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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38627/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva respinto l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 e aveva confermato il diniego dell'equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1990 contro una persona poi deceduta nel 1991 e definita nel 2019. Sosteneva che, in qualità di erede del fallito, gli spettasse iure proprio l'indennizzo per l'eccessiva durata della procedura, senza necessità di una formale costituzione nel procedimento; denunciava la violazione dell'art. 6 §1 CEDU e dell'art. 2 L. n. 89/2001, contestando la tesi secondo cui fosse necessaria la prova di una propria partecipazione al giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non superasse lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la giurisprudenza consolidata afferma che, se il de cuius muore durante il processo presupposto, l'erede può ottenere iure successionis l'indennizzo già maturato dal defunto e, iure proprio, solo quello relativo alla durata successiva alla sua formale costituzione o comunque a una sua effettiva partecipazione al procedimento. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né provato alcuna partecipazione alla procedura fallimentare dopo la morte della fallita, limitandosi a rivendicare il diritto in quanto erede. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'esenzione già operante nel procedimento.

Norme richiamate

  • art. 6 §1 CEDU

    La durata irragionevole del processo può rilevare ai fini dell'equa riparazione, ma il diritto iure proprio dell'erede presuppone una sua effettiva posizione di parte o partecipazione al procedimento dopo la morte del dante causa.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    L'indennizzo da equa riparazione spetta per la violazione del termine ragionevole del processo, ma la pretesa dell'erede va distinta tra quota maturata dal de cuius e pretesa personale per il periodo successivo alla sua costituzione.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    Disciplina l'opposizione avverso il decreto emesso nella procedura di equa riparazione.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la doglianza non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato contrario alla tesi prospettata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio con procedimento accelerato.

  • art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.

  • art. 12 legge fall.

    La morte del fallito non interrompe la procedura, che prosegue nei confronti degli eredi.

  • art. 300 c.p.c.

    Nel processo civile, la morte della parte originaria è regolata da tale norma; la rilevanza della successione processuale opera nei limiti della effettiva costituzione degli eredi.

  • art. 110 c.p.c.

    La continuità delle posizioni processuali tra dante causa e aventi causa non assume rilievo, ai fini del diritto iure proprio all'indennizzo, se non dal momento della costituzione degli eredi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non applicato l'ulteriore contributo unificato perché il procedimento era esente dal pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, quando la parte del processo presupposto muore, l'erede può chiedere iure successionis l'indennizzo già maturato dal de cuius e iure proprio solo per la durata irragionevole successiva alla propria formale costituzione o alla propria effettiva partecipazione al procedimento.
  • La mera qualità di erede non basta, da sola, a fondare il diritto all'indennizzo per l'eccessiva durata del processo: occorre allegare e provare una concreta partecipazione al giudizio o una posizione processuale che renda attuale il pregiudizio da ritardo.
  • Nel giudizio di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi incompatibile con un orientamento consolidato della Corte senza confrontarsi con esso.
  • Nel caso di procedura fallimentare proseguita dopo la morte del fallito, la prosecuzione verso gli eredi non equivale automaticamente alla loro legittimazione a pretendere iure proprio l'equa riparazione per tutto il periodo successivo, se manca una loro effettiva partecipazione al procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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