Cassazione Civile, Ordinanza n. 31267/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva rettificato, al rialzo, la rendita proposta dalla contribuente per un'unità immobiliare classificata in categoria D/8, derivata da frazionamento e oggetto di dichiarazione Docfa per diversa distribuzione degli spazi interni, divisione e variazione parziale di destinazione d'uso. La Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio dopo precedente cassazione, aveva confermato la legittimità della rettifica ritenendo non comparabili alcuni cespiti indicati dalla contribuente e valorizzando invece la quotazione di mercato desunta da un borsino immobiliare, con applicazione del saggio di fruttuosità. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) violazione delle regole del giudizio di rinvio, per avere il giudice di merito considerato nuove produzioni documentali dell'Agenzia concernenti variazioni e classamenti di due unità immobiliari usate come parametro e per non avere esaminato altri immobili comparabili indicati dalla parte; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando tra l'altro che le variazioni dei subalterni comparati erano successive al giudizio, che erano stati trascurati ulteriori immobili comparabili, che la superficie dell'unità era diminuita pur a fronte di un aumento della rendita, che l'avviso conteneva una motivazione non certa e integrata solo in giudizio, e che le migliorie valorizzate non risultavano dall'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per tardività della notificazione. Nel merito ha rigettato il primo motivo, affermando che il giudice del rinvio non aveva violato il principio di diritto della precedente cassazione né la natura chiusa del rinvio, poiché era chiamato a integrare la valutazione estimativa dell'immobile tenendo conto dei due cespiti ubicati nello stesso edificio e indicati come parametro di comparazione; il mutamento di classamento di tali cespiti non li rendeva di per sé comparabili, trattandosi di unità con diversa destinazione e caratteristiche, e in materia di determinazione indiretta della rendita catastale rileva il valore di mercato dell'immobile oggetto di rettifica rapportato all'epoca censuaria e non le vicende successive dei beni di raffronto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché in parte riproponeva censure di violazione di legge già superate dalla pronuncia rescindente e, per il resto, non denunciava un vero fatto storico decisivo omesso, ma piuttosto elementi istruttori, argomentazioni e deduzioni difensive. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese non sono state regolate per la tardività del controricorso dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il motivo ex n. 3 riguarda la violazione di legge; il motivo ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera contestazione di valutazioni o argomentazioni del giudice di merito.
Il controricorso deve essere notificato nel termine previsto; la sua tardività ne determina l'inammissibilità.
La pronuncia rescindente vincola il giudice di rinvio nei limiti del principio di diritto enunciato; nel caso concreto la Corte ha escluso la violazione di tali limiti.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 28
La rendita catastale può essere determinata indirettamente sulla base del valore venale dell'unità immobiliare.
d.p.r. n. 1142 del 1949, art. 29
Alla determinazione del valore venale si applica il saggio di fruttuosità previsto dalla disciplina catastale.
La sospensione dei termini processuali per l'emergenza Covid-19 ha operato nel periodo indicato dalla Corte.
Richiamato insieme alla disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali.
Conversione del d.l. n. 18 del 2020 richiamata per la sospensione dei termini.
Conversione del d.l. n. 23 del 2020 richiamata per la sospensione dei termini.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
La ricorrente lo invocava per sostenere che successivi provvedimenti dell'Agenzia avrebbero smentito il maggior valore accertato; la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione abbia annullato la decisione per vizio motivazionale su un punto decisivo, il giudice di rinvio può rinnovare e integrare la valutazione dei fatti rilevanti, anche acquisendo o valorizzando ulteriori elementi, purché resti nei limiti del thema devolutum e delle preclusioni già maturate.
- In materia di rendita catastale determinata in via indiretta, il parametro centrale è il valore di mercato dell'unità immobiliare oggetto di accertamento, rapportato all'epoca censuaria e al saggio di fruttuosità; non assumono rilievo decisivo, di per sé, modifiche sopravvenute del classamento dei beni assunti a comparazione.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se individua un preciso fatto storico, principale o secondario, effettivamente discusso e potenzialmente decisivo; non basta lamentare l'omessa considerazione di documenti, argomenti difensivi o singoli elementi istruttori.
- Quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, la mancata menzione di tutte le prove o deduzioni non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione, una deduzione di violazione di legge non può risolversi nella mera riproposizione di contestazioni di merito già esaminate o nella critica alla motivazione senza indicare specifiche affermazioni della sentenza di merito incompatibili con la norma invocata.
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