Sentenza del 21/11/2019 n. 30363 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento relativo al 2003. Ha contestato, tra l'altro, la nullità della notifica dell'appello, la carenza di motivazione dell'avviso, l'erronea applicazione del metodo di accertamento induttivo e l'insufficiente valutazione delle proprie difese sulla determinazione dei ricavi e delle percentuali di ricarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi. Ha ritenuto valida la notifica effettuata a una persona presente presso lo studio sito all'indirizzo della società, nonché legittima, in astratto, la scelta dell'Amministrazione finanziaria del metodo di accertamento. Ha inoltre escluso che la mancata costituzione della società in appello equivalesse ad ammissione dei fatti. È stato invece accolto il quinto motivo, poiché la Commissione regionale aveva motivato in modo generico e non aveva esaminato le contestazioni specifiche relative ai prezzi desunti dagli scontrini, allo sfrido e all'autoconsumo del caffè, all'utilizzo di dati del 2007 per il 2003, alla scelta tra media semplice e media ponderata, alla disomogeneità dei prodotti e al periodo di chiusura dell'attività. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Nel giudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato.
La produzione tardiva di documenti è ammessa quando riguarda vizi processuali o l'ammissibilità del giudizio, ma non quando mira a dimostrare per la prima volta la fondatezza o infondatezza del merito.
Notificazione alle persone giuridiche mediante consegna a persona addetta alla sede.
La notifica a una società può essere validamente effettuata a una persona presente presso la sede o presso lo studio professionale che ospita la sede, anche se non dipendente, quando risulti un incarico, anche provvisorio, alla ricezione degli atti.
Notificazione in caso di irreperibilità o rifiuto.
La raccomandata informativa relativa al deposito dell'atto presso la casa comunale segue le regole della raccomandata ordinaria e l'eventuale mancata indicazione della qualità del consegnatario non determina automaticamente la nullità.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d
Accertamento analitico-induttivo.
L'Ufficio può ricostruire induttivamente i ricavi anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando elementi gravi, precisi e concordanti la rendano complessivamente inattendibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
Accertamento induttivo puro.
La sentenza riconosce all'Amministrazione un margine di scelta del metodo di accertamento previsto dalla legge, purché l'atto sia adeguatamente motivato e la ricostruzione sia sorretta da elementi probatori validi.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3
Motivazione dell'avviso di accertamento.
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria, indicando gli elementi essenziali della ripresa, delle imposte, delle violazioni e del calcolo. La motivazione non può essere meramente generica.
La parte che pretende di fondare una maggiore pretesa tributaria deve fornire elementi idonei a sostenere la ricostruzione, mentre il contribuente può contrastarla con dati e circostanze specifiche.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. Anche un singolo elemento può essere sufficiente se presenta carattere di particolare anomalia e attendibilità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La motivazione è censurabile quando il giudice omette di esaminare circostanze decisive e specificamente dedotte dalla parte, soprattutto se idonee a incidere sulla quantificazione dei ricavi.
Massime di principio
- La notifica a una società presso la sede o presso lo studio professionale che la ospita può essere valida anche se l'atto viene consegnato a una persona non dipendente, purché presente non occasionalmente o incaricata, anche temporaneamente, di ricevere la posta. Spetta alla società fornire la prova contraria.
- La contabilità formalmente regolare non impedisce un accertamento analitico-induttivo se l'Amministrazione dimostra elementi gravi e precisi di inattendibilità, come ricarichi anomali o comportamenti antieconomici.
- Il giudice tributario deve esaminare in modo concreto le contestazioni del contribuente e indicare dati, prodotti, percentuali e criteri di calcolo; formule generiche sulla correttezza dell'accertamento non sono sufficienti.
- Quando i prodotti venduti sono eterogenei e hanno valori e ricarichi differenti, la media aritmetica semplice può essere inadeguata: occorre valutare l'uso della media ponderata e la composizione effettiva delle vendite.
- Nella ricostruzione dei ricavi devono essere considerati gli elementi specifici che incidono sulle quantità e sui prezzi, come scontrini fiscali, autoconsumo, sfrido, periodi di chiusura e differenze temporali dei listini.
- La mancata partecipazione del contribuente al giudizio non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti allegati dall'Amministrazione, anche se può impedirgli di fornire chiarimenti o documenti utili.
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