Sentenza del 21/11/2019 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Crediti erariali - Prescrizione - E' sempre quinquennale quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento o esattoriale - Sussiste - E' decennale quando il titolo è un provvedimento amministrativo di accertamento o è una sentenza passata in giudicato - Sussiste - Applicabilità dell'art. 2953 cod.civ. - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, sostenendo principalmente che i crediti TARSU relativi agli anni 2003, 2004 e 2005 fossero prescritti per decorso del termine quinquennale. Ha inoltre contestato la validità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, costituita da copie fotostatiche non autenticate, ritenendola inidonea a provare le notifiche e gli atti interruttivi della prescrizione. La resistente ha eccepito, tra l'altro, l'intervenuto pignoramento presso terzi del 13 dicembre 2013 e ha sostenuto la validità delle copie e delle notifiche prodotte.
La decisione
L'appello è stato accolto parzialmente. La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle cartelle relative a entrate non tributarie, come i canoni idrici, rimettendo ogni valutazione al giudice ordinario. Quanto ai tributi, ha dichiarato prescritti i crediti relativi alle annualità dal 2003 al 2007, ritenendo applicabile il termine quinquennale e insufficientemente probatoria la documentazione delle notifiche e degli atti interruttivi. Le spese del grado di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 2953 cod. civ.
La norma disciplina la conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale.
Non si applica automaticamente alle cartelle di pagamento non impugnate. La cartella è un atto amministrativo privo di efficacia di giudicato; la mancata impugnazione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma il termine quinquennale in decennale.
Art. 2719 cod. civ.
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia degli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Nel caso concreto è stata contestata l'idoneità delle copie prodotte dall'agente della riscossione a dimostrare notifiche e atti interruttivi. Il Collegio le ha ritenute non sufficientemente probanti.
Art. 97 Costituzione
La pubblica amministrazione deve essere organizzata secondo criteri di buon andamento e imparzialità.
La decisione richiama il principio di buona amministrazione e l'esigenza che il contribuente possa comprendere con chiarezza i termini entro i quali il Fisco può procedere alla riscossione.
Art. 78 DPR 131/1986
Il credito per l'imposta di registro definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
La prescrizione può essere decennale quando una disciplina speciale la prevede espressamente per uno specifico tributo.
Art. 84 DPR 43/1973
La riscossione dei diritti doganali è soggetta al termine previsto dalla norma speciale.
La disciplina della prescrizione tributaria non è uniforme e deve essere verificata anche alla luce delle disposizioni specifiche applicabili al singolo credito.
Art. 20, comma 3, D.Lgs. 472/1997
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive in cinque anni.
Le sanzioni tributarie sono soggette, in base alla norma speciale, al termine quinquennale.
Cass. civ., Ordinanza n. 20213/2015
La prescrizione quinquennale opera per i crediti azionati mediante cartella, mentre quella decennale riguarda titoli definitivi di accertamento o condanna.
La cartella di pagamento, anche se non impugnata, non acquista efficacia di giudicato. Il termine decennale richiede un provvedimento amministrativo definitivo o una sentenza passata in giudicato.
Cass. civ., Sezioni Unite, Sentenza n. 23397/2016
La scadenza del termine per impugnare la cartella produce irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale.
Il principio esclude l'applicazione automatica dell'art. 2953 cod. civ. alle cartelle esattoriali non impugnate.
Massime di principio
- Per i crediti tributari riscossi tramite cartella di pagamento, il termine ordinario da considerare è generalmente quinquennale, salvo che una specifica norma preveda un termine diverso.
- Il termine decennale può applicarsi quando il credito è fondato su una sentenza passata in giudicato o su un provvedimento amministrativo definitivo di accertamento e condanna, non per il solo fatto che la cartella non sia stata impugnata.
- L'agente della riscossione deve dimostrare in modo adeguato la notifica della cartella e degli eventuali atti interruttivi; documentazione incompleta o non sufficientemente autenticata può non bastare.
- Ogni atto validamente notificato e idoneo a interrompere la prescrizione può far decorrere un nuovo termine, quindi occorre ricostruire cronologicamente notifiche, intimazioni, pignoramenti e altri atti esecutivi.
- Prima di eccepire la prescrizione è necessario distinguere tra tributi e altre entrate, come canoni idrici o corrispettivi, perché possono appartenere a giurisdizioni e regimi prescrizionali differenti.
- La prescrizione non è uniforme per tutti i tributi: occorre verificare la disciplina speciale del singolo credito, la natura dell'obbligazione e l'eventuale esistenza di un titolo definitivo.
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