Cassazione Civile, Ordinanza n. 28982/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing avente a oggetto un macchinario industriale, concluso tra una società di leasing come concedente, l'utilizzatrice del bene e la società fornitrice del macchinario. In appello è stata dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento del fornitore, ritenuti provati i vizi del bene tempestivamente denunciati dall'utilizzatrice, con condanna del fornitore al risarcimento del danno. È stata inoltre respinta la domanda di manleva proposta dal fornitore verso il produttore/importatore del macchinario, perché ritenuta prescritta e decaduta ai sensi dell'art. 1495 c.c. Il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1495 c.c. per non avere la Corte d'appello rilevato la prescrizione dell'azione di risoluzione, assumendo che la denuncia dei vizi non fosse tempestiva; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che l'uso del macchinario da parte dell'utilizzatrice valesse come rinuncia ai vizi e precludesse la risoluzione; 3) ancora nullità per motivazione apparente, questa volta rispetto alla dedotta improponibilità della domanda per effetto di un patto limitativo della garanzia che avrebbe escluso il rimedio risolutorio; 4) nullità per violazione dell'art. 180, comma 2, c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la tardività dell'eccezione di prescrizione/decadenza sollevata dal produttore/importatore contro la domanda di manleva. L'utilizzatrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte d'appello liquidato un danno inferiore a quello risultante dalla documentazione richiamata nel ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva individuato fonti probatorie idonee a dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi entro l'anno dalla consegna, sicché la censura tendeva in realtà a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Ha ritenuto infondati il secondo e il terzo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata non era affatto mancante o meramente apparente: la Corte d'appello aveva espressamente affermato, da un lato, che l'uso del bene non è rilevante ai fini della risoluzione del contratto e, dall'altro, che il patto limitativo della garanzia non operava nel caso concreto sia perché subordinato alla sostituzione del materiale difettoso, non proposta, sia perché riferibile ai vizi riconoscibili con normale diligenza e non a quelli occulti emersi dopo l'acquisto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il fornitore aveva rinunciato al motivo nei confronti del produttore/importatore e quest'ultimo aveva accettato la rinuncia. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché, sotto la veste dell'omesso esame di un fatto decisivo, mirava a una rivalutazione del merito e del complessivo materiale istruttorio, non consentita dal nuovo art. 360 n. 5 c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza tra fornitore e utilizzatrice, nonché della rinuncia e accettazione intervenute tra fornitore e produttore/importatore.
Norme richiamate
La denuncia dei vizi e la relativa azione devono rispettare i termini di legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto tempestiva la denuncia, così escludendo la prescrizione eccepita dal venditore-fornitore. La limitazione o esclusione della garanzia opera solo entro i confini compatibili con i vizi rilevabili e con la buona fede.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è obiettivamente incomprensibile; non basta una motivazione sintetica o lapidaria se consente di individuare la ratio decidendi.
La motivazione della sentenza deve rendere percepibile il percorso logico della decisione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione resa dalla Corte d'appello.
La doglianza sulla tardività dell'eccezione è stata ritenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di rinuncia al motivo e accettazione della controparte.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge richiamato dal ricorrente principale.
È stato invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
Nel testo riformulato dopo il d.l. n. 83/2012, il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla rivalutazione delle prove o alla sufficienza della motivazione.
d.l. n. 83/2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con l. n. 134/2012
Ha introdotto il nuovo testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sul vizio motivazionale.
Richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione delle prove e dell'onere probatorio, senza una specifica statuizione autonoma.
Massime di principio
- In tema di vizi della cosa venduta o del bene oggetto di leasing, la denuncia tempestiva entro il termine di legge esclude la prescrizione dell'azione di risoluzione o delle azioni di garanzia; la valutazione della tempestività, se fondata su specifiche risultanze probatorie del giudice di merito, non è censurabile in cassazione come riesame del fatto.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è tale da non consentire di ricostruire la ratio decidendi; non sussiste nullità se la sentenza, pur sintetica, esplicita la ragione della decisione in modo comprensibile e logicamente coerente.
- L'uso del bene da parte dell'acquirente/utilizzatore non è di per sé incompatibile con la domanda di risoluzione per vizi, salvo che il giudice accerti specificamente una rinuncia o un diverso effetto abdicativo secondo i criteri di interpretazione negoziale.
- Un patto limitativo della garanzia non opera automaticamente in presenza di vizi occulti e non può essere interpretato in modo da coprire difetti non riconoscibili con l'ordinaria diligenza o tali da pregiudicare la destinazione d'uso del bene, dovendosi inoltre considerare la buona fede nei rapporti contrattuali.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione della sufficienza o della persuasività della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
- La rinuncia a un motivo di ricorso e la sua accettazione determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su quel motivo, con conseguente inammissibilità.
- Quando tra le parti vi è reciproca soccombenza o vi è rinuncia accettata su una parte delle questioni, il giudice di legittimità può disporre la compensazione integrale delle spese.
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