Cassazione Penale, Sentenza n. 31708/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello contestando: (1) la qualificazione dei beni asportati come "miglioramenti" irrevocabilmente parte integrante dell'immobile (anziché "addizioni" asportabili dal conduttore); (2) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione consistente nel presunto consenso dell'avente diritto, dedotto da testimonianze che avrebbero mostrato la mancanza di interesse dei proprietari alla conservazione dei beni; (3) l'assenza del dolo specifico richiesto per il furto (art. 624 c.p.), con richiamo all'errore di fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.; (4) la mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) o appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, conseguentemente, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile per le ragioni seguenti: (a) la qualificazione dei beni come miglioramenti parte integrante dell'immobile è stata confermata dalle risultanze probatorie e non è stata confutata dal ricorrente; (b) la deduzione di consenso dell'avente diritto è inedita in cassazione e generica, oltretutto incompatibile con il fatto che l'asportazione ha arrecato danno all'immobile; (c) sul piano dell'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico: il «fine di profitto» può anche essere non patrimoniale (ritorsione/dispetto), e la condotta di recidere i fili è indicativa del dolo; l'errore invocato (art. 47) non è idoneo a scusare la responsabilità nella fattispecie; (d) le prospettive di diversa qualificazione (art. 392 o 646 c.p.) sono contrarie alla giurisprudenza consolidata: il distacco di apparecchiature fissate al muro produce un nuovo, illegittimo impossessamento che configura furto; (e) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata considerata nuova e generica, quindi non convincente; (f) conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Riferita alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena che in sede di appello era stata esclusa
Norma del reato di furto; applicata riconoscendo che i beni asportati erano "cosa altrui" e che era presente il dolo specifico
Richiamato per definire la nozione civilistica di "miglioramenti" come parte integrante del bene altrui
Richiamato dalla difesa per l'errore di fatto; la Corte ha escluso efficacia scusante perché l'errore non ricade su norma extra-penale idonea a incidere sull'elemento intenzionale del reato
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la pretesa del conduttore non corrispondeva all'azione posta in essere, escludendo tale qualificazione
Norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha motivato che il distacco di cose infisse all'immobile da parte del conduttore crea un nuovo impossessamento privo di titolo, configurando più propriamente il furto
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la deduzione tardiva e generica, non sufficiente a consentire l'applicazione della causa
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione (contenuto delle deduzioni consentite)
art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per rilevare l'inammissibilità di nuovi motivi introdotti per la prima volta in cassazione
Sezioni Unite - informazione provvisoria n.7/23 (18/05/2023)
Giurisprudenza richiamata per consolidare l'orientamento secondo cui il "fine di profitto" nel furto può includere finalità non patrimoniali (ritorsione, dispetto), sufficiente a integrare il dolo specifico
Massime di principio
- Se un conduttore apporta migliorie saldamente integrate all'immobile (porte, impianto elettrico, telai), tali beni possono essere considerati parte integrante del bene altrui e dunque non asportabili senza configurare furto.
- La qualificazione tra "miglioramenti" e "addizioni" dipende dalla natura dell'intervento (anamorfosi e stabilità dell'integrazione): la sicurezza probatoria su questo punto è decisiva e difficilmente superabile in cassazione se già confermata in primo e secondo grado.
- Il consenso dell'avente diritto, quale causa di giustificazione, deve essere dedotto e provato tempestivamente: introdurlo per la prima volta in cassazione è inammissibile; inoltre il consenso non vale se l'asportazione ha provocato danno all'immobile.
- In tema di furto, il dolo specifico ('fine di profitto') può essere anche di natura non patrimoniale (es. vendetta, dispetto): comportamenti vandalici indicativi di tale finalità possono integrare il requisito soggettivo del reato.
- L'errore invocato sull'altruità della cosa o sulla qualificazione civilistica non sempre è escusabile: l'errore su norme che concorrono a formare l'oggettività del reato non esclude il dolo.
- La riclassificazione del fatto in esercizio arbitrario di un diritto o in appropriazione indebita richiede un confronto puntuale con gli elementi del possesso e della coincidenza tra pretesa e tutela giuridica; la semplice argomentazione teorica senza contestualizzazione probatoria è insufficiente.
- Le richieste di applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiedono elementi fattuali e procedurali già affrontati in precedenza; se proposte tardivamente o in termini generici, possono essere rigettate.
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