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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13537/2026 del 10/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007, fondato su un PVC, con contestazione di costi ritenuti indeducibili, IVA indebitamente detratta e maggior reddito d’impresa. La società aveva sostenuto, sin dal primo grado e poi in rinvio, che vi fosse incompetenza dell’ufficio verificatore, difetto di motivazione dell’atto e insussistenza della pretesa, deducendo anche una duplicazione dei recuperi rispetto all’anno 2006. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva già rigettato la censura sulla competenza dei verificatori ma disposto rinvio sul merito, la CTR in sede di rinvio ha confermato l’accertamento ritenendo non provata l’inerenza e la competenza dei costi e valorizzando varie anomalie documentali e contabili. Nel ricorso principale per cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo relativo alla dedotta duplicazione degli avvisi tra 2006 e 2007, nonché la motivazione solo apparente della sentenza sul punto dell’inerenza, assumendo che la CTR non avesse realmente valutato le prove documentali prodotte. L’Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece censurato la sentenza per asserita motivazione apparente e contraddittoria, ma tale motivo è stato poi superato dalla correzione di errori materiali della decisione impugnata, con conseguente sopravvenuta carenza d’interesse.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società contribuente perché infondato: la motivazione della CTR è stata ritenuta esistente, coerente e sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale", avendo il giudice di merito esaminato le singole poste, le irregolarità documentali e la mancata prova dell’inerenza e della competenza dei costi. Il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della intervenuta correzione degli errori materiali della sentenza di rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riformulazione del 2012 il vizio di motivazione è deducibile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non più come censura di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente o contraddittoria può essere denunciata quando la sentenza non rispetti il minimo costituzionale di motivazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca la motivazione, se la motivazione è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare il minimo costituzionale, ossia rendere percepibile il percorso logico della decisione.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    La Corte, nel caso concreto, ha escluso la dedotta violazione rilevando che la copia autentica dell’ordinanza di cassazione era stata regolarmente depositata.

  • artt. 14 e ss. d.lgs. 546/1992

    Richiamati dalla CTR per descrivere l’irregolare tenuta delle scritture contabili emersa in sede di verifica, quale dato istruttorio a sostegno dell’accertamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendone i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È la base di calcolo dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente di riesaminare il merito probatorio, ma solo di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga insufficiente o non persuasiva.
  • In tema di accertamento dei costi dedotti dal contribuente, la mera registrazione contabile non è sufficiente: incombe sul contribuente la prova dell’effettività dell’operazione, della sua inerenza e della sua competenza.
  • Se il giudice di merito valorizza specifici elementi istruttori anomali o incongruenti e spiega perché li ritiene significativi, la motivazione non è né apparente né contraddittoria.
  • La correzione degli errori materiali della sentenza impugnata può rendere improcedibile o inammissibile il ricorso incidentale quando venga meno l’interesse attuale alla decisione della censura.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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