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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19850/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento dell'usucapione di una striscia di terreno di circa 139 mq posta al confine tra due fondi. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda dei resistenti, riconoscendo l'acquisto per usucapione del bene. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che l'accertamento dell'usucapione si fondasse su una valutazione di fatto non condivisa e che fosse necessaria una diversa ricostruzione probatoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, in particolare per l'uso di un ausiliario da parte del CTU; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, lamentando la regolazione delle spese di lite. La memoria depositata ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito dell'accertamento sull'usucapione; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché, pur correggendo la proposta del relatore sulla non novità della censura, ha comunque escluso la nullità della CTU, essendo il consulente legittimato ad avvalersi, previa autorizzazione del giudice, di un geometra per rilievi topografici nell'ambito di una consulenza di più ampio oggetto; ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati.

Norme richiamate

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare i presupposti del possesso utile all'usucapione; la Corte non ravvisa violazioni, ritenendo la censura diretta a una rivalutazione di fatto.

  • art. 1158 c.c.

    Norma sull'usucapione; il suo accertamento dipende da valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità quando la censura mira a riesaminare le prove.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte reputa la censura inammissibile perché maschera una richiesta di nuova valutazione fattuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non può essere chiesta in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'apprezzamento probatorio del giudice di merito; la Corte considera la doglianza non scrutinabile perché sostanzialmente fattuale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese di lite; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione/compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale di trattazione del ricorso su proposta del relatore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale sulla base della proposta di manifesta inammissibilità o infondatezza.

  • art. 46 d.P.R. n. 328 del 2001

    Invocato per sostenere l'incompetenza del CTU ingegnere a svolgere rilievi topografici; la Corte esclude la fondatezza della doglianza perché il consulente aveva utilizzato un geometra autorizzato dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di riesame del fatto o delle prove, quando la motivazione del giudice di merito sia fondata su un accertamento fattuale relativo ai presupposti dell'usucapione.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile se il fatto indicato coincide, in sostanza, con una contestazione sulla validità o attendibilità della consulenza tecnica, già esaminata dal giudice di merito.
  • La nullità della consulenza tecnica non deriva dall'aver il CTU, con autorizzazione del giudice, avvalso un ausiliario dotato delle competenze tecniche necessarie per specifiche operazioni di rilievo, quando la consulenza abbia oggetto più ampio e l'ausilio sia funzionale all'espletamento dell'incarico.
  • La regolazione delle spese processuali, inclusa la valutazione della soccombenza reciproca e l'eventuale compensazione o ripartizione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è tendenzialmente insindacabile in cassazione se la censura non evidenzia una violazione dei limiti legali.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, può essere tenuta al raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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