Cassazione Civile, Ordinanza n. 02025/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente era stato licenziato per giusta causa dalla società datrice di lavoro perché, nell’ambito di una polizza sanitaria stipulata dal datore, aveva chiesto rimborsi di spese mediche per importi superiori a quelli effettivamente sostenuti. In particolare, gli veniva contestato di avere richiesto il rimborso di somme non pagate o comunque gonfiate, sulla base di documentazione sanitaria e fiscale che la Corte di merito ha ritenuto alterata o non autentica. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo, tra l’altro, che le prove offerte a sostegno della propria versione fossero state illegittimamente non ammesse, che la Corte territoriale avesse invertito o falsamente applicato l’onere della prova e che la condotta non integrasse giusta causa né fosse proporzionata alla sanzione espulsiva. Con il ricorso per cassazione ha articolato nove motivi, prevalentemente denunciando violazioni di norme processuali sulla prova e sul vizio motivazionale, oltre a violazioni dell’art. 2119 c.c. e della disciplina collettiva richiamata in tema disciplinare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi, secondo, terzo, quarto e nono motivi mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che i vizi denunciati non superassero i limiti del controllo di cassazione, anche alla luce della doppia conforme. Ha giudicato inammissibile anche il quinto motivo sul travisamento della prova, e il sesto motivo perché volto a contestare nuovamente l’accertamento di merito circa la mancata prova della ricezione di una lettera. Ha poi ritenuto infondati il settimo e l’ottavo motivo, confermando la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità del licenziamento, in presenza di una condotta oggettivamente e soggettivamente grave lesiva del vincolo fiduciario. La società datrice di lavoro ha ottenuto le spese; nulla è stato liquidato alla controricorrente tardiva, la quale è stata considerata costituita oltre termine.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono scrutinabili solo entro i limiti dei vizi tipizzati; non è consentito usare tali censure per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 132 c.p.c.
Il vizio motivazionale è censurabile solo se la motivazione manca del tutto, è apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova non può essere invocato per ribaltare un accertamento di merito fondato su documenti e presunzioni ritenuti più attendibili.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo in ipotesi specifiche, come omissione di valutazione di risultanze decisive, mancata ammissione di prove rilevanti e ammissibili o uso di fatti notori/scienza personale non corretti.
art. 116 c.p.c.
La violazione presuppone l’erronea attribuzione a una prova liberamente valutabile del valore di prova legale, o viceversa.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel contesto della critica al mancato esercizio dei poteri istruttori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito.
art. 1, comma 60, L. n. 92/2012
Richiamato tra le norme processuali di contorno del rito; non incide sull’esito perché la censura istruttoria è stata giudicata inammissibile.
art. 2119 c.c.
La nozione di giusta causa ha natura legale; anche una condotta che incrini gravemente il vincolo fiduciario può integrare giusta causa di licenziamento.
art. 58 CCNL
L’elencazione collettiva delle ipotesi disciplinari è meramente esemplificativa e non esclude la valutazione autonoma del giudice sulla gravità del fatto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; per la controricorrente tardiva non sono state liquidate spese.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere depositato entro il termine previsto; il deposito tardivo comporta la sua irrilevanza ai fini delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamata la preclusione del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è ricondotto, nei casi tipici, al rimedio della revocazione per errore di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla prova in una richiesta di nuovo esame del merito: la Corte di legittimità controlla la correttezza giuridica e la tenuta logica della decisione, non rivaluta liberamente i fatti.
- La mancata ammissione di una prova testimoniale o di altra prova può integrare vizio rilevante solo se la prova avrebbe avuto carattere decisivo, cioè idoneo a sovvertire con certezza l’esito della controversia e non a suggerire una mera alternativa ricostruzione dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione in ipotesi tipiche e rigorose: non basta contestare la lettura delle prove data dal giudice di merito, occorre dimostrare l’uso di prove come legali quando non lo sono, o l’omessa considerazione di risultanze decisive.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente limitato e richiede che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Ai fini della giusta causa di licenziamento, la nozione dell’art. 2119 c.c. è legale e il giudice può valutare autonomamente se un grave comportamento abbia spezzato il vincolo fiduciario, anche al di là delle tipizzazioni del contratto collettivo.
- La proporzionalità della sanzione disciplinare è apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo se del tutto mancante, illogico in modo radicale o fondato sull’omesso esame di un fatto decisivo.
- Il travisamento della prova, quando riguarda l’errore percettivo sul contenuto oggettivo dell’elemento probatorio, non si risolve in un ordinario vizio motivazionale e può richiedere i rimedi specificamente previsti dall’ordinamento.
- rami
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