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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31708/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello contestando: (1) la qualificazione dei beni asportati come "miglioramenti" irrevocabilmente parte integrante dell'immobile (anziché "addizioni" asportabili dal conduttore); (2) il mancato riconoscimento della causa di giustificazione consistente nel presunto consenso dell'avente diritto, dedotto da testimonianze che avrebbero mostrato la mancanza di interesse dei proprietari alla conservazione dei beni; (3) l'assenza del dolo specifico richiesto per il furto (art. 624 c.p.), con richiamo all'errore di fatto ai sensi dell'art. 47 c.p.; (4) la mancata riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) o appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e, conseguentemente, l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile per le ragioni seguenti: (a) la qualificazione dei beni come miglioramenti parte integrante dell'immobile è stata confermata dalle risultanze probatorie e non è stata confutata dal ricorrente; (b) la deduzione di consenso dell'avente diritto è inedita in cassazione e generica, oltretutto incompatibile con il fatto che l'asportazione ha arrecato danno all'immobile; (c) sul piano dell'elemento soggettivo, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico: il «fine di profitto» può anche essere non patrimoniale (ritorsione/dispetto), e la condotta di recidere i fili è indicativa del dolo; l'errore invocato (art. 47) non è idoneo a scusare la responsabilità nella fattispecie; (d) le prospettive di diversa qualificazione (art. 392 o 646 c.p.) sono contrarie alla giurisprudenza consolidata: il distacco di apparecchiature fissate al muro produce un nuovo, illegittimo impossessamento che configura furto; (e) la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata considerata nuova e generica, quindi non convincente; (f) conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    Riferita alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena che in sede di appello era stata esclusa

  • art. 624 cod. pen.

    Norma del reato di furto; applicata riconoscendo che i beni asportati erano "cosa altrui" e che era presente il dolo specifico

  • art. 1592 cod. civ.

    Richiamato per definire la nozione civilistica di "miglioramenti" come parte integrante del bene altrui

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per l'errore di fatto; la Corte ha escluso efficacia scusante perché l'errore non ricade su norma extra-penale idonea a incidere sull'elemento intenzionale del reato

  • art. 392 cod. pen.

    Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la pretesa del conduttore non corrispondeva all'azione posta in essere, escludendo tale qualificazione

  • art. 646 cod. pen.

    Norma sull'appropriazione indebita; la Corte ha motivato che il distacco di cose infisse all'immobile da parte del conduttore crea un nuovo impossessamento privo di titolo, configurando più propriamente il furto

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la deduzione tardiva e generica, non sufficiente a consentire l'applicazione della causa

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione in cassazione (contenuto delle deduzioni consentite)

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per rilevare l'inammissibilità di nuovi motivi introdotti per la prima volta in cassazione

  • Sezioni Unite - informazione provvisoria n.7/23 (18/05/2023)

    Giurisprudenza richiamata per consolidare l'orientamento secondo cui il "fine di profitto" nel furto può includere finalità non patrimoniali (ritorsione, dispetto), sufficiente a integrare il dolo specifico

Massime di principio

  • Se un conduttore apporta migliorie saldamente integrate all'immobile (porte, impianto elettrico, telai), tali beni possono essere considerati parte integrante del bene altrui e dunque non asportabili senza configurare furto.
  • La qualificazione tra "miglioramenti" e "addizioni" dipende dalla natura dell'intervento (anamorfosi e stabilità dell'integrazione): la sicurezza probatoria su questo punto è decisiva e difficilmente superabile in cassazione se già confermata in primo e secondo grado.
  • Il consenso dell'avente diritto, quale causa di giustificazione, deve essere dedotto e provato tempestivamente: introdurlo per la prima volta in cassazione è inammissibile; inoltre il consenso non vale se l'asportazione ha provocato danno all'immobile.
  • In tema di furto, il dolo specifico ('fine di profitto') può essere anche di natura non patrimoniale (es. vendetta, dispetto): comportamenti vandalici indicativi di tale finalità possono integrare il requisito soggettivo del reato.
  • L'errore invocato sull'altruità della cosa o sulla qualificazione civilistica non sempre è escusabile: l'errore su norme che concorrono a formare l'oggettività del reato non esclude il dolo.
  • La riclassificazione del fatto in esercizio arbitrario di un diritto o in appropriazione indebita richiede un confronto puntuale con gli elementi del possesso e della coincidenza tra pretesa e tutela giuridica; la semplice argomentazione teorica senza contestualizzazione probatoria è insufficiente.
  • Le richieste di applicazione della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiedono elementi fattuali e procedurali già affrontati in precedenza; se proposte tardivamente o in termini generici, possono essere rigettate.

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