Cassazione Penale, Ordinanza n. 05377/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso caratterizzato da palese infondatezza e profilo dilatorio. La condanna per il reato e la sospensione della patente disposte nei gradi di merito restano quindi ferme.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per guida in stato di ebbrezza, lamentando, con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere ritenuto tenue e che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l'applicabilità dell'istituto. La difesa depositava anche memoria insistendo su ammissibilità e fondatezza del ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese in appello, senza specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha osservato che la valutazione della particolare tenuità richiede un apprezzamento complesso delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o pericolo, e che nel caso concreto l'offesa non poteva dirsi lieve, stante l'elevato tasso alcolemico, l'incidente stradale autonomamente provocato e le evidenti alterazioni psicofisiche del conducente.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis, d.lgs. 285/1992
norma incriminatrice richiamata per la guida in stato di ebbrezza con aggravamento connesso all'incidente stradale; la condanna di merito è stata confermata
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta fattispecie e non è applicabile quando l'offesa sia connotata da elevata gravità e pericolosità oggettiva
criterio di giudizio per valutare la tenuità del fatto, considerando modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo
base per la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione congiunta e complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, con riferimento ai parametri dell'art. 133, comma 1, c.p., e non può essere riconosciuta in modo atomistico o astratto.
- Quando la condotta di guida in stato di ebbrezza presenti un tasso alcolemico elevato e abbia dato luogo a un incidente stradale, l'offesa al bene giuridico tutelato può essere ritenuta non lieve, con conseguente esclusione dell'art. 131-bis c.p. anche se non vi siano danni alle persone.
- In sede di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica confutazione della motivazione impugnata.
- La nozione di particolare tenuità non dipende solo dall'assenza di eventi lesivi, ma anche dalla pericolosità oggettiva della condotta e dalle condizioni soggettive e oggettive che ne aggravano il disvalore.
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