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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02009/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione allo stato passivo proposta dalla curatela di un fallimento per ottenere l'ammissione di un credito vantato in relazione a un pregresso rapporto di agenzia. In primo grado l'opposizione era stata dichiarata inammissibile per indeterminatezza della domanda; la decisione era stata poi cassata con rinvio per difetto di motivazione, invitando la Corte territoriale a valutare il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e dei documenti allegati. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto che la domanda fosse sufficientemente determinata se letta insieme all'istanza di ammissione al passivo, ma ha comunque escluso la prova del credito perché i conteggi prodotti erano privi di supporto documentale idoneo a verificarne gli importi. La curatela ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. per mancato riconoscimento della non contestazione dei conteggi; omessa pronuncia e lesione del diritto di difesa sulla questione della non contestazione; motivazione apparente sulla carenza di supporto documentale; violazione dell'art. 345 c.p.c. e del diritto di difesa per il mancato esame dell'indispensabilità dei documenti prodotti in appello; violazione dell'art. 194 c.p.c. per non avere il CTU potuto acquisire documenti necessari; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese. La resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare di tardività, chiarendo che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 99, ultimo comma, l. fall. riguarda il decreto del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, non il ricorso per cassazione proposto in riassunzione avverso la sentenza della corte d'appello resa dopo cassazione con rinvio. Nel merito ha rigettato tutti i motivi: ha affermato che nel procedimento di opposizione allo stato passivo si applica il principio di non contestazione, ma solo con riguardo ai fatti da provare e non all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale dei criteri di quantificazione; ha ritenuto che le doglianze della curatela mirassero in sostanza a criticare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di rinvio, il quale aveva rilevato la mancanza di idonea documentazione a supporto dei conteggi; ha condiviso la valutazione di inutilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente in appello, perché non indispensabili e non accompagnati da una rituale richiesta di valutazione; ha escluso che il CTU potesse colmare la totale carenza probatoria originaria; ha infine ritenuto corretta la statuizione sulle spese, adottata secondo il criterio della soccombenza globale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nell'opposizione allo stato passivo, ma solo per i fatti allegati e non per la qualificazione giuridica o l'interpretazione delle regole di quantificazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per escludere che la non contestazione trasformi in provato un credito privo di supporto documentale adeguato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per la dedotta omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto insussistente il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente sul punto decisivo.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo che il giudice di rinvio avesse motivato sull'assenza di prova documentale.

  • art. 24 Cost.

    Evocato a sostegno delle censure sul diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 345 c.p.c.

    I nuovi documenti prodotti in appello sono stati ritenuti inutilizzabili perché non indispensabili e non tempestivamente richiesti ai fini della relativa valutazione.

  • art. 194 c.p.c.

    La consulenza tecnica non può supplire alla totale mancanza di documentazione probatoria necessaria a fondare il credito.

  • art. 91 c.p.c.

    La liquidazione delle spese è stata ricondotta al criterio della soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Non risultavano i presupposti per una compensazione delle spese; la statuizione del giudice di merito è stata ritenuta insindacabile nei limiti considerati.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 99 legge fallimentare

    Il termine di trenta giorni per l'impugnazione riguarda il decreto del tribunale sull'opposizione allo stato passivo, non il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in rinvio.

  • art. 98 legge fallimentare

    Richiamato nel precedente della vicenda per il termine di proposizione dell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 164 c.p.c.

    terz'ultimo comma; penultimo comma; quarto comma

    Nel precedente della controversia è stato richiamato per la necessità di determinatezza della domanda e per i limiti all'integrazione tardiva dell'atto introduttivo.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel percorso della lite per i requisiti di contenuto dell'atto introduttivo e la determinazione del petitum e della causa petendi.

  • art. 2969 c.c.

    Esclusa la sua applicabilità al rilievo ufficioso della decadenza nel processo, trattandosi di norma sulle decadenze sostanziali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, se la procedura si costituisce, si applica il principio di non contestazione, ma esso opera soltanto sui fatti storici allegati e non può sanare la mancanza di prova documentale del credito né sostituire la verifica giudiziale della disciplina legale o contrattuale di quantificazione.
  • La determinatezza della domanda va verificata considerando il contenuto complessivo dell'atto introduttivo e i documenti richiamati o allegati; la nullità non deriva da carenze meramente formali se, nel complesso, la pretesa è individuabile e la controparte può approntare una difesa piena.
  • In sede di opposizione allo stato passivo, i documenti prodotti tardivamente in appello sono utilizzabili solo se rivestono carattere di indispensabilità in senso rigoroso; in mancanza di una rituale istanza e di una concreta dimostrazione della loro decisività restano inutilizzabili.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può sopperire alla totale assenza di documentazione idonea a provare il credito, poiché il CTU è strumento di valutazione o ricostruzione tecnica, non mezzo per colmare la carenza dell'onere probatorio della parte.
  • La censura sulle spese non è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia applicato correttamente il criterio della soccombenza e non vi sia violazione del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàGiudicato

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