Cassazione Penale, Sentenza n. 07567/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli che, in sede esecutiva ex art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011, ha disposto l'acquisizione a titolo gratuito allo Stato delle quote di immobili di loro proprietà pro quota, non oggetto di confisca nella sentenza di merito. I motivi principali: (1) la Corte d'Appello non sarebbe competente a decidere sulla divisione/scioglimento della comunione (competerebbe il giudice civile) e l'art. 48 sarebbe applicabile solo ai procedimenti di prevenzione, non a quelli di cognizione; (2) violazione del contraddittorio e delle garanzie procedurali (art. 649 c.p.p.), poiché l'estensione della confisca alle loro quote è avvenuta d'ufficio e senza che fosse stata valutata la pregressa decisione di merito che aveva escluso la confisca per quelle quote; in sostanza si contesta che l'esecuzione non poteva sostituirsi alla cognizione per introdurre statuizioni ablative già escluse in sede di merito.
La decisione
La Corte (di legittimità) ha ritenuto infondato il primo profilo (la decisione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto di art. 104-bis disp. att. c.p.p. e art. 48 d.lgs. n. 159/2011) ma ha accolto il secondo motivo: l'ordinanza impugnata ha illegittimamente esteso la confisca alle quote delle ricorrenti senza rispettare i limiti posti dalla decisione di cognizione che aveva escluso la confisca per quelle quote e senza fornire idonea motivazione e contraddittorio sull'accertamento della "buona fede". Per questi motivi la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio, con l'indicazione di uniformarsi ai principi enunciati (valutare e rispettare le statuizioni di cognizione, garantire il contraddittorio e valutare la "buona fede" dei partecipanti alla comunione prima di disporre acquisizioni a titolo gratuito).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 48
La disposizione disciplina la destinazione dei beni immobili confiscati "pro quota" e prevede, in sede esecutiva, uno speciale procedimento (incidente di esecuzione) per la divisione/assegnazione/vendita o acquisizione al patrimonio dello Stato; tale procedura è uno strumento di esecuzione della confisca definitiva e non può sostituirsi alla cognizione per introdurre ablazioni già escluse in sentenza di merito
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 45
Stabilisce che i beni definitivamente confiscati sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri; in combinato con l'art. 48, definisce l'ambito di applicazione delle misure di destinazione
disp. att. cod. proc. pen., art. 104-bis
Estende, in casi particolari (art. 240-bis c.p. e richiamati), alcune disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche alle confische pronunciate in sede di cognizione; tale estensione comprende tra l'altro le regole per la destinazione (art. 48 d.lgs. 159/2011), attribuendo al giudice dell'esecuzione la possibilità di procedere alla destinazione dei beni indivisi
Norma sulla confisca per i delitti previsti (richiamata come causa della confisca già pronunciata in sede di cognizione); la decisione di cognizione che dispone o esclude confisca vincola l'esito dell'esecuzione
Regolano l'incidente di esecuzione che serve a dare attuazione alle disposizioni di una sentenza definitiva; l'art. 48 comma 7-ter disciplina una procedura assimilabile all'incidente di esecuzione per la divisione o destinazione dei beni confiscati pro quota
Prevede le formalità e le garanzie nell'esecuzione del provvedimento ablativo; la Corte ha ritenuto che la mancata valutazione del giudicato di cognizione e la totale assenza di confronto sul punto costituiscano violazione delle garanzie procedurali richiamate da questa norma
Massime di principio
- La procedura prevista dall'art. 48, comma 7-ter, d.lgs. n. 159/2011 è uno strumento esecutivo destinato a dare attuazione a una confisca definitiva; non può essere usata per creare ex novo statuizioni ablative che sono state escluse in sede di cognizione.
- Il giudice dell'esecuzione deve rispettare e confrontarsi con le statuizioni della sentenza di cognizione: se la decisione di merito ha escluso la confisca di determinate quote, il giudice esecutivo non può estenderla d'ufficio senza motivazione convincente e senza mettere le parti in condizione di discutere (contraddittorio).
- La valutazione della "buona fede" dei partecipanti alla comunione (condizione per evitare l'acquisizione gratuita al patrimonio dello Stato) richiede un accertamento motivato e il rispetto del principio del contraddittorio; non è compatibile un provvedimento sommario che, senza confronto, dichiara l'assenza di "buona fede" e dispone l'acquisizione.
- Se si intende ottenere lo scioglimento della comunione o la divisione dei beni confiscati pro quota, l'A.N.B.S.C. può promuovere l'incidente di esecuzione previsto dall'art. 666 c.p.p.; però l'esito deve essere coerente con i limiti dettati dalla sentenza di cognizione e dalle garanzie dell'art. 649 c.p.p.
- In presenza di provvedimenti di confisca pronunciati in sede di cognizione, il rimedio corretto per contestare un esito esecutivo illegittimo è il ricorso in Cassazione per violazione di legge e difetto di motivazione, con richiesta di rinvio per nuovo giudizio che rispetti il giudicato e le garanzie procedurali.
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