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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7477/2023 del 15/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Banca aveva chiesto il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi maturati su titoli obbligazionari emessi da società residenti in Italia, sostenendo l'esenzione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 239/1996. L'Agenzia negò il rimborso per carenza probatoria (mancanza di documenti comprovanti acquisto sui mercati, proprietà dei titoli, qualità di beneficiario effettivo, ritenuta). La CTP di Pescara accolse parzialmente il ricorso della banca per 59 delle 67 istanze e rigettò 8 istanze (quelle per cui la banca non rispose al questionario). In appello entrambe le parti impugnarono la decisione; la CTR confermò la sentenza di primo grado ma nella motivazione affermò l'insufficienza probatoria per tutte le istanze. L'Agenzia impugnò in Cassazione denunciando contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo e violazione delle norme sull'onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo sussistente un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo nella sentenza della CTR (la motivazione affermava l'insufficienza probatoria in relazione a tutte le istanze, mentre il dispositivo confermava il riconoscimento del rimborso per 59 istanze). Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per nuovo esame e congrua motivazione. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità è stato rinviato alla corte di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239

    Norma invocata dalla contribuente per l'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi; la Corte non si pronuncia nel merito sull'applicazione dell'esenzione ma osserva che la relativa sussistenza era soggetta a prova da parte della banca richiedente il rimborso

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato in relazione ai profili di motivazione e dispositivo nelle decisioni tributarie; la Corte ha ritenuto che vi fosse contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, rendendo la sentenza viziata e meritevole di cassazione

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: la Corte rileva che l'onere probatorio gravava sulla banca in ordine ai presupposti per ottenere il rimborso (qualità di beneficiario effettivo, acquisto e proprietà dei titoli, ritenuta). La CTR aveva effettivamente richiamato l'insufficienza probatoria, ma senza coerenza rispetto al dispositivo

  • art. 2727 cod. civ.

    Citato nel ricorso dell'Agenzia insieme all'art. 2697; tuttavia il tema relativo a tale norma è stato assorbito nel giudizio di legittimità e non ha formato autonomo motivo decisorio nella sentenza di Cassazione

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

    Fondamento di legittimità invocato per la cassazione: n.3 per la violazione delle norme sulla prova, n.4 per il contrasto insanabile fra motivazione e dispositivo; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo al vizio motivazionale e assorbito quello sulla prova

Massime di principio

  • In materie tributarie, chi richiede il rimborso è tenuto a provare i presupposti che giustificano la restituzione (qualità di beneficiario effettivo, acquisto e proprietà dei titoli, soglia della ritenuta); bisogna depositare documentazione specifica e riferita ad ogni singola istanza.
  • La mancata risposta a un questionario dell’Ufficio può legittimare il rigetto delle singole istanze cui il questionario si riferisce; è quindi essenziale rispondere puntualmente e integrare la documentazione richiesta.
  • Il giudice d'appello deve motivare in modo coerente rispetto al dispositivo: se nella motivazione viene dichiarata l'insufficienza probatoria ma il dispositivo concede il rimborso, la sentenza è viziata per contrasto insanabile e sarà annullata in Cassazione.
  • Se si impugnano molteplici istanze insieme, occorre provare separatamente le circostanze per ciascuna istanza o fornire documentazione che connette in modo certo l'evidenza a ciascuna richiesta; la genericità della prova può determinare il rigetto totale o parziale.
  • In caso di cassazione per motivazione carente o contraddittoria, il giudice di rinvio dovrà riesaminare il caso e fornire una motivazione congrua; pertanto, l'errore procedurale relativo alla motivazione può essere più decisivo di questioni di merito non adeguatamente trattate.

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