Cassazione Civile, Ordinanza n. 32984/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di restituzione di somme proposta da un fratello nei confronti della sorella e della madre, poi deceduta, ritenute dal Tribunale in parte non dovute perché prescritte e in parte irripetibili in quanto corrisposte o riscosse in adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., desunte anche da una scrittura del padre con cui si esprimeva la volontà che la madre riscuotesse i canoni di affitto di capannoni di sua proprietà. La Corte d’appello ha riformato in parte la decisione e ha condannato la sorella al pagamento di una somma maggiore, ritenendo che la documentazione prodotta non provasse l’esistenza di un dovere morale e sociale vincolante a carico dell’attore nella concessione dei prestiti o nella riscossione dei canoni da parte della madre. La ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omesso esame delle prove, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato un documento decisivo e le ammissioni del controricorrente circa la volontà paterna e l’assenza di contestazione della scrittura; 2) violazione dell’art. 2034 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che i pagamenti erano stati eseguiti in ossequio alla volontà del padre e dovevano quindi essere considerati irripetibili come obbligazioni naturali; 3) violazione dell’art. 116 c.p.c. e vizio motivazionale per omessa valutazione dell’eccezione di prescrizione e della deduzione che una parte delle somme era già stata corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado, con richiesta di detrazione dell’importo già pagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, preliminarmente, tardivo e quindi inammissibile il controricorso perché depositato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022. Quanto ai motivi del ricorso, ha affermato che il primo mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il secondo non censurava in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indicava adeguate ragioni di diritto per affermare l’esistenza di un’obbligazione naturale; il terzo era carente di specificità, non riportando il contenuto degli atti processuali rilevanti né indicando con precisione l’eccezione di prescrizione riproposta in appello e i crediti cui si riferiva. La Corte ha anche osservato che la sentenza d’appello, sostituendosi integralmente a quella di primo grado, ne ha eliminato gli effetti, ferma restando la possibilità di detrarre eventuali pagamenti già eseguiti in forza della pronuncia di primo grado. È stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
viene richiamato per escludere, nel caso concreto, che i pagamenti o le attribuzioni patrimoniali fossero assistiti da un dovere morale e sociale idoneo a renderli irripetibili; la mera volontà del padre non basta, da sola, senza dimostrazione del carattere vincolante, proporzionato e adeguato dell’adempimento
non consente in cassazione una rivalutazione del merito o delle prove, salvo l’ipotesi di uso di criteri legali di valutazione della prova in modo scorretto
il vizio motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo e non come richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie
la violazione di legge richiede la specifica indicazione dell’errore nell’individuazione o interpretazione della norma applicata dal giudice di merito, non bastando la mera contestazione dell’esito
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso deve contenere una critica specifica alla ratio decidendi, indicando le affermazioni in diritto della sentenza gravata che si assumono contrastanti con la legge
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il ricorso deve riprodurre il contenuto degli atti processuali su cui si fonda e indicarne specificamente la collocazione negli atti di causa
il controricorso deve essere depositato nel termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, termine applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 dopo la riforma del d.lgs. n. 149/2022
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato solo come norma in tema di prescrizione, ma la censura relativa è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il ricorso in un nuovo giudizio di merito: le censure che chiedono una diversa lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- La denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge richiede una critica specifica alla regola giuridica applicata nella sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre la propria versione della controversia o invocare l’esito ritenuto corretto dalla parte.
- Per superare una decisione che esclude l’obbligazione naturale, occorre dimostrare in modo puntuale l’esistenza di un dovere morale o sociale sentito come vincolante e la proporzionalità/adeguatezza dell’attribuzione patrimoniale; la semplice volontà del terzo o del disponente non basta, se non si traduce in un vincolo riconoscibile ai sensi dell’art. 2034 c.c.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: gli atti processuali su cui si fonda la censura vanno riprodotti o comunque puntualmente individuati e collegati alle doglianze formulate.
- La sentenza d’appello sostituisce integralmente quella di primo grado, che viene meno; eventuali somme già pagate in esecuzione della decisione di primo grado possono rilevare solo come pagamenti da imputare al residuo dovuto, non come sopravvivenza della precedente pronuncia.
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