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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02001/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 31 marzo 2003 con decorrenza dal 1° aprile 2003, motivato con esigenze sostitutive nel servizio recapito di un ufficio postale. Nel giudizio di merito, dopo un primo esito favorevole alla società e un precedente intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello ha nuovamente dichiarato nulla la clausola di termine, convertendo il rapporto in tempo indeterminato e condannando la società al pagamento dell'indennità ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il giudice di rinvio mal valutato le prove e per non aver considerato che il datore avrebbe potuto utilizzare la lavoratrice in mansioni diverse per esigenze contingenti; (2) violazione di norme processuali sulla prova testimoniale, sostenendo l'inammissibilità della testimonianza resa in sostituzione di un teste deceduto; (3) omesso esame della domanda di restituzione delle somme già pagate alla lavoratrice, o di compensazione tra quanto corrisposto e quanto dovuto a titolo di indennità; (4) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966 e omesso esame di fatti decisivi, contestando la quantificazione dell'indennità per mancata valorizzazione dell'anzianità e del ritardo nell'impugnazione del termine.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi e il quarto, mentre ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla domanda restitutoria/compensativa non esaminata dalla Corte d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame di tale domanda e per le spese anche del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito che: la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera rivalutazione del materiale istruttorio; la violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se l'onere della prova è stato erroneamente attribuito; la sostituzione del teste deceduto è ammissibile e, nel caso concreto, la testimonianza era comunque stata ammessa d'ufficio; la liquidazione dell'indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria, evenienza qui esclusa. La sentenza è stata dunque cassata con rinvio limitatamente al motivo accolto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo nei casi di uso improprio delle prove legali o di recepimento acritico di elementi soggetti a valutazione; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è violata solo quando l'onere probatorio sia attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti l'esito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 103 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per le regole sulla prova testimoniale e sulla gestione dei testimoni nel processo.

  • art. 104 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per le regole sulla prova testimoniale e sulla gestione dei testimoni nel processo.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'assunzione della prova testimoniale.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'assunzione della prova testimoniale.

  • art. 257 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla sostituzione del teste deceduto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale sulla prova testimoniale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato per i motivi di ricorso fondati su violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi, ma con i limiti propri del sindacato di legittimità.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Costituisce la base della indennità onnicomprensiva dovuta in caso di illegittima apposizione del termine; la sua quantificazione è rimessa al giudice di merito entro il range legale, con sindacato di legittimità limitato alla motivazione.

  • art. 8 l. n. 604/1966

    Richiamato in via analogica quanto ai limiti del controllo di legittimità sulla quantificazione dell'indennità tra minimo e massimo, censurabile solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria.

Massime di principio

  • Nelle controversie sull'apposizione del termine per ragioni sostitutive, la clausola è legittima solo se le indicazioni contrattuali consentono di verificare in concreto la reale esigenza sostitutiva e la sua corrispondenza alla situazione aziendale effettiva.
  • In sede di legittimità, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove, ma solo di denunciare l'utilizzo di prove non dedotte, l'uso illegittimo di prove legali o l'attribuzione di efficacia probatoria impropria.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se invece il giudice ritiene non raggiunta la prova, il vizio attiene semmai alla valutazione del materiale probatorio e non alla ripartizione dell'onere.
  • La sostituzione processuale di un teste deceduto è ammissibile e la prova testimoniale può essere comunque acquisita quando sia ritualmente disposta o ammessa dal giudice.
  • La quantificazione dell'indennità dovuta per l'illegittima apposizione del termine, entro i limiti previsti dalla legge, è sindacabile in cassazione solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria; non è sufficiente contestare la mera misura dell'indennità se il giudice di merito ha esplicitato i criteri adottati.
  • Il giudice deve pronunciarsi espressamente sulle domande di restituzione o compensazione delle somme già corrisposte in esecuzione di una decisione poi cassata, quando tali domande siano ritualmente riproposte e specificamente individuate.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineProveImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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