Cassazione Civile, Ordinanza n. 22899/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento per oneri consortili relativi all'annualità 2016 emesso da un consorzio di bonifica. La contribuente aveva ottenuto l'accoglimento del proprio ricorso in primo grado; il consorzio aveva quindi proposto appello, respinto dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il consorzio ha dedotto, con due motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo al preteso vizio di extrapetizione della decisione di primo grado; (2) violazione dell'art. 10 R.D. n. 215/1933, dell'art. 860 c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 12, 21 e 30 L.R. Campania n. 4/2003, sostenendo che il giudice regionale avesse erroneamente posto a suo carico la prova del beneficio fondiario, nonostante la presenza di un piano di classifica e la mancata specifica contestazione di tale atto da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di eccezioni di rito o questioni pregiudiziali, come quella di extrapetizione della sentenza di primo grado. Ha poi ritenuto fondato solo in parte il secondo motivo sotto il profilo dell'erronea ripartizione dell'onere probatorio, chiarendo però che, in presenza di un piano di classifica approvato e di fondi compresi nel comprensorio di bonifica, opera una presunzione iuris tantum di beneficio a favore del consorzio, superabile con prova contraria del contribuente. Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la contribuente aveva fornito prova contraria mediante perizia di parte circa l'inerzia manutentiva dei canali di bonifica e l'assenza di un vantaggio concreto per i fondi; siccome si trattava di una doppia conforme e di un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, la decisione impugnata è stata comunque confermata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stata inoltre data atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando la sentenza non abbia esaminato eccezioni pregiudiziali di rito; in tale caso non è configurabile la censura nei termini prospettati dal ricorrente.
art. 10 R.D. n. 215/1933
Richiamato come norma di riferimento in tema di contributi di bonifica e del relativo presupposto impositivo.
Richiamato quale base normativa dell'obbligazione contributiva in materia di bonifica.
La Corte chiarisce che, in presenza di piano di classifica approvato e fondi compresi nel comprensorio, opera una presunzione di beneficio a favore del consorzio, superabile con prova contraria del contribuente.
artt. 12, 21 e 30 L.R. Campania n. 4/2003
Richiamati dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina regionale sui contributi consortili e sulla prova del beneficio fondiario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in collegamento con l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di contributi di bonifica, se esiste un piano di classifica approvato e i fondi sono ricompresi nel comprensorio consortile, il beneficio fondiario si presume iuris tantum a favore dell'ente impositore; grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria dell'assenza di un vantaggio diretto e specifico.
- Il contribuente può contestare dinanzi al giudice tributario la pretesa per contributi di bonifica anche se non ha impugnato in sede amministrativa gli atti generali presupposti; tuttavia, la mancata impugnazione del piano di classifica non impedisce l'operatività della presunzione di beneficio derivante dall'inclusione del fondo nel comprensorio.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre per il mancato esame di eccezioni di rito o di questioni pregiudiziali processuali, ma riguarda solo l'omesso esame di domande o questioni di merito effettivamente dedotte.
- Quando la decisione di merito abbia comunque valutato la prova contraria offerta dal contribuente, l'eventuale erronea distribuzione teorica dell'onere della prova non comporta cassazione se la statuizione finale risulta conforme a diritto sulla base dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Le valutazioni di fatto sulla sussistenza o meno del concreto beneficio fondiario, una volta sorrette da prova e non specificamente censurate nei limiti del giudizio di legittimità, non sono rivedibili in cassazione.
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