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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 289 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Spese riqualificazione energetica - Immobili locati - Detrazione ex legge 296/06 - Titolari reddito impresa - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato una cartella di pagamento relativa al periodo d'imposta 2013, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. 600/1973, con cui era stata disconosciuta una detrazione IRES di euro 9.529,00, oltre sanzioni e interessi. L'Ufficio riteneva che la detrazione per interventi di riqualificazione energetica spettasse ai titolari di reddito d'impresa esclusivamente per immobili strumentali utilizzati direttamente nell'attività, e non per immobili concessi in locazione. La società ha sostenuto che la legge n. 296/2006 e il decreto attuativo del 19 febbraio 2007 non prevedono tale limitazione, richiedendo soltanto che le spese siano effettivamente sostenute e adeguatamente documentate.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha accolto il ricorso della società, annullando la pretesa fiscale e condannando l'Agenzia alle spese. La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Agenzia, confermando la spettanza della detrazione anche per le spese sostenute da soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, su immobili concessi in locazione. La CTR ha ritenuto che la normativa non ponga limitazioni basate sulla proprietà o sull'uso dell'immobile, ma richieda principalmente la documentazione della spesa e l'esecuzione degli interventi agevolati. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344-347

    Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti

    La norma introduce l'agevolazione senza stabilire limitazioni fondate sulla proprietà, sul possesso o sull'utilizzo diretto dell'immobile. La detrazione spetta quindi anche quando l'edificio è concesso in locazione, purché siano sostenute e documentate le spese per gli interventi agevolati.

  • Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, art. 2

    L'agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi

    Il decreto attuativo riconosce il beneficio ai titolari di reddito d'impresa senza distinguere, ai fini indicati nella sentenza, tra natura o tipologia degli immobili interessati.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter

    Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni fiscali, nell'ambito del quale l'Agenzia aveva disconosciuto la detrazione richiesta dalla società.

  • Legge 27 dicembre 1997, n. 449

    La CTR ha ritenuto non pertinenti i precedenti relativi alle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, trattandosi di una disciplina diversa da quella concernente la riqualificazione energetica.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, 23 luglio 2019, n. 19816

    La Corte di cassazione ha affermato che la detrazione per la riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, comprese le società, che sostengono le spese su edifici concessi in locazione a terzi.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36 del 31 maggio 2007

    La circolare sosteneva una lettura restrittiva, limitando il beneficio agli immobili strumentali utilizzati nell'attività d'impresa. La CTR ha ritenuto tale interpretazione non vincolante e, ove contrastante con la legge, non applicabile.

Massime di principio

  • Per le detrazioni relative alla riqualificazione energetica disciplinate dalla legge n. 296/2006, il fatto che l'immobile sia concesso in locazione non esclude di per sé il beneficio, anche quando la spesa è sostenuta da una società o da un altro soggetto titolare di reddito d'impresa.
  • Il requisito centrale è la realizzazione di un intervento effettivamente agevolabile e la corretta documentazione delle spese, non l'utilizzo diretto dell'immobile da parte del contribuente.
  • Le circolari e le risoluzioni dell'Amministrazione finanziaria orientano l'attività degli uffici, ma non possono introdurre condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge né vincolano il giudice quando risultano contra legem.
  • Non devono essere automaticamente applicati alla riqualificazione energetica i criteri elaborati per altre agevolazioni, come quelle per il recupero del patrimonio edilizio: occorre verificare la disciplina specifica di ciascun beneficio.
  • La presenza di documentazione completa delle spese, dei lavori eseguiti e dei requisiti tecnici costituisce un elemento essenziale per sostenere la detrazione in caso di controllo fiscale.

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