Cassazione Civile, Ordinanza n. 02020/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame attenendosi ai principi enunciati in motivazione. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore impugnava in cassazione la sentenza d’appello che aveva confermato il rigetto della sua domanda contro il licenziamento disciplinare. La controversia nasceva da una sequenza di più reazioni espulsive collegate alla stessa vicenda disciplinare: il giudice di merito aveva ritenuto che il primo licenziamento non fosse stato tempestivamente impugnato e che, quindi, il rapporto si fosse già estinto, con conseguente difetto di interesse a contestare il successivo licenziamento. Il ricorrente sosteneva invece che la lettera stragiudiziale del 9/12/2020 avesse impugnato entrambi i licenziamenti indicati nella comunicazione, e deduceva altresì vizi di violazione di legge e di motivazione sulla lettura della lettera di impugnazione, sulla disciplina collettiva del procedimento e sulla sproporzione/insussistenza della giusta causa, oltre che sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha rilevato che il lavoratore era stato formalmente licenziato tre volte, e non due; che la lettera di impugnazione faceva espresso riferimento a due licenziamenti, quello del 20/10/2020 e quello del 2/11/2020; e che la Corte d’appello aveva erroneamente interpretato la missiva come riferita a un solo licenziamento e persino alla contestazione disciplinare, confondendo il contenuto della comunicazione con il suo oggetto. In tale modo il giudice di merito aveva negato l’esistenza di un fatto invece positivamente emergente dagli atti, con errore di percezione/travisamento della prova e conseguente vizio della decisione.
Norme richiamate
La censura era prospettata come violazione dei principi di valutazione della prova e come utilizzazione di un’informazione probatoria non ricavabile dal mezzo di prova richiamato.
Richiamato come vizio processuale per nullità della sentenza e per errori di percezione/travisamento della prova.
art. 6 L. 606/1966
Invocato dal ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte d’appello circa l’oggetto dell’impugnazione del licenziamento.
art. 8 C.C.N.L. Settore Metalmeccanica Industria
Richiamato per sostenere che i provvedimenti espulsivi sarebbero stati irrogati oltre il termine contrattuale di sei giorni.
Richiamato in relazione alla procedura disciplinare e alla dedotta genericità della contestazione della recidiva.
art. 10 CCNL
Richiamato sia per sostenere che la contrattazione collettiva non prevedeva la sanzione espulsiva per i fatti contestati, sia per l’insussistenza dei fatti contestati.
art. 9 CCNL
Richiamato nel motivo sulla sproporzione tra contestazioni e sanzione comminata.
Richiamato in relazione alla dedotta insussistenza della giusta causa di licenziamento.
Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi rimasto assorbito.
Indicato nel provvedimento per la riserva di motivazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, il giudice deve interpretare il contenuto della lettera in modo letterale e complessivo, senza trasformare un espresso riferimento a più licenziamenti in un’impugnazione di uno solo di essi.
- Se dagli atti risulta che il lavoratore ha impugnato espressamente entrambi i licenziamenti, è erronea la decisione che dichiari cessato il rapporto per mancata impugnazione di uno di essi, poiché ciò presuppone l’inesistenza di un fatto positivamente risultante in causa.
- Integra vizio della sentenza il travisamento della prova o l’errore di percezione quando il giudice di merito attribuisce alla missiva di impugnazione un contenuto diverso da quello testuale emergente dagli atti.
- La contestazione disciplinare non è l’atto da impugnare: ciò che rileva è l’impugnazione del licenziamento; non può quindi confondersi l’oggetto della contestazione con quello dell’impugnativa.
- Quando i primi motivi di ricorso investono la premessa logica della decisione di merito, gli ulteriori motivi sul merito disciplinare restano assorbiti se la sentenza viene cassata per tale ragione preliminare.
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