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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09666/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di credito relativa a una fattura emessa da una società cedente per la vendita di beni. La banca cessionaria, dopo avere comunicato la cessione alla debitrice ceduta, otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento dell'importo fatturato; l'opposizione della debitrice era inizialmente accolta, ma la corte d'appello riformava la decisione ritenendo che una successiva richiesta di dilazione di pagamento integrasse una ricognizione di debito titolata ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione dell'esistenza del credito e inversione dell'onere della prova. La debitrice ricorreva per cassazione con due motivi sostanzialmente sovrapposti: contestava la qualificazione della comunicazione del 30 luglio 2012 come riconoscimento di debito, sostenendo che si trattasse solo di una richiesta di diversa modalità di pagamento riferita ad anticipazioni e forniture future; deduceva inoltre che il rapporto fondamentale non si era mai perfezionato per mancata consegna della merce, richiamando assenza di documenti di trasporto, note di credito, contenuto delle fatture e testimonianze, e lamentando violazione delle norme su ricognizione di debito, onere della prova, prova testimoniale, presunzioni e obblighi del venditore. In sostanza, la ricorrente chiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio per escludere la natura ricognitiva della dichiarazione e far gravare sulla banca la prova della consegna della merce e quindi dell'effettiva esistenza del credito ceduto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sull'interpretazione della comunicazione del 30 luglio 2012 e sul significato probatorio della documentazione, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se logicamente e giuridicamente coerente. Ha inoltre rilevato la non autosufficienza dei motivi, perché la ricorrente non aveva specificato in modo adeguato il contenuto e la riferibilità di vari documenti e prove invocati. Infine, ha osservato che la corte territoriale aveva fondato la decisione anche su una ratio autonoma e non specificamente censurata: le fatture prodotte dalla debitrice non erano prova del credito, perché provenienti dalla stessa parte che le aveva formate e comunque successive alla comunicazione di cessione, quindi non opponibili alla banca cessionaria. Non sono state liquidate spese, poiché la banca intimata non si è difesa, ma è stato dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La dichiarazione di richiesta di dilazione può integrare ricognizione di debito; se titolata, opera la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e si sposta sul dichiarante l'onere di provare il contrario. La valutazione della natura ricognitiva della dichiarazione è riservata al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente invocava la ripartizione dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della corte di merito sulla presunzione derivante dalla ricognizione di debito e sulla mancata prova contraria.

  • art. 2721 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova dei contratti; la Corte non affronta nel merito una diversa regola probatoria, poiché le doglianze sono state giudicate inammissibili.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte non ravvisa un errore di diritto, trattandosi di contestazione del ragionamento valutativo del giudice di merito.

  • art. 1262 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quanto ai documenti probatori del credito ceduto; la Corte non accoglie la censura, evidenziando la mancata specifica contestazione della ratio decidendi autonoma.

  • art. 1476 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo del venditore di consegnare la merce; la Corte non esamina nel merito il profilo, ritenendo le doglianze dirette a un riesame del fatto.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati formalmente incardinati nei vizi di violazione di legge e omesso esame, ma la Corte ha ritenuto che in realtà mirassero a contestare la valutazione di merito e fossero quindi inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione di una comunicazione della parte come ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. è questione di interpretazione del contenuto dichiarativo riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Quando la ricognizione di debito è titolata, cioè contiene l'indicazione della causa debendi, opera la presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale e incombe sul dichiarante l'onere di fornire la prova contraria dell'inesistenza del debito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
  • È onere del ricorrente rispettare il principio di autosufficienza, indicando in modo puntuale i documenti, le deposizioni e i fatti decisivi su cui fonda la censura e spiegando la loro concreta riferibilità alla controversia.
  • La mancata censura di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione impugnata determina l'inammissibilità del ricorso, poiché la cassazione non può essere ottenuta senza aggredire tutte le basi logiche della sentenza impugnata.
  • Le fatture formate unilateralmente dalla parte che le emette non hanno, di regola, efficacia probatoria piena del credito nei confronti della controparte o del cessionario, specie se successive alla comunicazione di cessione e non opponibili al cessionario stesso.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoInadempimentoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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