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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28994/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un soggetto aveva aderito a due polizze assicurative collettive collegate a un mutuo acceso dai genitori, pagando in unica soluzione il premio complessivo. Dopo essere stato collocato in cassa integrazione in deroga e poi licenziato dal datore di lavoro cooperativo presso cui lavorava come socio lavoratore, aveva chiesto l’attivazione della garanzia o, in alternativa, la restituzione del premio, sostenendo che la polizza non gli fosse stata adeguatamente illustrata e che alcune clausole fossero abusive o comunque inapplicabili alla sua posizione lavorativa. In primo grado la domanda era stata rigettata sulla base della documentazione contrattuale e delle dichiarazioni di ricezione e accettazione delle condizioni assicurative; in appello erano stati dedotti, tra l’altro, un vizio della sentenza per diversa composizione del giudice, l’omessa pronuncia sulla qualifica di socio lavoratore, l’omesso esame della mancanza di firma nel riquadro di adesione quale indice di mancata consegna del fascicolo informativo e la violazione della disciplina consumeristica e della normativa europea sull’informazione precontrattuale. Con il ricorso per cassazione sono stati riproposti cinque motivi, tutti diretti a contestare la decisione di merito e la ritenuta conoscenza/accettazione delle clausole di polizza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto che l’esposizione sommaria dei fatti fosse gravemente insufficiente ai fini dell’art. 366, n. 3, c.p.c., perché il ricorso si limitava a riassumere l’appello senza ricostruire compiutamente domande di primo grado, difese avversarie e contenuto delle sentenze di merito. Ha inoltre ravvisato la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per mancata specifica indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti richiamati. Quanto ai motivi sostanziali, ha osservato che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento che egli aveva sottoscritto l’adesione alle polizze dichiarando di avere ricevuto e letto le note informative e che le condizioni escludevano l’indennizzo per i lavoratori soci di cooperative e per la cassa integrazione in deroga. Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stato ritenuto inammissibile anche per la regola della c.d. doppia conforme. Il ricorso è stato quindi rigettato in rito, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la nullità della sentenza per asserita diversa composizione del giudice rispetto a quello davanti al quale erano state precisate le conclusioni.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in connessione alla dedotta nullità della sentenza per vizio della costituzione del giudice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato quale parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei primi e nel quarto motivo; la Corte non entra nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia sul motivo relativo alla qualifica di socio lavoratore.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ne dichiara l’inammissibilità anche in ragione della doppia conforme.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ne afferma il carattere di requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione, imponendo un’esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali essenziali alla comprensione delle censure.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiede per l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento dei motivi; la sua inosservanza comporta inammissibilità.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Richiamato in tema di doppia conforme: per denunciare il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato quale norma di disciplina temporale dell’operatività della regola sulla doppia conforme.

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato in relazione alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    Cita la legge di conversione del d.l. n. 83/2012 quale base normativa del nuovo assetto del vizio motivazionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti deve consentire alla Corte una comprensione completa e autonoma della vicenda sostanziale e processuale; non è sufficiente riassumere l’appello senza indicare domande di primo grado, difese delle parti e contenuto delle decisioni di merito.
  • L’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati impone di riportarne il contenuto rilevante e di indicare dove e quando siano stati prodotti o dedotti; la mancata osservanza determina inammissibilità del motivo.
  • Una censura di violazione di legge o di omessa pronuncia è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito ha fondato la decisione su un accertamento in fatto non adeguatamente contrastato.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e compara le specifiche ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, mostrando che esse siano diverse.
  • La dichiarazione sottoscritta di avere ricevuto, letto e accettato note informative e condizioni di assicurazione costituisce un forte elemento documentale a sostegno della conoscenza delle clausole contrattuali, salvo prova contraria specifica.
  • Se la polizza esclude espressamente l’indennizzo per determinate categorie di lavoratori o per specifiche forme di sospensione dal lavoro, la garanzia non può essere estesa in via interpretativa a fattispecie diverse non previste dal contratto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoPolizze vita
RamiProcesso civileAssicurazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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