Cassazione Civile, Ordinanza n. 02014/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dalla destituzione disciplinare disposta nei confronti di un dipendente di una società di trasporto pubblico per un fatto avvenuto durante la guida di un autobus di linea: in sede penale era stato accertato che egli aveva commesso un omicidio colposo in occasione di quel servizio. La Corte d'appello di Milano, confermando il Tribunale, aveva ritenuto legittimo il licenziamento/destituzione; la Corte di cassazione aveva poi rigettato il ricorso proposto contro tale decisione. Con l'odierno giudizio il lavoratore propone ricorso per revocazione della precedente ordinanza della Cassazione, affidandolo a un solo motivo, ma il testo non consente di ricostruire il contenuto specifico del motivo oltre all'impugnazione per revocazione. La società resistente si costituisce con controricorso. La Corte rileva d'ufficio che il ricorso per revocazione è stato proposto oltre il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione dell'ordinanza impugnata: pubblicazione il 22/10/2021, scadenza il 22/04/2022, notificazione il 26/04/2022.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione perché tardivo ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., avendo il ricorrente notificato l'impugnazione oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della decisione di cassazione oggetto di revocazione. Conseguentemente condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione
il ricorso per revocazione avverso una decisione della Corte di cassazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata; decorso tale termine, l'impugnazione è inammissibile per tardività.
richiamato per l'istanza di decisione depositata dal ricorrente, ma il testo precisa che non vi è stata una precedente proposta di decisione accelerata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
norma richiamata come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è soggetto a un termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata; la notificazione effettuata oltre tale termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel controllo dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione, il rispetto del termine processuale va verificato in base alla data di pubblicazione della decisione e alla data di notificazione del ricorso.
- La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti di legge, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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