Cassazione Penale, Sentenza n. 25797/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma degli arresti domiciliari disposti dopo arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di hashish (art.73, comma 4, T.U. stupefacenti) per il rinvenimento di circa 8,7 kg di hashish nell'autovettura da lei condotta e ulteriore sostanza nell'abitazione comune con il convivente. La ricorrente deduceva: 1) carenza di gravi indizi e possibile mera connivenza non punibile (assenza di prova di un'attiva partecipazione); 2) mancata sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare pericolo di reiterazione, considerato il suo stato di incensuratezza; 3) sproporzione e inadeguatezza della misura custodiale, mancando elementi che attestino appartenenza a contesti criminali e l'inefficacia di misure non detentive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile, compensando le ragioni così: il primo motivo (gravi indizi) è stato ritenuto infondato perché il Tribunale ha motivato logicamente la valutazione sulla base della disponibilità del veicolo, delle modalità di occultamento, dei precedenti rinvenimenti presso l'abitazione comune e delle risultanze di polizia giudiziaria; è stata esclusa la mera connivenza. Gli altri due motivi (esigenze cautelari e scelta della misura) sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancato concreto confronto con le motivazioni del Tribunale; la Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui il giudizio di pericolosità può fondarsi su comportamenti concreti e sulla gravità del fatto, e che la scelta della misura è in gran parte insindacabile in Cassazione se logicamente motivata. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.73, comma 4, T.U. stupefacenti (DPR 309/1990)
Norma sostanziale contestata: disciplina la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato il capo di imputazione principale per la detenzione dell'ingente quantitativo di hashish.
art.80, comma 2, T.U. stupefacenti
Aggravante per l'elevato quantitativo sequestrato: la Corte ha ritenuto pertinente la valutazione aggravante con riferimento al numero di dosi ricavabili.
art.274, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte conferma che tale esigenza può essere desunta da comportamenti e dalla gravità del fatto anche in assenza di precedenti penali.
Disciplina del concorso di persone nel reato: la Corte ricorda che il concorso può manifestarsi anche in forme che agevolano o garantiscono il proposito criminoso altrui, distinguendo la fattispecie dalla mera connivenza non punibile.
art.273, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimento procedurale ai criteri di gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del Tribunale in base a tale parametro, alla luce dei dati probatori raccolti in sede cautelare.
art.125, 192, 275, 606 comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme procedurali invocate dalla difesa e richiamate dalla Corte: riguardano i motivi di impugnazione in Cassazione e i requisiti formali e sostanziali delle deduzioni, con la conseguenza che argomentazioni generiche o non specificamente confrontate con le motivazioni di merito sono inammissibili.
Sent. Corte cost. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in tema di condanna alle spese della Cassa delle ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistano elementi per ritenere che la ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La semplice presenza nel veicolo dove è stata rinvenuta la droga non esclude automaticamente il concorso: se ricorrono elementi quali disponibilità del mezzo, modalità di occultamento complesse e riscontri presso l'abitazione comune, il giudice può ritenere sussistenti gravi indizi di concorso.
- La distinzione tra mera connivenza non punibile e concorso si fonda sulla prova di un comportamento meramente passivo rispetto al proposito criminoso; l'esistenza di atti o artifici idonei a celare il possesso o la disponibilità del bene è elemento sintomatico di partecipazione attiva o agevolazione.
- Per le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) il giudice può fondarsi anche su elementi desunti dal fatto concreto e dalla gravità del reato, e non solo su precedenti penali: lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione.
- La scelta e la proporzione della misura cautelare restano, in primo luogo, valutazione del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente: motivazioni congrue sul nesso tra gravità del fatto e necessità della misura rendono la scelta non sindacabile.
- In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale confrontare punto per punto le censure con la motivazione di merito: argomentazioni generiche o non specifiche sulla motivazione del giudice di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
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