Cassazione Civile, Ordinanza n. 24341/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di alcune dipendenti di una società che operava in un appalto di pulizie. A seguito della sospensione dell’appalto da parte di un dipartimento regionale, la società aveva prospettato il ricorso alla CIGS in deroga e, secondo la propria tesi, avrebbe dovuto ritenersi sospeso anche il rapporto di lavoro, con conseguente venir meno dell’obbligo retributivo per il periodo luglio-dicembre 2015. Il Tribunale aveva invece accolto la domanda delle lavoratrici e condannato la società al pagamento delle retribuzioni; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il verbale sindacale non contenesse un accordo di sospensione dei rapporti, che la mancata concessione della CIGS non eliminasse gli obblighi retributivi e che non fosse stata provata un’impossibilità sopravvenuta della prestazione idonea a giustificare la sospensione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1463 e 1464 c.c., sostenendo che la sospensione dell’appalto integrasse impossibilità sopravvenuta non imputabile; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 1206, 1218 e 1256 c.c. per l’erronea esclusione della rilevanza della sospensione dell’appalto; 4) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita mancata valutazione della documentazione su CIGS e verbale sindacale; 5) ulteriore nullità per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il vizio di motivazione, osservando che la sentenza d’appello aveva esposto in modo completo il percorso argomentativo. Nel merito ha confermato che, in assenza di un provvedimento autorizzatorio di CIGS, la sospensione unilaterale del rapporto non è legittima se non ricorrono i presupposti dell’impossibilità sopravvenuta totale o parziale della prestazione ex artt. 1463 e 1464 c.c., presupposti che il datore di lavoro deve provare. Ha inoltre chiarito che eventi attinenti alla gestione o organizzazione dell’impresa, come la perdita o sospensione di un appalto, non bastano di per sé a escludere l’obbligo retributivo, se non si traducono in una vera impossibilità oggettiva di ricevere la prestazione. La Corte ha anche escluso rilievo alle doglianze sulla documentazione CIGS e ha interpretato il verbale sindacale come mera presa d’atto della volontà datoriale di richiedere l’integrazione salariale, non come accordo di sospensione dei rapporti. Nessuna statuizione sulle spese è stata resa per la mancata difesa delle intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione del rapporto e l’esonero dall’obbligo retributivo richiedono una sopravvenuta impossibilità totale della prestazione, da accertare in concreto e da provare a cura del datore di lavoro.
Anche la sopravvenuta impossibilità parziale può incidere sul rapporto, ma solo nei limiti in cui sia effettivamente provata e non derivi da semplici difficoltà organizzative o economiche dell’impresa.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha tratto un autonomo effetto decisorio, ribadendo che la questione va risolta sul piano dell’impossibilità sopravvenuta e della prova dei relativi presupposti.
Il datore non è liberato dall’obbligo retributivo se non dimostra che l’inadempimento dipende da causa a lui non imputabile; la mera crisi organizzativa o economica non è sufficiente.
L’impossibilità che esonera dall’adempimento deve essere oggettiva e non imputabile; la sospensione dell’appalto, di per sé, è stata ritenuta solo un fatto incidente sull’attività produttiva, non automaticamente impeditivo della prestazione.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta esistente, comprensibile e non apparente.
Non sussiste nullità quando la sentenza contiene l’esposizione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice e consente il controllo della decisione.
La doglianza è stata considerata un tentativo di rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio, non una reale violazione del principio di disponibilità della prova.
Richiamato solo per la forma del procedimento in camera di consiglio e per il differimento del deposito della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro, la sospensione unilaterale della prestazione da parte del datore non è legittima solo perché l’organizzazione aziendale è in crisi o perché è venuto meno un appalto: occorre la prova di una vera impossibilità sopravvenuta, oggettiva e non imputabile, di ricevere la prestazione.
- La mancata ammissione alla CIGS non elimina di per sé l’obbligo retributivo: fino al provvedimento autorizzatorio i rapporti restano regolati dal diritto comune e il datore che sospende deve comunque dimostrare i presupposti dell’impossibilità ex artt. 1463 e 1464 c.c.
- Gli eventi attinenti alla sfera organizzativa o gestionale dell’impresa, anche se rilevanti sul piano economico, non equivalgono automaticamente a impossibilità della prestazione lavorativa; possono al più integrare una contrazione dell’attività, insufficiente a giustificare l’esonero dal pagamento delle retribuzioni.
- La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza d’appello espone in modo chiaro le ragioni della decisione, anche richiamando il contenuto della sentenza di primo grado, purché il percorso logico sia intellegibile.
- La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio, se la critica mira solo a sovvertire la valutazione dei documenti compiuta dal giudice di merito.
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