Cassazione Civile, Ordinanza n. 02001/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 31 marzo 2003 con decorrenza dal 1° aprile 2003, motivato con esigenze sostitutive nel servizio recapito di un ufficio postale. Nel giudizio di merito, dopo un primo esito favorevole alla società e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente dichiarato nulla la clausola di termine, convertendo il rapporto in tempo indeterminato e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice di rinvio mal valutato le prove e per non aver considerato che il datore avrebbe potuto utilizzare la lavoratrice in mansioni diverse per esigenze contingenti; (2) violazione di norme processuali sulla prova testimoniale, sostenendo l'inammissibilità della testimonianza resa in sostituzione di un teste deceduto; (3) omesso esame della domanda di restituzione delle somme già pagate alla lavoratrice, o di compensazione tra quanto corrisposto e quanto dovuto a titolo di indennità; (4) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la quantificazione dell'indennità per mancata valorizzazione dell'anzianità e del ritardo nell'impugnazione del termine.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi e il quarto, mentre ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla domanda restitutoria/compensativa non esaminata dalla Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame di tale domanda e per le spese anche del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che: la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera rivalutazione del materiale istruttorio; la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito; la sostituzione del teste deceduto è ammissibile e, nel caso concreto, la testimonianza era comunque stata ammessa d'ufficio; la liquidazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria, evenienza qui esclusa. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio limitatamente al motivo accolto.
Norme richiamate
La doglianza non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
La violazione è configurabile solo nei casi di uso improprio delle prove legali o di recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
La norma è violata solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Richiamato per le regole sulla prova testimoniale e sulla gestione dei testimoni nel processo.
Richiamato per le regole sulla prova testimoniale e sulla gestione dei testimoni nel processo.
Richiamato nel motivo relativo all'assunzione della prova testimoniale.
Richiamato nel motivo relativo all'assunzione della prova testimoniale.
Richiamato nel motivo relativo alla sostituzione del teste deceduto.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale sulla prova testimoniale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per i motivi di ricorso fondati su violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma con i limiti propri del sindacato di legittimità.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Costituisce la base della indennità onnicomprensiva dovuta in caso di illegittima apposizione del termine; la sua quantificazione è rimessa al giudice di merito entro il range legale, con sindacato di legittimità limitato alla motivazione.
Richiamato in via analogica quanto ai limiti del controllo di legittimità sulla quantificazione dell'indennità tra minimo e massimo, censurabile solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'apposizione del termine per ragioni sostitutive, la clausola è legittima solo se le indicazioni contrattuali consentono di verificare in concreto la reale esigenza sostitutiva e la sua corrispondenza alla situazione aziendale effettiva.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo di denunciare l'utilizzo di prove non dedotte, l'uso illegittimo di prove legali o l'attribuzione di efficacia probatoria impropria.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice ritiene non raggiunta la prova, il vizio attiene semmai alla valutazione del materiale probatorio e non alla ripartizione dell'onere.
- La sostituzione processuale di un teste deceduto è ammissibile e la prova testimoniale può essere comunque acquisita quando sia ritualmente disposta o ammessa dal giudice.
- La quantificazione dell'indennità dovuta per l'illegittima apposizione del termine, entro i limiti previsti dalla legge, è sindacabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria; non è sufficiente contestare la mera misura dell'indennità se il giudice di merito ha esplicitato i criteri adottati.
- Il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle domande di restituzione o compensazione delle somme già corrisposte in esecuzione di una decisione poi cassata, quando tali domande siano ritualmente riproposte e specificamente individuate.
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