Cassazione Civile, Ordinanza n. 26244/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico notificato per IRPEF relativa all’anno 2009. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio dichiarandolo irricevibile per tardività. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, nella formulazione anteriore alla riforma del 2010. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto precluso l’accertamento per il 2009 perché, per gli anni 2007 e 2008, il reddito era stato definito in accertamento con adesione, senza considerare che, ai fini del redditometro, gli investimenti e i costi sostenuti nei cinque anni precedenti possono rilevare anche per l’annualità 2009. La doglianza investe anche il modo in cui il giudice tributario deve operare quando reputi invalido l’atto impositivo per ragioni sostanziali: non limitarsi all’annullamento, ma riesaminare il merito della pretesa e rideterminarla nei limiti delle domande e delle prove offerte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, in presenza di un accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, il giudice tributario, se ritiene illegittimo l’avviso per ragioni sostanziali, non può fermarsi all’annullamento dell’atto, ma deve esaminare il merito della pretesa fiscale e procedere a una valutazione sostitutiva. Richiamando l’art. 38 d.P.R. 600/1973, la Corte ha ricordato che la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti nell’anno e nei cinque precedenti in quote costanti, salva la prova contraria del contribuente circa redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. La CTR, invece di svolgere tale valutazione comparativa tra presunzioni dell’Ufficio e controprova del contribuente, si era limitata a un’affermazione generica sulla necessità di considerare i vecchi valori. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Emilia-Romagna in diversa composizione per un nuovo esame del merito, con statuizione anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudice tributario deve valutare il merito della controversia e confrontare le prove presuntive dell’Ufficio con la prova contraria del contribuente, senza limitarsi all’annullamento dell’atto per un vizio sostanziale.
art. 38, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti"
La norma introduce una presunzione di favore per il contribuente: la spesa per incrementi patrimoniali si presume finanziata con redditi ripartiti in quote costanti nell’anno dell’investimento e nei cinque precedenti, restando salva la prova contraria sui redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
È stata invocata come parametro del vizio di violazione di legge e di nullità della sentenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l’atto impositivo sia censurato per ragioni sostanziali, il giudice non deve limitarsi ad annullarlo, ma deve verificare nel merito la fondatezza della pretesa e, se del caso, rideterminarne l’ammontare entro i limiti delle domande di parte.
- In tema di accertamento sintetico fondato su incrementi patrimoniali, la spesa rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti nell’anno dell’investimento e nei cinque anni precedenti in quote costanti, salva la prova contraria del contribuente circa la diversa provenienza delle somme.
- La valutazione giudiziale in materia di redditometro richiede un confronto effettivo tra elementi presuntivi addotti dall’Amministrazione e controprova documentale del contribuente; non è sufficiente un’affermazione apodittica o il mero richiamo a dati di annualità pregresse.
- La definizione in sede di accertamento con adesione di annualità precedenti non esclude, di per sé, la rilevanza di tali annualità nella ricostruzione del reddito di anni successivi quando la disciplina consenta di imputare quote costanti della spesa agli anni anteriori.
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