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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29906/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’indennizzo dovuto dal Comune per l’occupazione di locali destinati alle sedute del Consiglio di leva. In origine il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento di una somma annua ex art. 29 d.P.R. 237/1964; la Corte d’appello aveva invece escluso l’applicabilità di tale norma, ma la Cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva affermato che l’art. 29 si applica anche se i locali sono ubicati in edifici demaniali e che il Comune deve sostenere gli oneri connessi alla messa a disposizione dei locali. In sede di rinvio la Corte territoriale ha accolto solo in parte la domanda del Demanio, riconoscendo l’obbligo di pagamento ma limitando la quantificazione ai soli locali usati per le sedute del Consiglio di leva, escludendo quelli del Gruppo Selettori. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso principale deducendo violazione dell’art. 29 d.P.R. 237/1964 e dell’art. 9 l. 191/1975, sostenendo che il Gruppo Selettori fosse organo tecnico necessario del Consiglio di leva e che, quindi, dovessero essere computati anche i locali da esso utilizzati. Il Comune ha proposto ricorso incidentale lamentando che il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto al dictum della precedente Cassazione e che non era stato esaminato il rilievo circa il mancato previo procedimento di offerta di locali alternativi; ha inoltre sostenuto che non spettasse alcun indennizzo per i locali del Gruppo Selettori perché la norma riguardava solo i locali delle sedute del Consiglio di leva e perché l’autonomia tra i due organi era coperta da giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il ricorso incidentale del Comune perché il giudice di rinvio si era correttamente attenuto al principio di diritto già enunciato, e perché non risultava che il Comune avesse effettivamente dedotto o provato di aver offerto locali alternativi; ha quindi escluso anche la denunciata violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Ha poi rigettato il ricorso principale dell’Agenzia del Demanio affermando che il Gruppo Selettori, pur essendo organo tecnico di supporto necessario, è formalmente distinto dal Consiglio di leva; l’art. 29 d.P.R. 237/1964 riguarda testualmente solo i locali per le sedute del Consiglio di leva e non estende l’obbligo ai locali utilizzati per le attività del Gruppo Selettori. In considerazione della reciproca soccombenza, le spese sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto, per il solo ricorso incidentale, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.P.R. 237/1964

    "Le amministrazioni comunali delle città ove hanno sede i Consigli di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei Consigli stessi... Le spese relative... sono a carico delle Amministrazioni comunali"

    La norma impone al Comune di fornire e sostenere i costi dei locali destinati alle sole sedute del Consiglio di leva; non consente di estendere l’obbligo ai locali del Gruppo Selettori, pur funzionalmente collegati.

  • art. 9 l. 191/1975

    Richiamato dalla ricorrente principale a sostegno della censura, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l’interpretazione letterale dell’art. 29 d.P.R. 237/1964.

  • art. 113 c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per la dedotta violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dal Comune per denunciare il mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla precedente Cassazione in sede di rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso omessa pronuncia o deviazione dal decisum di rinvio.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha rilevato che il Comune non aveva indicato specificamente la collocazione processuale dell’assunto relativo all’offerta di locali alternativi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte lo utilizza come criterio ermeneutico: il significato della norma va ricercato nel dato letterale e nell’intenzione del legislatore, senza estensioni non sorrette dal testo.

  • art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU

    La Corte esclude la violazione, osservando che l’obbligo di fornire i locali è previsto dalla legge e che il Comune avrebbe potuto adempiere con locali propri o reperiti sul mercato.

  • art. 1286 c.c.

    Richiamato dal Comune tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi rilievo decisivo ai fini del giudizio.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale, ma non determinante rispetto alla soluzione della controversia.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non opera per le Amministrazioni dello Stato esonerate per prenotazione a debito, mentre può operare per la parte privata/ente non esonerato che abbia proposto ricorso incidentale.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    Richiamata per il principio secondo cui occorre dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 9938/2014

    Richiamata per l’esonero delle Amministrazioni dello Stato dal materiale versamento del contributo unificato.

  • Cass. n. 1778/2016

    Richiamata nello stesso senso.

  • Cass. n. 28250/2017

    Richiamata nello stesso senso.

Massime di principio

  • In sede di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma la sua applicazione va verificata alla luce del concreto contenuto degli atti processuali e delle deduzioni effettivamente svolte dalle parti.
  • Quando una norma impone un onere economico a carico di un ente pubblico, l’interpretazione deve rimanere ancorata al dato letterale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti, specie se l’estensione incide sui bilanci pubblici.
  • La funzione tecnica o ausiliaria di un organo rispetto a un altro non basta, da sola, a trasformare i beni o i locali necessari al suo funzionamento in oggetto dell’obbligo normativo previsto per l’organo principale, se il testo di legge distingue espressamente i due soggetti.
  • La deduzione di una violazione del dictum di rinvio richiede specifica allegazione e localizzazione processuale degli assunti rilevanti; in mancanza, opera anche il filtro dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano in regime di prenotazione a debito, ma può applicarsi alle altre parti soccombenti che abbiano proposto impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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