione degli affari all'interno della stessa sede giudiziaria non crea questioni di giurisdizione: la distribuzione interna tra sezioni non configura conflitto di competenza tra giurisdizioni

  • Sez. U pen., n. 25 del 24/11/1999 (Di Dona) e giurisprudenza contrastante

    Decisione storicamente rilevante che aveva considerato l'errata attribuzione tra giudice civile e penale come possibile difetto di giurisdizione; la Corte nel caso in esame richiama però l'orientamento delle Sezioni Unite civili che supera tale impostazione per i casi di ripartizione interna

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti del conflitto di competenza penale: la Corte osserva che il conflitto di competenza, ai sensi di tale norma, sussiste solo se coinvolge uffici giudiziari diversi

  • art. 153, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente la rimesa in termini a favore della parte che ha incanalato l'istanza nella sede o forma errata, se l'errore è scusabile; la Corte indica tale strumento come possibile rimedio

  • Costituzione, artt. 102 e 103

    Riflettono l'impianto costituzionale della organizzazione giudiziaria: richiamate a conforto dell'orientamento secondo cui la distinzione tra rami civile e penale attiene alla giurisdizione, ma la distribuzione interna degli affari nella stessa sede non determina una questione di giurisdizione

  • Sez. U pen., n. 491 del 29/09/2011 (Pislor)

    Al di là del generico utilizzo, in alcune decisioni, dei termini "competente" e "competenza", domina senz'altro, da oltre un decennio, nella giurisprudenza penale la tesi che il riparto di attribuzioni fra giudici civili e penali configuri un vero e proprio riparto di giurisdizione...

    Fornisce rassegna critica della giurisprudenza su temi di riparto, utile per distinguere le ipotesi in cui l'errata attribuzione attiene effettivamente alla giurisdizione e quelle in cui si tratta di mera ripartizione interna; la Corte richiama tale analisi per sostenere che nel caso concreto non c'è conflitto di giurisdizione

Massime di principio

  • La distribuzione di affari tra sezioni (civile/penale) dello stesso Tribunale è una questione di ripartizione interna e non configura automaticamente un conflitto di giurisdizione.
  • Se una istanza è proposta nello strumento o nella sede sbagliata, il giudice adito può dichiarare il "non luogo a provvedere" senza che ciò determini un difetto di giurisdizione; la parte potrà riproporre la domanda nel foro e con la procedura corretti.
  • Il conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. richiede il coinvolgimento di uffici giudiziari diversi; rifiuti tra sezioni della stessa sede vanno risolti con i criteri di ripartizione interna e dall'organo dirigente dell'ufficio.
  • Quando l'errore della parte è scusabile, il giudice civile può rimettere in termini la parte (art. 153 c.p.c.) per consentire la regolarizzazione dell'atto e il contraddittorio.
  • In caso di controversie su liquidazione di compensi per patrocinio a spese dello Stato, la cognizione sulla opposizione alla liquidazione spetta al giudice civile, ma l'assegnazione concreta della causa tra sezioni è rimessa all'organizzazione interna del Tribunale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.