Cassazione Civile, Ordinanza n. 02021/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente, quadro di primo livello, aveva ricevuto un licenziamento per giusta causa intimato dalla società durante il periodo di preavviso delle sue dimissioni. In primo grado il licenziamento era stato ritenuto illegittimo; la Corte d'appello, invece, ha accolto il reclamo della società, ha ritenuto tempestiva e specifica la contestazione disciplinare e ha giudicato fondato l'addebito relativo alla partecipazione del lavoratore a un meccanismo volto a far maturare indebitamente provvigioni in favore di un agente, mediante risoluzioni anticipate di contratti di noleggio e rinnovi con nuove provvigioni. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e degli artt. 1175, 1375 e 2119 c.c. per asserita tardività della contestazione disciplinare, sostenendo che la società disponesse già dei dati necessari e che gli addebiti risalissero anche al 2012; 2) violazione degli artt. 112, 115, 116, 210 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2119 c.c. per omesso esame di fatti decisivi, in particolare la cronologia delle verifiche interne e delle procedure di controllo di gestione e di bilancio. Il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione della tempestività della contestazione e della prova raccolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi censurassero, in realtà, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito sulla tempestività della contestazione disciplinare e sulla sussistenza dell'addebito, profili non sindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione adeguata. Ha ribadito che l'immediatezza della contestazione è giudizio di merito, rapportato al tempo necessario per l'accertamento dei fatti e alla complessità organizzativa dell'impresa; ha escluso altresì i vizi di motivazione, di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., perché il ricorso mirava solo a ottenere una rivalutazione delle prove. Il lavoratore è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La contestazione disciplinare deve essere tempestiva; la relativa verifica dipende dal tempo necessario all'accertamento dei fatti e dalla complessità organizzativa dell'impresa, ed è apprezzamento di merito se adeguatamente motivato.
Richiamato in relazione ai doveri di correttezza nel rapporto di lavoro e alla dedotta lesione del legittimo affidamento, ma non ritenuto violato.
Richiamato in relazione all'esecuzione secondo buona fede del rapporto, senza che la Corte ravvisasse una violazione.
Richiamato quale base della giusta causa di licenziamento e della valutazione della responsabilità disciplinare; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito l'avesse applicato correttamente sulla base delle risultanze di causa.
I motivi erano formalmente incardinati sui vizi di violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha osservato che in realtà miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
Richiamato per escludere il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia: la Corte d'appello si è pronunciata sulle allegazioni delle parti.
La violazione è deducibile solo se il giudice ometta di considerare prove decisive o ponga a base fatti notori o conoscenza personale; non ricorre nel caso deciso.
La violazione presuppone la valutazione di una prova legale come liberamente apprezzabile o viceversa; nel caso concreto è stata contestata solo la valutazione del prudente apprezzamento, non censurabile nei termini prospettati.
La Corte ha escluso la violazione della regola sull'onere della prova, osservando che il giudice di merito aveva deciso sulla base delle contrapposte allegazioni e valutazioni probatorie, non per erronea ripartizione dell'onere probatorio.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato dovuto il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
secondo comma, ult. parte
La causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva della motivazione.
Massime di principio
- La tempestività della contestazione disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, che deve commisurare l'immediatezza al tempo necessario per l'accertamento dei fatti e alla complessità dell'organizzazione aziendale; se sorretta da motivazione congrua, la relativa valutazione non è sindacabile in cassazione.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente attinenti alla violazione di legge o ai vizi motivazionali in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice ometta di esaminare risultanze istruttorie decisive, neghi l'ammissione di prove decisive affermando erroneamente la mancanza di prova, oppure fondi la decisione su fatti notori o sulla propria scienza personale; non basta contestare il modo in cui le prove sono state apprezzate.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. presuppone l'erronea attribuzione a una prova del regime di prova legale o di prova liberamente valutabile; non è deducibile per contestare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo entro i ristretti confini dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite, e non consente una revisione del giudizio di fatto compiuto dal merito.
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