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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00860/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni d'imposta 2007 e 2008, rideterminando sinteticamente il reddito del contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di tre immobili, un autocarro e un'autovettura a gasolio. Il contribuente aveva impugnato gli atti deducendone l'illegittimità; la CTP aveva accolto i ricorsi, ma la CTR del Lazio, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) nullità degli avvisi per difetto di sottoscrizione valida, perché firmati da soggetto diverso dal titolare dell'ufficio e senza delega allegata, con richiamo agli artt. 42 d.P.R. n. 600/1973 e 7 L. n. 212/2000 e alla sentenza Corte cost. n. 37/2015; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 per mancato rispetto del contraddittorio; 3) illegittimità dell'accertamento sintetico per contrasto con la riserva di legge ex art. 23 Cost. e per l'uso di decreti ministeriali; 4) carenza di motivazione degli avvisi quanto alle ragioni del ricorso al metodo sintetico; 5) omesso esame di fatti decisivi, ossia un bonifico di euro 40.000 dal genitore per l'acquisto di un immobile e un mutuo/finanziamento di euro 100.000 acceso per il medesimo acquisto.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché ha rilevato che il giudizio si era estinto per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Il contribuente aveva depositato documentazione attestante la presentazione delle domande di definizione e il pagamento rateale degli importi dovuti per entrambi gli avvisi, mentre entro il termine del 31 dicembre 2020 non era stata presentata istanza di trattazione da alcuna delle parti né risultava un diniego della definizione impugnato. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio, con la conseguenza che il ricorso è rimasto privo di decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente l'accertamento sintetico del reddito complessivo sulla base di elementi e circostanze indicative di capacità contributiva

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione e validità dell'avviso di accertamento

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato dal ricorrente quale norma sulle garanzie del contribuente e sulla motivazione dell'atto

  • art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio endoprocedimentale

  • art. 23 Cost.

    invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una base legale primaria dell'imposizione

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    art. 6, commi 8, 9, 10 e 13

    ha disciplinato la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; nel caso concreto, la mancata istanza di trattazione e l'assenza di diniego hanno determinato l'estinzione del giudizio

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza nonostante l'estinzione per definizione agevolata

  • Corte cost. n. 37/2015

    richiamata dal ricorrente in tema di validità della sottoscrizione degli atti dell'Agenzia delle Entrate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando risulti perfezionata e non seguita da istanza di trattazione o da diniego impugnato entro il termine previsto, determina l'estinzione del processo, precludendo l'esame dei motivi di ricorso.
  • Nel giudizio di legittimità la produzione documentale attestante l'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata è decisiva ai fini della declaratoria di estinzione, ove non emerga una tempestiva prosecuzione del giudizio da parte dei litiganti.
  • Quando il processo è estinto per definizione agevolata, ogni doglianza sul merito degli avvisi di accertamento rimane assorbita e non viene scrutinata dalla Corte.
  • La disciplina dell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 si fonda sull'individuazione di elementi indicativi di capacità contributiva; tuttavia, nel caso esaminato, la Corte non è entrata nel merito delle censure perché la controversia si era già estinta.
  • La validità della sottoscrizione dell'avviso, il contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione dell'atto e la rilevanza dei fatti allegati dal contribuente sono questioni che possono essere decisive nel merito, ma restano prive di esame se interviene una causa estintiva del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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