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Sentenza

Sentenza del 21/11/2019 n. 233 - Comm. Trib. Prov. Novara

Correzione errori in dichiarazione - Decorso del termine per la dichiarazione integrativa - Rettifica in sede contenziosa - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede contenziosa e oltre il termine di decadenza per la dichiarazione integrativa, un costo non dedotto o un altro errore dichiarativo che aveva comportato l'indicazione di un reddito maggiore, di un debito d'imposta più elevato o di un credito inferiore. Il contribuente chiedeva quindi il riconoscimento dell'errore per evitare che l'imposta fosse determinata sulla base di una dichiarazione non corrispondente alla realtà.

La decisione

È stata riconosciuta la possibilità di correggere gli errori contenuti nella dichiarazione anche dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione integrativa a favore. Il contribuente può far valere l'errore mediante istanza di rimborso oppure in sede contenziosa, opponendosi alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria entro il termine più ampio previsto dalla legge. La rettifica è quindi legittima quando serve a rappresentare correttamente la situazione fiscale effettiva e a evitare un'imposizione maggiore di quella dovuta.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322/1998

    Il contribuente può correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o minore credito.

    La norma è interpretata nel senso che il contribuente conserva il diritto di far valere gli errori dichiarativi anche oltre il termine ordinario per la dichiarazione integrativa a favore, mediante istanza di rimborso o in sede contenziosa.

Massime di principio

  • La scadenza per presentare una dichiarazione integrativa a favore non elimina necessariamente il diritto del contribuente di dimostrare un errore commesso nella dichiarazione originaria.
  • Quando l'errore ha prodotto una maggiore imposta, un maggiore reddito dichiarato o un minore credito, il contribuente può farlo valere anche opponendosi a un accertamento o ad altra pretesa fiscale.
  • La correzione deve essere supportata da idonea documentazione e deve dimostrare concretamente l'esistenza dell'errore, la sua riferibilità all'annualità interessata e il suo effetto sulla determinazione dell'imposta.
  • Il contribuente può utilizzare, a seconda del caso, un'istanza di rimborso oppure la sede contenziosa; quest'ultima consente di contestare la pretesa fiscale entro i termini processuali applicabili.
  • Il principio mira a garantire che l'imposizione sia determinata sulla base della reale capacità contributiva e non di un errore meramente formale o dichiarativo.

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