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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 1362 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione fiscale di una perdita su crediti pari a 35.435,61 euro, relativa al residuo di finanziamenti infruttiferi concessi dalla società, socia al 17,78%, alla Carignano 2001. Secondo l'Ufficio, la rinuncia al credito costituiva una scelta di patrimonializzazione della partecipata e non una perdita definitivamente irrecuperabile, in assenza di elementi certi e precisi o di procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR. I contribuenti sostenevano invece che la Carignano fosse insolvente, in liquidazione e priva di consistenza patrimoniale, sicché il credito era oggettivamente inesigibile.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta la deducibilità della perdita, ritenendo provati gli elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità del credito: la situazione di insolvenza della partecipata, la liquidazione, i precedenti tentativi di patrimonializzazione e l'assenza di concrete prospettive di rimborso. La Commissione ha inoltre rilevato che la qualità di socio rafforzava, anziché indebolire, la conoscenza della situazione patrimoniale della debitrice. Sono stati annullati gli atti impositivi e il prodromico avviso di accertamento. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese, oltre IVA e CPA se dovute.

Norme richiamate

  • Art. 101, comma 5, TUIR

    Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

    La deduzione richiede la prova dell'oggettiva e definitiva inesigibilità del credito. Tale prova non deve necessariamente derivare da una procedura concorsuale o da un'azione giudiziaria, potendo risultare da un insieme di circostanze concrete e documentate.

  • Art. 109, comma 5, TUIR

    Il principio di inerenza richiede un collegamento tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa. Il collegamento può sussistere anche quando il costo non produce un risultato immediato, ma è sostenuto nell'interesse dell'attività o per perseguire un incremento futuro.

  • Art. 2467, comma 2, codice civile

    Lo squilibrio patrimoniale o finanziario della società può impedire il rimborso dei finanziamenti dei soci. Se tale squilibrio è provato, costituisce un elemento utile per dimostrare l'inesigibilità del credito del socio.

  • Art. 17, comma 1, D.lgs. 472/1997

    La società aveva definito le sanzioni mediante il procedimento previsto dalla norma; tale definizione non ha impedito la contestazione della debenza dell'imposta principale.

  • Art. 17-bis, D.lgs. 546/1992

    I ricorsi dei contribuenti avevano anche valore di reclamo-mediazione nei confronti degli atti impositivi impugnati.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2013

    La perdita su crediti può considerarsi definitiva quando emerge una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore; in mancanza di tale prova, la rinuncia potrebbe essere qualificata come liberalità o come scelta non deducibile.

Massime di principio

  • La deduzione di una perdita su crediti non richiede necessariamente una procedura concorsuale o un'azione giudiziaria: è sufficiente un quadro probatorio concreto, coerente e documentato che dimostri l'inesigibilità definitiva.
  • Quando il creditore è socio della debitrice, la rinuncia al credito non è automaticamente indeducibile come liberalità o patrimonializzazione: deve essere valutata alla luce della situazione economica della partecipata e dell'interesse dell'impresa creditrice.
  • La liquidazione della società debitrice, la sua comprovata inconsistenza patrimoniale, i precedenti tentativi di ricapitalizzazione e l'assenza di prospettive di rimborso possono costituire, nel loro insieme, elementi certi e precisi della perdita.
  • Le scelte imprenditoriali apparentemente antieconomiche possono essere fiscalmente riconosciute se il contribuente dimostra una ragione economica concreta e il fatto che l'alternativa avrebbe comportato costi o perdite ulteriori.
  • La valutazione deve essere effettuata sulla situazione esistente al momento della contabilizzazione della perdita, verificando se un'azione di recupero avrebbe avuto una concreta utilità e non soltanto una possibilità astratta.
  • L'Amministrazione finanziaria deve contestare tempestivamente e specificamente la qualificazione fiscale dell'operazione; l'introduzione in giudizio di una causa nuova, come il cosiddetto incasso giuridico, può essere preclusa se non era contenuta nell'atto impositivo.

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